CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 20474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21625-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21625/2018 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 987/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 08/01/2018 R.G.N. 414/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 8 gennaio 2018, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato l’opposizione all’ingiunzione dell’ex agente [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], di consegna di tutta la documentazione (copia delle fatture di vendita rilasciate alla clientela dalla preponente, copia dei libri Iva, estratti conto provvisionali dall’11 giugno 2013 alla cessazione del rapporto) contabile per poter quantificare le provvigioni dirette e indirette spettantigli, condividendone l’interesse ad ottenerla;2. con atto notificato il 9 luglio 2018, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’ex agente ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; 5. prima dell’odierna adunanza la società ha depositato atto di rinuncia accettata dalla controparte, senza richiesta di condanna di alcuna parte alle spese di giudizio; 6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.; 2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara l’estinzione del processo. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023