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CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 14076/2023

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22265-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 22265/2021 Cron.

Rep.

Ud. 16/03/2023 PU elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2021 R.G.N. 1318/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza delle S.U. n. 2990 del 2018), in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] – Società Generale d’[OSCURATO:SOCIETA], ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2695/2010 emesso dal Tribunale di Roma ed ha condannato la società a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 10.040,51 a titolo di retribuzioni per il periodo agosto 2009 – febbraio 2010, oltre accessori di legge.

2. La Corte di cassazione, con la sentenza pronunciata a Sezioni Unite n. 2990 del 2018, enunciato il principio di diritto secondo cui “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell'art. 3 bis (rectius, art. 29, comma 3 bis) d.lgs. n. 276/2003, a decorrere dalla messa in mora”, ha respinto, con diversa motivazione, il ricorso proposto dagli altri lavoratori, colleghi di [OSCURATO:PERSONA], poiché nei loro confronti risultava soddisfatto l’obbligo retributivo della committente [OSCURATO:SOCIETA] in base al meccanismo previsto dall’art. 27, comma 2, d.lgs. 276 del 2003, a cui rinvia l’art. 29, comma 3 bis cit.

3. Con riferimento alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], le Sezioni Unite hanno rilevato che “la Corte d’appello non ha esaminato la sua posizione, pur non risultando prodotte le buste paga relative alla stessa”, avendo comunque “ritenuto l'infondatezza della domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la retribuzione e, ad abundantiam, […] che nulla spettasse a titolo risarcitorio”.

Hanno pertanto cassato la sentenza d’appello e demandato al giudice di rinvio di “effettu(are) i necessari accertamenti circa la posizione lavorativa della stessa e l'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro con la soc.

Cos o il verificarsi di altre ipotesi di cessazione del rapporto”.

4. La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha accertato che la Vendemmia era rimasta disoccupata a partire dal 31 ottobre 2007 e che le retribuzioni oggetto di ingiunzione si riferivano ad un periodo successivo; che era tuttora “controversa, fra le parti, l'esatta quantificazione del credito, in conseguenza del carattere controverso del livello di inquadramento spettante”; che “nell'opposizione al decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato pure l'eccezione di illiquidità del credito, in quanto la somma era stata richiesta in via monitoria dalla Vendemmia rispetto al VI livello, mentre quello spettante - secondo la società - sarebbe stato il IV”; che “al riguardo – ha aggiunto la Corte di rinvio- la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nel presente giudizio sentenza di questa Corte d'Appello del 23 ottobre 2020, che attiene fra gli altri anche alla Vendemmia, sia pure relativa ad un periodo successivo a quello oggetto del presente giudizio […] in quella pronuncia è stato riconosciuto il IV livello e non il VI”; la Corte di rinvio ha, infine, precisato che “le circostanze processuali evidenziate ed illustrate dal difensore della Vendemmia all'udienza odierna, il quale ha altresì dichiarato di accettare una decisione conforme al predetto inquadramento, ha(nno) indotto il Collegio, per ragioni di economia processuale, a revocare l'ordinanza con cui era stata in un primo tempo disposta una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di quantificare il credito retributivo della Vendemmia in relazione all'inquadramento – appunto - nel IV livello”; ha, pertanto condannato la società al pagamento della minor somma corrispondente a quest’ultimo inquadramento.

5. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.

La [OSCURATO:PERSONA] – Società Generale d’[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

6. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 384 c.p.c. per avere la Corte d’appello travalicato i poteri di accertamento concessi dalla Suprema Corte; violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 324 e 116 c.p.c., per la ritenuta inesistenza di un giudicato o pronuncia di merito sul livello di inquadramento; violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per l’apparente esistenza della motivazione sul livello di inquadramento.

7. La parte ricorrente sostiene che il quantum della retribuzione dovuta ai ricorrenti non era stato oggetto di contestazione nel giudizio di cassazione e che, per la posizione della Vendemmia, la S.C. ha rinviato alla Corte di merito solo i “necessari accertamenti circa la posizione lavorativa della stessa e l'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro con la soc.

Cos o il verificarsi di altre ipotesi di cessazione del rapporto”; che l’ulteriore accertamento compiuto dai giudici di rinvio viola il disposto dell’art.384 c.p.c.; che la società, nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva formulato diverse eccezioni, poi disattese dai giudici o abbandonate dalla stessa società; che la tesi della [OSCURATO:PERSONA] sulla natura risarcitoria delle somme pretese dai lavoratori è stata respinta dalle S.U. con la citata sentenza; che nella fase monitoria era stato accertato il diritto all’inquadramento nel VI livello; che questo accertamento non è stato inficiato in quanto nel prosieguo del giudizio la questione dell’inquadramento non è stata più sollevata; che la S.C. nella sentenza n. 2990 del 2018 ha confermato il diritto dei lavoratori a percepire le retribuzioni nel quantum oggetto dei decreti ingiuntivi e non ha affrontato il tema dell’inquadramento, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto ricorso incidentale; che la sentenza della Corte d’appello in sede di rinvio non motiva sul perché alla lavoratrice dovesse essere riconosciuto il IV anziché il VI livello di inquadramento, se non facendo riferimento ad una rinuncia del difensore al relativo capo di domanda; che tale rinuncia non è desumibile, neanche implicitamente, dal verbale d’udienza in cui è scritto “Il difensore di parte appellante chiede la revoca dell'ordinanza di c.t.u. in quanto eccedente rispetto all'accertamento demandato dalla Corte di Cassazione e chiede di depositare accordi sindacali integrativi della [OSCURATO:PERSONA] e di considerare non contestati i conteggi allegati alla memoria di primo grado reiterati in appello”.

8. Preliminarmente, deve darsi atto delle eccezioni sollevate dalla società controricorrente, di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in quanto la lavoratrice, accettando l’inquadramento nel IV livello, come statuito dai giudici di rinvio, avrebbe disposto del suo interesse al superiore inquadramento; inoltre, di inammissibilità del ricorso poiché con lo stesso sarebbe dedotto un errore di percezione di un fatto processuale (la dichiarazione del difensore della Vendemmia di accettazione dell’inquadramento nel IV livello) suscettibile del solo rimedio revocatorio.9.

Le eccezioni preliminari non possono trovare accoglimento.

10. La sentenza d’appello pronunciata in sede di rinvio (a pag. 4) contiene la seguente statuizione, a proposito dell’inquadramento nel IV livello: “il difensore della Vendemmia … ha altresì dichiarato di accettare una decisione conforme al predetto inquadramento.

Ciò ha indotto il Collegio – per ragioni di economia processuale – a revocare l’ordinanza con cui era stata in un primo tempo disposta una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, al fine di quantificare il credito retributivo della Vendemmia in relazione all'inquadramento - appunto - nel 4^ livello”.

11. La parte attuale ricorrente assume che la Corte di rinvio abbia male inteso il contenuto delle dichiarazioni del difensore della Vendemmia come riportate nel verbale d’udienza, dando per espressa una dichiarazione di accettazione dell’inquadramento nel IV livello in realtà mai formulata e non desumibile dal verbale.

L’errore che si addebita ai giudici di rinvio è un errore, non di percezione, bensì di interpretazione e valutazione del comportamento processuale delle parti.

L’errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., come precisato da questa S.C., consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita dagli atti o documenti della causa (v.

Cass. 14610 del 2021; Cass. n. 20113 del 2020); nel caso in esame la sentenza d’appello ha interpretato le dichiarazioni rese dal difensore della Vendemmia e il suo comportamento processuale (tra cui la richiesta di revoca della ordinanza ammissiva della c.t.u. contabile) come significativi dell’accettazione dell’inquadramento inferiore, non risultando tale accettazione esclusa in modo incontestabile in base agli atti processuali.

12. Ricorre l’interesse ad agire della lavoratrice in quanto la stessa contesta l’interpretazione data dai giudici di rinvio e quindi l’avvenuta accettazione del livello di inquadramento inferiore.13.

Passando all’esame del motivo di ricorso, deve rilevarsi l’infondatezza dello stesso.

14. Non è configurabile la violazione dell’art.384 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. poiché, se pure le retribuzioni oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo erano state parametrate al VI livello contrattuale, la questione dell’inquadramento non è mai stata affrontata nel merito in quanto la sentenza emessa in primo grado, in fase di opposizione al decreto ingiuntivo (sentenza n. 16807/2010 del Tribunale di Roma), e quella di secondo grado (sentenza n. 8979/2014 della Corte d’appello di Roma) hanno qualificato come risarcitorio, e non retributivo, il diritto di credito dei lavoratori, con l’effetto di assorbire tutte le altre questioni, tra cui quella del superiore inquadramento avanzata dalla Vendemmia sul presupposto logico della natura retributiva del credito.

15. La Corte di cassazione, con la sentenza 2990 del 2018, ha enunciato il principio di diritto sulla natura retributiva (e non risarcitoria) del credito dei lavoratori e per la posizione della Vendemmia ha rimesso l’accertamento al giudice di rinvio.

Più esattamente, le S.U. hanno ritenuto esistente, nella decisione impugnata, un errore di diritto in ordine alla qualificazione, come risarcitorio anziché retributivo, del diritto di credito dei lavoratori non riassunti dalla interponente ed inoltre un vizio di motivazione sulla posizione della Vendemmia, in relazione alla quale ha demandato al giudice di rinvio di “effettu(are) i necessari accertamenti circa la posizione lavorativa della stessa e l'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro con la soc.

Cos o il verificarsi di altre ipotesi di cessazione del rapporto”.

Gli accertamenti demandati al giudice di rinvio erano logicamente preliminari rispetto al problema dell’inquadramento in quanto relativi all’an del diritto della lavoratrice alle retribuzioni e, solo conseguentemente, al quantum.

16. Come è noto, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 3 84, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. n. 448 del 2020; Cass. n. 31901 del 2018).

La Corte di rinvio, attenendosi rigorosamente a questi principi, ha accertato la cessazione del rapporto di lavoro della Vendemmia con la società [OSCURATO:SOCIETA] a far data dal 31.10.2007, quindi l’esistenza del diritto della stessa a percepire le retribuzioni da tale data; ha preso atto della illiquidità del credito oggetto del decreto ingiuntivo essendo controverso l’inquadramento della lavoratrice nel IV o nel VI livello contrattuale; ha ritenuto accettato il livello di inquadramento inferiore e liquidato le retribuzioni calcolate in base ad esso.

17. Non ha pregio il rilievo dell’attuale ricorrente, secondo cui la mancata proposizione da parte della società di ricorso incidentale in cassazione sulla questione dell’inquadramento contrattuale, precluderebbe la possibilità di sottoporre tale questione in sede di rinvio.

Occorre infatti rilevare che la società è stata sempre vittoriosa in entrambi i gradi di merito e non aveva quindi alcun onere di proporre ricorso incidentale sul punto, non affrontato dai giudici di merito perché assorbito (v.

Cass. n. 22095 del 2017; Cass. n. 4472 del 2016; Cass. n. 574 del 2016; Cass. n. 4130 del 2014).

18. Il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui censura l’interpretazione data dalla Corte di rinvio al comportamento processuale e alle dichiarazioni del difensore della Vendemmia.19.

Secondo l’orientamento consolidato, l’interpretazione degli atti processuali, quindi di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte, dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, ed è censurabile in sede di legittimità attraverso la deduzione di specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o del vizio di motivazione, nei limiti dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (v.

Cass. n. 16057 del 2016; Cass. n. 6226 del 2014).

20. Nel caso in esame, l’attuale ricorrente denuncia come erronea l’interpretazione delle dichiarazioni del difensore riportate nel verbale d’udienza senza tuttavia la specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati, neanche individuati, ma semplicemente contrapponendo una lettura alternativa degli atti di causa (v.

Cass.n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007).

L’inammissibilità di tale censura porta a ritenere insussistente anche il dedotto vizio di motivazione sull’attribuzione del livello di inquadramento inferiore, che resta sorretta dalla ritenuta acquiescenza della lavoratrice al riconoscimento del diritto di credito parametrato a tale inferiore inquadramento.

21. Neppure è fondata la censura di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., censura che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass.n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass.n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale.

22. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

23. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

24. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22265-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 22265/2021 Cron. Rep. Ud. 16/03/2023 PU elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2021 R.G.N. 1318/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza delle S.U. n. 2990 del 2018), in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] – Società Generale d’[OSCURATO:SOCIETA], ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2695/2010 emesso dal Tribunale di Roma ed ha condannato la società a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 10.040,51 a titolo di retribuzioni per il periodo agosto 2009 – febbraio 2010, oltre accessori di legge. 2. La Corte di cassazione, con la sentenza pronunciata a Sezioni Unite n. 2990 del 2018, enunciato il principio di diritto secondo cui “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell'art. 3 bis (rectius, art. 29, comma 3 bis) d.lgs. n. 276/2003, a decorrere dalla messa in mora”, ha respinto, con diversa motivazione, il ricorso proposto dagli altri lavoratori, colleghi di [OSCURATO:PERSONA], poiché nei loro confronti risultava soddisfatto l’obbligo retributivo della committente [OSCURATO:SOCIETA] in base al meccanismo previsto dall’art. 27, comma 2, d.lgs. 276 del 2003, a cui rinvia l’art. 29, comma 3 bis cit. 3. Con riferimento alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], le Sezioni Unite hanno rilevato che “la Corte d’appello non ha esaminato la sua posizione, pur non risultando prodotte le buste paga relative alla stessa”, avendo comunque “ritenuto l'infondatezza della domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la retribuzione e, ad abundantiam, […] che nulla spettasse a titolo risarcitorio”. Hanno pertanto cassato la sentenza d’appello e demandato al giudice di rinvio di “effettu(are) i necessari accertamenti circa la posizione lavorativa della stessa e l'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro con la soc. Cos o il verificarsi di altre ipotesi di cessazione del rapporto”. 4. La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha accertato che la Vendemmia era rimasta disoccupata a partire dal 31 ottobre 2007 e che le retribuzioni oggetto di ingiunzione si riferivano ad un periodo successivo; che era tuttora “controversa, fra le parti, l'esatta quantificazione del credito, in conseguenza del carattere controverso del livello di inquadramento spettante”; che “nell'opposizione al decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato pure l'eccezione di illiquidità del credito, in quanto la somma era stata richiesta in via monitoria dalla Vendemmia rispetto al VI livello, mentre quello spettante - secondo la società - sarebbe stato il IV”; che “al riguardo – ha aggiunto la Corte di rinvio- la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nel presente giudizio sentenza di questa Corte d'Appello del 23 ottobre 2020, che attiene fra gli altri anche alla Vendemmia, sia pure relativa ad un periodo successivo a quello oggetto del presente giudizio […] in quella pronuncia è stato riconosciuto il IV livello e non il VI”; la Corte di rinvio ha, infine, precisato che “le circostanze processuali evidenziate ed illustrate dal difensore della Vendemmia all'udienza odierna, il quale ha altresì dichiarato di accettare una decisione conforme al predetto inquadramento, ha(nno) indotto il Collegio, per ragioni di economia processuale, a revocare l'ordinanza con cui era stata in un primo tempo disposta una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di quantificare il credito retributivo della Vendemmia in relazione all'inquadramento – appunto - nel IV livello”; ha, pertanto condannato la società al pagamento della minor somma corrispondente a quest’ultimo inquadramento. 5. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo. La [OSCURATO:PERSONA] – Società Generale d’[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 6. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 384 c.p.c. per avere la Corte d’appello travalicato i poteri di accertamento concessi dalla Suprema Corte; violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 324 e 116 c.p.c., per la ritenuta inesistenza di un giudicato o pronuncia di merito sul livello di inquadramento; violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per l’apparente esistenza della motivazione sul livello di inquadramento. 7. La parte ricorrente sostiene che il quantum della retribuzione dovuta ai ricorrenti non era stato oggetto di contestazione nel giudizio di cassazione e che, per la posizione della Vendemmia, la S.C. ha rinviato alla Corte di merito solo i “necessari accertamenti circa la posizione lavorativa della stessa e l'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro con la soc. Cos o il verificarsi di altre ipotesi di cessazione del rapporto”; che l’ulteriore accertamento compiuto dai giudici di rinvio viola il disposto dell’art.384 c.p.c.; che la società, nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva formulato diverse eccezioni, poi disattese dai giudici o abbandonate dalla stessa società; che la tesi della [OSCURATO:PERSONA] sulla natura risarcitoria delle somme pretese dai lavoratori è stata respinta dalle S.U. con la citata sentenza; che nella fase monitoria era stato accertato il diritto all’inquadramento nel VI livello; che questo accertamento non è stato inficiato in quanto nel prosieguo del giudizio la questione dell’inquadramento non è stata più sollevata; che la S.C. nella sentenza n. 2990 del 2018 ha confermato il diritto dei lavoratori a percepire le retribuzioni nel quantum oggetto dei decreti ingiuntivi e non ha affrontato il tema dell’inquadramento, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto ricorso incidentale; che la sentenza della Corte d’appello in sede di rinvio non motiva sul perché alla lavoratrice dovesse essere riconosciuto il IV anziché il VI livello di inquadramento, se non facendo riferimento ad una rinuncia del difensore al relativo capo di domanda; che tale rinuncia non è desumibile, neanche implicitamente, dal verbale d’udienza in cui è scritto “Il difensore di parte appellante chiede la revoca dell'ordinanza di c.t.u. in quanto eccedente rispetto all'accertamento demandato dalla Corte di Cassazione e chiede di depositare accordi sindacali integrativi della [OSCURATO:PERSONA] e di considerare non contestati i conteggi allegati alla memoria di primo grado reiterati in appello”. 8. Preliminarmente, deve darsi atto delle eccezioni sollevate dalla società controricorrente, di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in quanto la lavoratrice, accettando l’inquadramento nel IV livello, come statuito dai giudici di rinvio, avrebbe disposto del suo interesse al superiore inquadramento; inoltre, di inammissibilità del ricorso poiché con lo stesso sarebbe dedotto un errore di percezione di un fatto processuale (la dichiarazione del difensore della Vendemmia di accettazione dell’inquadramento nel IV livello) suscettibile del solo rimedio revocatorio.9. Le eccezioni preliminari non possono trovare accoglimento. 10. La sentenza d’appello pronunciata in sede di rinvio (a pag. 4) contiene la seguente statuizione, a proposito dell’inquadramento nel IV livello: “il difensore della Vendemmia … ha altresì dichiarato di accettare una decisione conforme al predetto inquadramento. Ciò ha indotto il Collegio – per ragioni di economia processuale – a revocare l’ordinanza con cui era stata in un primo tempo disposta una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, al fine di quantificare il credito retributivo della Vendemmia in relazione all'inquadramento - appunto - nel 4^ livello”. 11. La parte attuale ricorrente assume che la Corte di rinvio abbia male inteso il contenuto delle dichiarazioni del difensore della Vendemmia come riportate nel verbale d’udienza, dando per espressa una dichiarazione di accettazione dell’inquadramento nel IV livello in realtà mai formulata e non desumibile dal verbale. L’errore che si addebita ai giudici di rinvio è un errore, non di percezione, bensì di interpretazione e valutazione del comportamento processuale delle parti. L’errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., come precisato da questa S.C., consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita dagli atti o documenti della causa (v. Cass. 14610 del 2021; Cass. n. 20113 del 2020); nel caso in esame la sentenza d’appello ha interpretato le dichiarazioni rese dal difensore della Vendemmia e il suo comportamento processuale (tra cui la richiesta di revoca della ordinanza ammissiva della c.t.u. contabile) come significativi dell’accettazione dell’inquadramento inferiore, non risultando tale accettazione esclusa in modo incontestabile in base agli atti processuali. 12. Ricorre l’interesse ad agire della lavoratrice in quanto la stessa contesta l’interpretazione data dai giudici di rinvio e quindi l’avvenuta accettazione del livello di inquadramento inferiore.13. Passando all’esame del motivo di ricorso, deve rilevarsi l’infondatezza dello stesso. 14. Non è configurabile la violazione dell’art.384 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. poiché, se pure le retribuzioni oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo erano state parametrate al VI livello contrattuale, la questione dell’inquadramento non è mai stata affrontata nel merito in quanto la sentenza emessa in primo grado, in fase di opposizione al decreto ingiuntivo (sentenza n. 16807/2010 del Tribunale di Roma), e quella di secondo grado (sentenza n. 8979/2014 della Corte d’appello di Roma) hanno qualificato come risarcitorio, e non retributivo, il diritto di credito dei lavoratori, con l’effetto di assorbire tutte le altre questioni, tra cui quella del superiore inquadramento avanzata dalla Vendemmia sul presupposto logico della natura retributiva del credito. 15. La Corte di cassazione, con la sentenza 2990 del 2018, ha enunciato il principio di diritto sulla natura retributiva (e non risarcitoria) del credito dei lavoratori e per la posizione della Vendemmia ha rimesso l’accertamento al giudice di rinvio. Più esattamente, le S.U. hanno ritenuto esistente, nella decisione impugnata, un errore di diritto in ordine alla qualificazione, come risarcitorio anziché retributivo, del diritto di credito dei lavoratori non riassunti dalla interponente ed inoltre un vizio di motivazione sulla posizione della Vendemmia, in relazione alla quale ha demandato al giudice di rinvio di “effettu(are) i necessari accertamenti circa la posizione lavorativa della stessa e l'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro con la soc. Cos o il verificarsi di altre ipotesi di cessazione del rapporto”. Gli accertamenti demandati al giudice di rinvio erano logicamente preliminari rispetto al problema dell’inquadramento in quanto relativi all’an del diritto della lavoratrice alle retribuzioni e, solo conseguentemente, al quantum. 16. Come è noto, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 3 84, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. n. 448 del 2020; Cass. n. 31901 del 2018). La Corte di rinvio, attenendosi rigorosamente a questi principi, ha accertato la cessazione del rapporto di lavoro della Vendemmia con la società [OSCURATO:SOCIETA] a far data dal 31.10.2007, quindi l’esistenza del diritto della stessa a percepire le retribuzioni da tale data; ha preso atto della illiquidità del credito oggetto del decreto ingiuntivo essendo controverso l’inquadramento della lavoratrice nel IV o nel VI livello contrattuale; ha ritenuto accettato il livello di inquadramento inferiore e liquidato le retribuzioni calcolate in base ad esso. 17. Non ha pregio il rilievo dell’attuale ricorrente, secondo cui la mancata proposizione da parte della società di ricorso incidentale in cassazione sulla questione dell’inquadramento contrattuale, precluderebbe la possibilità di sottoporre tale questione in sede di rinvio. Occorre infatti rilevare che la società è stata sempre vittoriosa in entrambi i gradi di merito e non aveva quindi alcun onere di proporre ricorso incidentale sul punto, non affrontato dai giudici di merito perché assorbito (v. Cass. n. 22095 del 2017; Cass. n. 4472 del 2016; Cass. n. 574 del 2016; Cass. n. 4130 del 2014). 18. Il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui censura l’interpretazione data dalla Corte di rinvio al comportamento processuale e alle dichiarazioni del difensore della Vendemmia.19. Secondo l’orientamento consolidato, l’interpretazione degli atti processuali, quindi di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte, dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, ed è censurabile in sede di legittimità attraverso la deduzione di specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o del vizio di motivazione, nei limiti dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (v. Cass. n. 16057 del 2016; Cass. n. 6226 del 2014). 20. Nel caso in esame, l’attuale ricorrente denuncia come erronea l’interpretazione delle dichiarazioni del difensore riportate nel verbale d’udienza senza tuttavia la specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati, neanche individuati, ma semplicemente contrapponendo una lettura alternativa degli atti di causa (v. Cass.n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007). L’inammissibilità di tale censura porta a ritenere insussistente anche il dedotto vizio di motivazione sull’attribuzione del livello di inquadramento inferiore, che resta sorretta dalla ritenuta acquiescenza della lavoratrice al riconoscimento del diritto di credito parametrato a tale inferiore inquadramento. 21. Neppure è fondata la censura di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., censura che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass.n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass.n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. 22. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 23. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 24. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della su
Decreto Cassazione n. 14076/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris