CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 23410/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1475/2025 CC - 24/04/2025 R.G.N. 8101/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23410/2025 Roma, lì, 24/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 28 gennaio 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso in data 12 settembre 2024 dal magistrato di sorveglianza di Milano, con cui era stata rigettata la sua istanza di un permesso premio, per l’assenza di una sua revisione critica del passato delinquenziale, rilevata dall’esperto criminologo, e per la omessa indicazione del luogo in cui usufruire del permesso, e degli interessi familiari o affettivi da coltivare. Il Tribunale ha confermato la sussistenza della pericolosità sociale del detenuto, che non consente la concessione del beneficio, ha ritenuto non necessario l’esame dei requisiti introdotti dall’art. 4-bis Ord. pen., atteso che il rigetto è stato motivato per ragioni di merito, ed ha ribadito la sussistenza di queste ultime, avendo la relazione di sintesi del 09/07/2024 ribadito la pericolosità del soggetto che, nonostante la corretta condotta intramuraria, ha omesso di partecipare ad attività trattamentali aventi valenza rieducativa e ha mantenuto le criticità già emerse in passato, circa l’allontanamento da logiche criminali e dalla subcultura mafiosa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, trattati unitariamente, con i quali denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 4- bis e 30 Ord. pen., e il vizio di motivazione L’ordinanza impugnata ripete la motivazione del magistrato di sorveglianza, senza rispondere alle doglianze difensive. In particolare non risponde alla censura circa la violazione del principio della necessaria riducibilità della pena dell’ergastolo, attraverso un percorso rieducativo che passa anche attraverso il permesso-premio. Anche la presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata è un principio irragionevole e che contrasta con la finalità rieducativa della pena; il Tribunale non ha neppure valutato se sussista tale attuale collegamento, nonostante il tempo trascorso dall’inizio della detenzione, che incide sia sulla personalità del detenuto, sia sull’ambiente esterno. Il Tribunale non ha applicato il nuovo testo dell’art. 4-bis Ord. Pen., che consente di concedere i benefici anche ai detenuti non collaboranti, in quanto non ha compiuto alcuna indagine circa la sussistenza degli altri requisiti richiesti, e ha negato il permesso solo sulla base della relazione di sintesi, attribuendo rilevanza alle affermazioni in essa contenute circa la mancanza di emenda, elemento che la giurisprudenza ritiene irrilevante. La motivazione, poi, è apparente perché fonda la valutazione negativa circa l’inizio di un percorso riabilitativo solo sulla tipologia dei corsi di trattamento seguiti dal ricorrente, definiti “neutri”, e sulle buone condizioni di salute del ricorrente, senza tenere conto né del tempo trascorso in detenzione, né dell’età molto avanzata, né delle parole di scusa pronunciate in udienza verso le vittime dei suoi reati, da lui stesso definiti gravissimi; inoltre afferma la mancata presa di distanza dagli schemi di un’appartenenza geografica e da una certa subcultura riportando la valutazione della relazione di sintesi, ma senza effettuare alcun riferimento a fatti e a condotte concreti. Manca, pertanto, una valutazione individualizzata. Le relazioni di sintesi, inoltre, sono state travisate, al punto da non valutare neppure quale sia il percorso, diverso dalla collaborazione, che potrebbe portare ad una ammissione ai benefici penitenziari. La motivazione è carente perché, di fatto, fonda il diniego solo sulla mancanza di collaborazione, esprimendo un giudizio di natura morale circa la scelta non collaborativa del detenuto. Infine la motivazione è carente anche con riferimento alle modalità di godimento del permesso e alle sue finalità: il ricorrente avrebbe trascorso il permesso di 12 ore presso la parrocchia di Gratosoglio, in Milano, lontano dai luoghi di commissione dei reati per i quali è stato condannato, incontrando figli e nipoti e occupandosi del giardino della parrocchia, così svolgendo anche attività di volontariato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. Il ricorrente afferma, correttamente, che l'art. 4-bis Ord. pen., come modificato dal d.l. n. 162 del 31/10/2022, conv. in legge n. 199/2022, consente la concessione dei benefici penitenziari elencati al comma 1 della norma, tra cui il permesso premio da lui richiesto, anche ai detenuti non collaboranti, in presenza dei requisiti stabiliti dal comma 1-bis della norma stessa. L'esame circa la presenza di tali requisiti, pertanto, deve essere compiuto dal giudice della sorveglianza, al fine di verificare nel suo complesso la condizione soggettiva del detenuto richiedente, potendo la loro sussistenza incidere sulla valutazione della sua pericolosità sociale, ostativa alla concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen. L'affermazione contenuta nell'ordinanza, secondo cui «sarebbe stato del tutto inutile e ininfluente verificare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dalla norma», nella sua apoditticità, rischia perciò di risultare fuorviante, non potendosi negare, con valutazione aprioristica, la rilevanza e la necessità di una tale verifica. Nel giudizio penale non è applicabile, infatti, il principio della “ragione più liquida” elaborato dalla giurisprudenza civile, dovendo il giudice penale soddisfare l'obbligo motivazionale stabilito dagli artt. 125 e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (vedi Sez. 2, n. 43974 del 26/10/2022, Rv. 283856) Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale di sorveglianza ha verificato in modo sufficiente la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., addirittura con precedenza rispetto ai requisiti richiesti dall'art. 30-ter Ord. pen., e l'ha esclusa evidenziando che il detenuto ha un onere di allegazione circa l'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e riparatorie o circa l'impossibilità assoluta di tale adempimento, e circa elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino, onere di allegazione che il detenuto istante non ha rispettato. L'ordinanza, pertanto, si è conformata al principio di questa Corte, secondo cui «Il condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno» (Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Rv. 286347) Il ricorso non si confronta con questa parte della motivazione, in quanto nulla replica all'affermazione del mancato assolvimento al predetto onere di allegazione, e neppure sostiene di avere, al contrario, esposto in modo sufficiente la sussistenza dei requisiti relativi all'adempimento degli obblighi risarcitori e la presenza di elementi concreti che dimostrano la sua partecipazione al percorso rieducativo e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. La motivazione che, di fatto, ha valutato insussistenti i requisiti previsti dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., è pertanto adeguata, logica e non apparente. 3. Esclusa la necessità di valutare la sussistenza dei singoli requisiti stabiliti dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., per la loro mancata allegazione da parte del detenuto istante, il Tribunale ha valutato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 30-ter Ord. pen., ed ha ritenuto che il detenuto conservi ancora oggi un rilevante grado di pericolosità sociale, che impedisce la concessione del beneficio. Tale valutazione è stata compiuta in modo approfondito e l'ordinanza, sul punto, è motivata in modo ampio e logico, in quanto afferma l'attuale sussistenza della pericolosità sulla base della relazione di sintesi del 09/07/2024, secondo cui il detenuto non ha preso le distanze dalle logiche criminali che hanno motivato i suoi delitti. Da tale valutazione ha, logicamente, dedotto che il suo incontro con i familiari possa essere funzionale a rafforzare i vincoli di natura mafiosa, ribadendo la scelta di vita criminale, e comporti, pertanto, il pericolo del rafforzamento o del ripristino dei collegamenti con l'associazione criminale; si ricordi, infatti, che per il diniego del beneficio non è necessario l'accertamento della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, che lo stesso ricorrente, già esponente di [OSCURATO:PERSONA], non ha mai negato, ma è sufficiente il pericolo del loro ripristino. Il diniego del beneficio, pertanto, non è motivato dalla mancanza di collaborazione da parte del ricorrente, bensì dalla mancanza di un percorso riabilitativo che lo porti ad una revisione critica dei suoi trascorsi, e sulla conseguente valutazione della persistenza della sua pericolosità sociale, fondata su un parere tecnico specifico e una deduzione non manifestamente illogica. L'ordinanza si è conformata, sul punto, alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di permessi premio ex art. 30-ter Ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta, è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, sicché rileva, in senso negativo, la mancata rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante» (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285567). Il ricorrente richiama infondatamente il principio della necessaria riducibilità della pena ergastolo attraverso verso un percorso riabilitativo che si fonda anche su esperienze esterne, come i permessi premio, dal momento che la concessione di questo beneficio richiede che un simile percorso sia per lo meno iniziato e che sia perciò venuta meno la pericolosità sociale del richiedente, situazione che l'ordinanza ha motivatamente escluso nel caso di specie. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi