CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2023
Cassazione n. 04079/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e_ n/T-CA/N1 Lie d43-1/ ? (? 3 et-ez-52c 4r1r. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due e mesi sei di reclusione oltre ad euro 2.600,00 di multa, irrogata in relazione ai reati, in continuazione tra di loro, di cui agli artt. 2 L. 895 del 1967, 23 L. 110 del 1975 e 648 cod. pen., ritenuta per la pistola Beretta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 7 legge n. 895 del 1967. Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla motivazione circa la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia l'escussione della teste Paun - primo motivo; violazione di cui all'art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - secondo motivo; violazione di cui all'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione alla mancanza parziale di motivazione rispetto ai dati probatori contrari alla ritenuta ricostruzione dei fatti, valutazione questa che, qualora fosse stata svolta, avrebbe condotto all'assoluzione quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) motivi tutti ribaditi e ulteriormente articolati nella memoria difensiva depositata in data 18 dicembre 2023, non sono consentiti in questa sede. Considerato, infatti che le censure sono costituite da mere doglianze in punto di fatto (tutti i motivi) e, devolvono censure volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (secondo e terzo motivo) e, infine, risultano manifestamente infondati in quanto inerenti a asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (tutti i motivi). Ritenuto, inoltre, che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che si denuncia vizio di motivazione quanto al diniego della assunzione della prova testimoniale richiesta che risulta, invece, giustificato da ragionamento non manifestamente illogico (cfr. p. 1 della sentenza impugnata ove si afferma che dal verbale di perquisizione e sequestro non risulta che il luogo ove si trovavano le armi fosse stato indicato all'imputato dalla teste non escussa e che, comunque, nulla è emerso a riguardo) e, dunque, non censurabile in questa sede. Rilevato, con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, che si sollecita la (ri)lettura del compendio probatorio, non consentita a questa Corte e che si prospetta il travisamento della prova dichiarativa, secondo il ricorrente desumibile dalle versione dei fatti fornita dall'imputato, vizio inammissibile, posto che non è specificato in che modo l'errore segnalato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, a fronte del dato incontrovertibile del rinvenimento delle armi e delle munizioni de quibus nell'abitazione di proprietà di Aburel e della indicazione da parte dello stesso del luogo in cui si trovavano, se non a voler minare, in maniera illegittima, l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d