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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:223
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

del 27 marzo 2025 ( 1 ) Cause riunite da C ‑ 92/24 a C ‑ 94/24 [OSCURATO:SOCIETA] e altri contro Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – Milano [Italia]) « Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (direttiva madri‑figlie) – Portata della doppia imposizione da evitare – Inclusione al 50% dei dividendi versati da una società figlia nella base imponibile di un’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Assimilabilità dell’IRAP ad un’imposta sui redditi delle società che sottopone a tassazione i proventi degli enti societari »

I. Introduzione

1. La strada verso un sistema comune di imposta sulle società a livello europeo è lunga e difficile.

Anche se, dall’anno 1990, prima l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/435/CEE ( 2 ), e poi l’articolo 4, paragrafi 4 e 5, della direttiva madri-figlie rinviano a un siffatto sistema comune, ancora da istituire, gli Stati membri non sono riusciti finora a mettersi d’accordo.

Pertanto, esiste soltanto, nell’ambito della direttiva madri‑figlie, l’intesa specifica sul fatto che degli utili della società figlia già tassati in uno Stato membro non possono essere tassati una seconda volta in un altro Stato membro, in occasione di una distribuzione di utili, quali proventi della società madre beneficiaria.

2. Si tratta di evitare una doppia imposizione transfrontaliera sugli utili di due società collegate dal punto di vista giuridico societario.

La questione che la Corte di giustizia si trova ora a dover chiarire nel presente procedimento è quella della portata della doppia imposizione da impedire.

Bisogna impedire qualsiasi ulteriore onere impositivo sui dividendi distribuiti, oppure si tratta «soltanto» di evitare una doppia imposizione a titolo dell’imposta sulle società (e/o di un’imposta paragonabile)?

3. Infatti, come in molti altri Stati membri, anche in Italia non esiste soltanto un’imposta diretta che deve essere pagata dagli enti societari e che si applica (in tutto o in parte) ai ricavi realizzati (in Germania esiste ad esempio la Gewerbesteuer [imposta sulle attività commerciali]).

Nel presente caso viene in discussione un’imposta regionale italiana sul valore prodotto (imposta regionale sulle attività produttive; in prosieguo: l’«IRAP»), che viene riscossa dalla fine degli anni ’90 e dunque già esisteva al momento della rifusione della direttiva madri‑figlie nell’anno 2011.

Nel caso delle banche, questa imposta fa sì che il 50% dei dividendi percepiti concorra a formare la base imponibile.

Ciò determina come conseguenza che la banca residente nella regione non deve pagare, in quanto società madre, nessun altro importo a titolo di imposta sulle società sui dividendi incassati, dal momento che l’Italia ha trasposto al riguardo la direttiva madri‑figlie.

Tuttavia, tali dividendi sono in parte gravati dall’IRAP, che in Italia viene applicata nei confronti di tutti i soggetti che esercitano attività commerciali.

Qualora tali soggetti siano delle società, l’IRAP viene riscossa a complemento dell’imposta sul reddito delle società.

In questo modo si realizza un’ulteriore tassazione (indiretta) di tali dividendi.

4. Tuttavia, i dividendi percepiti possono essere colpiti anche da altri tipi di imposta.

Così, ad esempio, essi ricadrebbero anche nella base impositiva di un’imposta patrimoniale nel caso in cui tornasse ad applicarsi un’imposta siffatta (l’Italia l’ha abolita nel 1993).

Allo stesso modo, detti dividendi verrebbero gravati indirettamente dall’imposta sugli acquisti immobiliari non appena una società madre acquistasse, con i propri utili (che includono i dividendi riscossi), un bene immobile.

5. Quanto più numerosi sono i tipi di imposta che uno Stato membro conosce, tanto più elevata è la probabilità che i dividendi percepiti vengano comunque indirettamente gravati anche da una delle altre imposte e si determini così una sorta di doppia imposizione.

Pertanto, la questione che qui si pone è se con la direttiva madri‑figlie si intendesse vietare agli Stati membri non soltanto un’ulteriore tassazione a titolo dell’imposta sulle società (o di un’analoga imposta) a carico delle società madri di gruppi societari operanti a livello internazionale, ma anche l’imposizione a carico di siffatte società di gruppo di un’imposta patrimoniale, di un’imposta sugli acquisti immobiliari o di un’altra imposta esistente non armonizzata, la quale includesse totalmente o parzialmente nella sua base imponibile anche i dividendi riscossi.

6. Tale questione è delicata, in quanto la risposta riguarda in definitiva le competenze fiscali degli Stati membri, le quali, nella normativa sulle imposte dirette, non incontrano alcuna limitazione in norme armonizzate, escluse alcune poche eccezioni.

Fino ad oggi non si è riusciti a raggiungere neppure un accordo a livello politico su un sistema comune di imposta sulle società.

Forse, in un’Unione che a tenore dell’articolo 2 TUE si vuole fondata sui valori della democrazia e dello Stato di diritto, si dovrebbe, in caso di dubbio, rimettere primariamente al potere legislativo il compito di procedere ad un’ampia limitazione dell’autonomia tributaria degli Stati membri.

II. Contesto giuridico A. Diritto dell’Unione

7. La direttiva 2011/96/UE ( 3 ) (in prosieguo, e anche supra : la «direttiva madri‑figlie») mira, come chiarito dal suo considerando 3, ad esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri e ad eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello della società madre beneficiaria.

8. L’articolo 2, lettera a), punto iii), della direttiva madri‑figlie reca la seguente definizione: «Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per:

a) “società di uno Stato membro” qualsiasi società: (…) iii) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate».

9. L’articolo 4 della direttiva madri‑figlie recita: «1.

Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato membro della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione

a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia e sottopongono tali utili a imposizione nella misura in cui essi sono deducibili per la società figlia; o

b) li sottopongono a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all’articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3 entro i limiti dell’ammontare dell’imposta corrispondente dovuta. (…)

3. Ogni Stato membro ha la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre.

In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano fino alla data dell’effettiva entrata in vigore di un sistema comune d’imposta sulle società.

5. Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta a tempo debito le disposizioni applicabili a decorrere dalla data dell’entrata in vigore effettiva di un sistema comune d’imposta sulle società».

10. L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva madri‑figlie così dispone: «1.

L’espressione “ritenuta alla fonte” utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o preliminare (ritenuta) dell’imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili alla società madre».

11. Tra le imposte elencate nell’allegato I, parte B, figurano, ad esempio: – la «Körperschaftssteuer» in Germania, – l’imposta sul reddito delle società in Italia.

B. Diritto italiano

12. Il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 446, il fatto generatore dell’obbligo di pagamento dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Ai sensi di tale disposizione, l’attività esercitata da società o enti è in ogni caso soggetta ad imposizione.

13. Sulla base di una pubblicazione disponibile su Internet realizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano – [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ) (Italia), qualsiasi soggetto che eserciti un’attività produttiva nella provincia di Bolzano è soggetto ad imposizione anche nel caso in cui non abbia la propria sede legale nel territorio della provincia.

È soggetto all’IRAP anche l’esercizio di attività istituzionali degli enti pubblici.

Oggetto dell’imposizione è il valore della produzione netta realizzato dal soggetto passivo.

Gli utili abituali fiscalmente rilevanti vengono depurati di alcune posizioni come il risultato finanziario (vale a dire spese finanziarie e ricavi finanziari) o i costi per il personale.

14. Ai sensi dell’articolo 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 446, tra i soggetti passivi dell’IRAP rientrano «le società di diritto italiano denominate “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società cooperative”, “società di mutua assicurazione”, nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale».

Tuttavia, nell’anno 2014 ricadevano sotto l’IRAP anche imprenditori individuali e liberi professionisti.

15. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 446 definisce la base imponibile per l’IRAP come il «valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione».

16. L’articolo 6 del decreto legislativo n. 446 stabilisce che la base imponibile dell’IRAP per banche e altri intermediari finanziari è costituita dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico:

a) margine d’intermediazione ridotto del 50% dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%;

c) altre spese amministrative per un importo pari al 90%; c- bis ) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

17. Conformemente a ciò, le banche [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] base imponibile per l’IRAP il 50% dei dividendi distribuiti da società figlie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], qualora tali dividendi siano inclusi nel margine di intermediazione del proprio conto economico. 18.

Sulla scorta della pubblicazione consultabile su Internet della Provincia autonoma di Bolzano – [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), l’aliquota normale di imposta ammonta al 3,3%; l’aliquota applicabile alle società assicurative invece è del 5,8%, mentre per le amministrazioni pubbliche è dell’8,5%.

Ai sensi dell’articolo 16, commi 1‑ bis e 3, del decreto legislativo, alle banche e agli altri intermediari finanziari viene applicata un’aliquota IRAP del 4,65%, laddove le regioni possono aumentare tale aliquota fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali.

19. Tali banche e gli altri intermediari finanziari non sono legittimati a detrarre dell’IRAP la parte dell’imposta sulle società (estera) che è stata pagata dalle società figlie nel loro Stato di residenza.

III. I tre procedimenti principali

20. Nel periodo d’imposta 2014 ( 6 ), la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») deteneva delle partecipazioni in varie società, costituite in una delle forme indicate nell’allegato I, parte A, della direttiva madri-figlie e aventi la propria sede fiscale in Irlanda, Lussemburgo o Spagna, dove erano soggette all’imposta sulle società.

21. [OSCURATO:PERSONA] ha percepito dalle sunnominate società figlie nel periodo di imposta 2014 dividendi per un ammontare complessivo di EUR 231 912 007,51.

Nel luogo della loro sede le società figlie non hanno operato alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi pagati alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto sussistevano tutti i presupposti previsti dall’articolo 5 della direttiva madri-figlie.

22. [OSCURATO:PERSONA] ha iscritto questi dividendi come ricavi includendoli nel margine di intermediazione del proprio conto economico.

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto concorrere i suddetti dividendi alla formazione del proprio imponibile ai fini dell’imposta sui redditi delle società (IRES) relativo al predetto periodo d’imposta 2014, nel limite del 5% del loro ammontare ai sensi dell’articolo 89 del TUIR (Testo unico delle imposte sul reddito).

23. [OSCURATO:PERSONA] si qualifica come intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 446.

Per questo motivo, nella sua dichiarazione IRAP per il periodo d’imposta 2014 tale società ha incluso nella base imponibile i summenzionati dividendi nella misura del 50% del loro importo.

Applicando su tale imponibile l’aliquota di imposta del 5,57%, ne è derivato un ulteriore debito di imposta a titolo dell’IRAP.

24. Il 4 giugno 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato presso la [OSCURATO:PERSONA] regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate (in prosieguo: l’«Ufficio finanziario») un’istanza per il rimborso dell’IRAP pagata, essendo del parere che l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 446, violasse l’articolo 4 della direttiva madri‑figlie, ai sensi del quale i dividendi che vengono distribuiti da società figlie alle società madri non potrebbero essere assoggettati ad un’aliquota d’imposta superiore al 5% del loro importo.

25. Il 16 ottobre 2020 l’Ufficio finanziario ha emesso un provvedimento che ha rigettato detta istanza.

Nella motivazione dell’atto esso ha argomentato, in particolare, che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 446 non sarebbe in contrasto con l’articolo 4 della citata direttiva, dato che quest’ultima disposizione non si applicherebbe all’IRAP, bensì soltanto alle imposte sui redditi (degli enti societari).

26. Con il suo ricorso presentato il 15 dicembre 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato in sede giurisdizionale detto provvedimento.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha respinto il ricorso proposto, in quanto il divieto previsto dall’articolo 4 della direttiva madri‑figlie non si applicherebbe all’IRAP.

Con appello depositato il 31 gennaio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza dinanzi all’odierno giudice del rinvio.

IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

27. Alla luce di tali fatti, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Italia) ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione: «Se la pretesa della Repubblica Italiana, recata dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 446/1997, di assoggettare ad IRAP il 50 per cento dei dividendi incassati da intermediari finanziari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] come società madri agli effetti della direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 e distribuiti da società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea che si qualifichino come società figlie ai sensi della predetta direttiva, senza autorizzare le prime a dedurre dall’IRAP la frazione dell’imposta societaria relativa a tali utili pagata dalle seconde, non sia incompatibile con il divieto di assoggettare gli utili che le società madri [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [m]embro abbiano incassato dalle società figlie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [m]embri ad imposizione per una percentuale superiore al 5 per cento del relativo importo sancito dall’articolo 4 della predetta direttiva».

28. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:SOCIETA], l’Italia e la Commissione europea.

La Corte ha deciso di non procedere allo svolgimento della trattazione orale ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

V. Analisi giuridica

29. La questione, formulata in termini alquanto elaborati, cui la Corte deve dare risposta può essere riassunta come segue: il divieto di tassazione delle distribuzioni di utili percepite a livello della società madre, di cui all’articolo 4 della direttiva madri‑figlie, è rivolto soltanto contro la doppia imposizione diretta realizzata mediante una tassazione degli utili tramite imposta sul reddito delle società (o un’analoga imposta) oppure riguarda anche la doppia imposizione indiretta tramite un’altra imposta (nel caso di specie, l’IRAP), nella cui base imponibile confluiscono parzialmente i dividendi di cui sopra?

30. Poiché è incontestato che l’Italia ha correttamente trasposto la direttiva madri‑figlie per quanto riguarda l’imposta sul reddito delle società (viene effettuata soltanto una tassazione di tali dividendi nella misura del 5%), ciò avrebbe come conseguenza che tali proventi da dividendi verrebbero assoggettati ad una tassazione che eccede l’importo massimo del 5% previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva madri‑figlie.

A. Considerazioni preliminari

31. Dal considerando 3 della direttiva madri-figlie risulta che tale direttiva mira ad eliminare, a livello di società madre, la doppia imposizione sulle distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri.

32. In proposito, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva madri‑figlie lascia agli Stati membri la libertà di scegliere tra due sistemi, e precisamente il sistema dell’esenzione e il sistema dell’imputazione.

Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva stabilisce che gli Stati membri possono prevedere che oneri relativi alla partecipazione nella società figlia e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre.

Inoltre, da quest’ultima disposizione risulta che, in questo caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia.

33. Pertanto, l’articolo 4 della direttiva mira – con l’esclusione del citato 5% – a impedire che gli utili distribuiti da una società figlia con sede all’estero ad una società madre con sede nello Stato di cui trattasi vengano tassati prima in capo alla società figlia nello Stato della sede di quest’ultima e poi in capo alla società madre nello Stato dove quest’ultima ha sede ( 7 ).

34. Con i suoi articoli 4 e 5 la direttiva madri-figlie assume una decisione fondamentale in merito all’attribuzione del potere di tassare gli utili di una società figlia ( 8 ).

In linea di principio, spetta soltanto allo Stato membro della società figlia il diritto di tassare gli utili di quest’ultima.

In tal modo si intende garantire che le distribuzioni di utili che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva madri‑figlie siano neutre dal punto di vista fiscale ( 9 ).

Ciò vale allo stesso modo per le partecipazioni a catena, dato che occorre evitare una tassazione doppia o multipla anche nel caso di una distribuzione di utili attraverso la catena delle società figlie verso la società madre ( 10 ).

35. Di conseguenza, non è compatibile con la direttiva madri‑figlie il fatto che gli utili di una società vengano assoggettati, a livello di una società che segue in posizione più alta nella catena di partecipazioni, ad un onere impositivo più elevato di quello consentito dall’articolo 4 della direttiva.

In tale contesto nessun rilievo può presentare il fatto che tale tassazione intervenga al momento della percezione dei dividendi oppure al momento di una loro successiva distribuzione ( 11 ).

Una diversa interpretazione porterebbe al risultato che uno Stato membro potrebbe sottrarsi ai propri obblighi derivanti dalla direttiva mediante una modifica della tecnica di applicazione dell’imposta.

Per tale motivo, non era compatibile con detti obblighi la «[OSCURATO:PERSONA]-Tax» belga, la quale imponeva, in determinate circostanze, un aumento a posteriori dell’imposta sulle società della società madre in occasione di una successiva distribuzione dei dividendi ( 12 ).

36. Tuttavia, senza pregiudizio per il momento della tassazione (al momento della percezione dei dividendi o della loro successiva distribuzione) occorre che siano sempre rispettati, in riferimento alla rispettiva distribuzione, i restanti presupposti per l’applicabilità della direttiva ai sensi degli articoli da 1 a 3 di quest’ultima ( 13 ).

Ciò presuppone che sussista una doppia imposizione che la direttiva madri‑figlie mira ad evitare.

B. Quale è la doppia imposizione rilevante che la direttiva madri ‑ figlie mira ad evitare?

37. Si pone dunque in tale contesto la questione decisiva della doppia imposizione rilevante che la direttiva madri‑figlie vorrebbe evitare mediante gli articoli 4 e 5.

38. Secondo il considerando 3, la direttiva madri‑figlie intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi pagati e altre distribuzioni di utili effettuate dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello della società madre percettrice.

Si tratta dunque di evitare una doppia imposizione su proventi da dividendi.

39. Di norma, una doppia imposizione si riferisce sempre ad un soggetto che viene tassato due volte, laddove l’oggetto della tassazione è identico per le due imposte applicate.

Il caso classico è quello del lavoratore che deve pagare l’imposta sui redditi nel luogo di svolgimento dell’attività (ad esempio in Germania) e poi ancora nel luogo di residenza (ad esempio in Francia).

Queste situazioni vengono di norma disciplinate mediante accordi contro le doppie imposizioni tra gli Stati interessati.

40. Per contro, vi è concordia sul fatto che non sussiste una doppia imposizione quando uno stesso lavoratore deve in tale veste pagare in Germania l’imposta sul reddito sulle entrate percepite, ma spende poi tali redditi in Francia e viene ivi assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, oppure risparmia tali redditi percepiti e alla fine dell’anno trova applicazione una corrispondente imposta francese sul patrimonio.

Sia un’imposta patrimoniale che l’imposta sul valore aggiunto si riferiscono ad un diverso fatto generatore del debito tributario (in un caso la spesa per un bene di consumo e nell’altro il possesso di un patrimonio).

41. La direttiva madri‑figlie riguarda invece due soggetti diversi (la società madre e la società figlia).

Tuttavia, se tale direttiva è intesa a evitare una doppia imposizione riferita a due diversi soggetti, allora l’usuale concetto di doppia imposizione suggerisce che le due imposte devono essere identiche (per la società figlia e per la società madre).

42. Depone in tal senso anche il tenore letterale del considerando 3, dove si parla di una doppia imposizione su tali redditi .

Deve dunque trattarsi di una tassazione di redditi dall’una e dall’altra parte.

L’articolo 4, paragrafo 4, limita l’esenzione dei redditi da dividendi fino alla data dell’effettiva entrata in vigore di un sistema comune d’imposta sulle società.

Dietro tutto questo si pone chiaramente l’aspettativa che questo sistema comune d’imposta sulle società eviterà una doppia imposizione già all’interno del sistema.

Tuttavia, in linea di principio, un sistema comune di imposta sulle società non incide su tipi di imposta diversi dalle imposte sulle società che tassano i redditi degli enti societari.

43. Allo stesso modo, l’articolo 2, lettera a), punto iii), della direttiva madri‑figlie indica chiaramente quali imposte avesse in mente il legislatore dell’Unione nell’intento di evitare le doppie imposizioni.

Tale disposizione estende l’ambito di applicazione della direttiva alle società che soggiacciono alle imposte elencate nell’allegato I, parte B. In tale allegato sono comprese, tra l’altro, la «Körperschaftssteuer» tedesca e l’imposta italiana sul reddito delle società.

Tuttavia, in esso non viene fatta menzione di un’imposta patrimoniale, di un’imposta sul valore aggiunto o di un’imposta sulle attività produttive come l’IRAP.

Nondimeno, l’articolo 2, lettera a), punto iii), parla anche di qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate .

In tale ambito, può parlarsi di sostituzione anche nel caso in cui le imposte ivi menzionate vengano parzialmente sostituite, sotto il profilo temporale o nella loro portata, da un’altra imposta, con conseguente ampliamento e/o integrazione dell’imposta.

44. Di conseguenza, tutto converge verso la questione del momento a partire dal quale si può dire che un’altra imposta (nel presente caso, l’IRAP) sostituisce o integra la corrispondente imposta sul reddito delle società, essendo essa paragonabile a quest’ultima.

La Corte si è dovuta occupare del tema in due occasioni ( 14 ) nelle quali gli Stati membri avevano applicato un’altra imposta accanto o in aggiunta all’imposta sul reddito delle società.

45. Le argomentazioni del giudice del rinvio, della [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione si basano in definitiva soltanto su queste due pronunce.

A loro avviso, in tali sentenze la Corte avrebbe constatato che l’articolo 4 della direttiva madri‑figlie vieta agli Stati membri dell’Unione europea di assoggettare, in una misura superiore al 5%, l’importo dei dividendi distribuiti dalle società figlie alle società madri a una qualsivoglia forma di tassazione , e dunque non soltanto all’imposta sul reddito delle società (o ad un’imposta paragonabile).

Tuttavia, a mio parere, tale interpretazione si fonda su un equivoco. 46.

Infatti, le due decisioni si riferivano ad imposte supplementari strutturate in maniera totalmente diversa, come esattamente chiarito dall’Italia.

Nella decisione relativa alla «[OSCURATO:PERSONA]» belga aveva luogo in definitiva un aumento a posteriori dell’imposta sul reddito delle società nei confronti della società madre, nel caso in cui questa distribuisse a sua volta i dividendi ricevuti, malgrado che essa non avesse pagato affatto, oppure soltanto in misura ridotta, l’imposta sul reddito delle società.

Si trattava soltanto di un’imposta sul reddito delle società a posteriori (e indiretta), la quale, come unica particolarità, assumeva quale fatto generatore del debito tributario non la riscossione dei dividendi, bensì la loro successiva distribuzione.

Che tale onere tributario diretto sui dividendi percepiti al momento della loro successiva distribuzione non sia compatibile con l’articolo 4 della direttiva madri‑figlie è cosa evidente ( 15 ) e così ha deciso anche la Corte ( 16 ).

47. Nella causa AFEP e a. si trattava (parimenti) di un contributo addizionale all’imposta sul reddito delle società, nella misura del 3%, il quale veniva applicato in occasione della distribuzione di dividendi da parte della società madre e dunque anche in caso di distribuzione successiva ( 17 ).

Invero, al punto 33 di tale pronuncia, la Corte ha statuito che «poco rileva che la misura fiscale nazionale sia o meno qualificata come imposta sulle società.

A tal proposito, è sufficiente constatare che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva madri‑figlie non limita la propria applicazione a una determinata imposta».

48. Allo stesso tempo però essa ha proseguito affermando quanto segue ( 18 ): «Infatti, detta disposizione prevede che lo Stato membro della società madre si astenga dal sottoporre ad imposizione gli utili distribuiti dalla società figlia non residente.

La disposizione in parola mira quindi ad evitare che gli Stati membri adottino misure fiscali che comportino una doppia imposizione degli utili in questione in capo alle società madri».

E nel dispositivo della pronuncia diventa ancor più chiaro, giacché ivi si afferma che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva madri‑figlie osta ad una misura fiscale la quale «prevede la riscossione di un’imposta in sede di distribuzione dei dividendi da parte della società madre e la cui base imponibile è costituita dagli importi dei dividendi distribuiti, compresi quelli percepiti dalle società figlie non residenti di tale società».

49. Di conseguenza, anche in quel caso si trattava di una doppia imposizione sugli utili: da una parte, in capo alla società figlia tramite l’imposta sul reddito delle società e, dall’altra, in capo alla società madre per effetto del contributo aggiuntivo all’imposta sul reddito delle società gravante a posteriori e direttamente sulla ridistribuzione dei dividendi.

Che un contributo aggiuntivo all’imposta sul reddito delle società gravante sui dividendi riscossi in occasione della distribuzione di dividendi da parte della società madre determini una tassazione diretta su tali dividendi e pertanto – qualora abbia già per altro verso avuto luogo una tassazione nella misura del 5% consentito – sussista una violazione dell’articolo 4 della direttiva madri-figlie, è evidente ed è stato così statuito anche dalla Corte di giustizia ( 19 ).

In tale contesto le due decisioni – contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione – non hanno nulla a che vedere con un’interpretazione estensiva dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva madri‑figlie, bensì soltanto con l’interpretazione teologica di tale disposizione.

50. Tuttavia, nel presente caso, non si tratta né della (ri)distribuzione di dividendi, né di un’imposta aggiuntiva a posteriori sul reddito delle società.

Dalle summenzionate decisioni non si può pertanto inferire che nessun altro tipo di imposta può tener conto dei dividendi percepiti nella propria base imponibile (così come ad esempio farebbe anche un’imposta patrimoniale).

Piuttosto, nelle pronunce di cui sopra non veniva in questione una siffatta altra imposta.

51. Per la stessa ragione, nessun rilievo presenta nell’odierno contesto la formula tralatizia alle volte usata dalla Corte, secondo cui la direttiva madri‑figlie osta ad una tassazione indiretta dei dividendi percepiti in capo alla società madre ( 20 ).

Tale formula si riferiva ad una disciplina la quale aveva in definitiva come conseguenza una successiva tassazione dei dividendi (propriamente esenti da imposta) tramite l’imposta sul reddito delle società (e non mediante un altro tipo di imposta).

Tale affermazione della Corte si riferisce al tempo stesso anche ad una tassazione a posteriori a titolo dell’imposta sul reddito delle società , che non viene qui in questione.

52. Pertanto, resta attuale la questione, non ancora chiarita dal punto di vista giuridico e decisiva nel presente contesto, di quando un’altra imposta, come nel caso di specie l’IRAP, possa essere considerata quale imposta sul reddito delle società oppure quale altra imposta che – come enunciato nell’articolo 2, lettera a), punto iii), della direttiva madri‑figlie in collegamento con l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva madri-figlie – sostituisce una di queste imposte ovvero la integra.

C. Quando un’altra imposta sostituisce l’imposta sul reddito delle società?

53. La questione di quando un’imposta sostituisce una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, potrebbe essere risolta in modo molto rigoroso e formale.

Non si ha sostituzione nel caso in cui l’imposta venga riscossa accanto all’imposta sul reddito delle società.

Ciò però consentirebbe agli Stati membri di introdurre un’ulteriore imposta sul reddito delle società sotto un altro nome mediante una diversa tecnica impositiva e di eludere così le finalità della direttiva madri‑figlie.

54. Come ho già illustrato in riferimento alla «[OSCURATO:PERSONA]» belga, uno Stato membro non può sottrarsi ai propri obblighi derivanti dalla direttiva semplicemente modificando la tecnica di imposizione fiscale ( 21 ).

55. Di conseguenza, non è determinante né il momento della riscossione (percezione o esborso dei dividendi) ( 22 ), né il nome di un’imposta («[OSCURATO:PERSONA] tax» anziché imposta a posteriori sul reddito delle società), al fine di stabilire se l’IRAP sostituisce l’imposta sulle società (in Italia: imposta sul reddito delle società).

Il punto rilevante è dunque soltanto l’oggetto dell’imposizione e la natura giuridica o il carattere dell’IRAP.

Pertanto, ai fini del caso concreto, assume rilievo la confrontabilità dell’IRAP con l’imposta sul reddito delle società.

56. Anche l’IRAP è un’imposta sui ricavi che incide sul medesimo oggetto d’imposta dell’imposta sul reddito delle società, oppure essa ha un altro presupposto o un altro oggetto? Tale quesito in merito alla natura giuridica e al carattere dell’IRAP può però difficilmente essere risolto dalla Corte, in quanto la risposta si ricava unicamente dal diritto tributario italiano.

In proposito, tale decisione deve in definitiva essere adottata da un giudice italiano, tenendo presente che le considerazioni di seguito esposte potrebbero all’uopo giovare.

57. Qualora il giudice nazionale giunga alla conclusione che l’IRAP è talmente simile all’imposta sul reddito delle società da potersi affermare che la prima sostituisce la seconda (ovvero la integra e la aumenta, come accadeva nel caso della «[OSCURATO:PERSONA]» belga o del contributo aggiuntivo francese all’imposta sulle società), in tal caso essa ricade parimenti sotto l’articolo 4 della direttiva madri‑figlie.

Se invece l’IRAP presenta un diverso presupposto d’imposta o un diverso oggetto di imposta (come ad esempio un’imposta patrimoniale o un’imposta sugli acquisti immobiliari), in tal caso essa non ricade sotto l’articolo 4 della direttiva madri‑figlie, anche qualora i redditi da dividendi vengano inclusi in tutto o in parte nella sua base imponibile.

Infatti, come l’interpretazione del tenore letterale e della ratio della direttiva madri‑figlie ha evidenziato, attraverso la direttiva madri‑figlie non dovrebbe essere limitata la totalità delle competenze impositive degli Stati membri, bensì soltanto una doppia imposizione su tali redditi (redditi da dividendi).

58. È interessante notare che in Italia sembrava esserci una tesi secondo cui l’IRAP sarebbe una seconda imposta sul valore aggiunto, come ha mostrato la causa [OSCURATO:PERSONA] popolare di Cremona ( 23 ).

In quella sede la Corte ha negato tale tesi, in quanto l’IRAP sarebbe un’imposta sul valore netto della produzione di un’impresa, che non è concepita in modo da essere trasferita sul consumatore finale.

Già il solo fatto che nell’anno 2003 un giudice italiano abbia chiesto alla Corte se l’IRAP violasse, quale seconda imposta sul valore aggiunto, l’(attuale) articolo 401 della direttiva sull’imposta sul valore aggiunto, mentre un altro giudice italiano adesso chiede se la tassazione mediante l’IRAP violi la direttiva madri‑figlie, mostra chiaramente che l’inquadramento dell’IRAP dal punto di vista giuridico tributario appare difficoltoso.

59. Così come tutti i soggetti intervenuti nel procedimento hanno concordemente affermato, la Corte costituzionale italiana ha comunque affermato che l’IRAP va ad incidere su una capacità contributiva dei soggetti passivi diversa da quella che viene colpita dalle imposte attuali (e dunque anche dall’imposta sul reddito e dall’imposta sulle società).

Anche la Commissione parla, nelle sue osservazioni, di imposta ibrida, il cui oggetto sarebbe difficile da determinare.

60. Per quanto consta, non sembra esserci attualmente alcuna sostituzione dell’imposta sul reddito delle società da parte dell’IRAP.

Sono qui riconoscibili alcune particolarità, che contraddicono il fatto che l’IRAP costituirebbe una seconda imposta sui ricavi, la quale sarebbe paragonabile ad un’imposta sul reddito delle società.

61. Così sembra che – diversamente da un’imposta sui ricavi, che colpisce i redditi di un soggetto – l’IRAP venga riscossa anche nel caso in cui si registrino perdite ai sensi delle norme in materia di imposta sui ricavi.

La spiegazione di ciò è il fatto che le spese amministrative di una banca vengono incluse al 90% nel risultato netto e vanno così ad aumentare la base imponibile.

Ipotizzando redditi per EUR 1 milione e spese amministrative pari a EUR 1 milione, non si applicherebbe nessuna imposta sui ricavi, in quanto l’utile ammonterebbe a EUR

0. Invece, in un caso siffatto – se comprendo correttamente la normativa italiana – l’IRAP verrebbe riscossa su una base imponibile di EUR 900

000. Pertanto, sembra non trattarsi primariamente di una imposizione sui ricavi.

62. Identica conclusione si ricava dall’inclusione del 90% degli ammortamenti effettuati relativi ai beni materiali e immateriali ad uso funzionale.

Il loro ammortamento diminuisce l’utile tassabile a titolo dell’imposta sui ricavi, ma viene richiamato al 90% ai fini del calcolo dell’IRAP.

Ciò suggerisce che gli oggetti patrimoniali disponibili vengono tassati al loro valore (quanto più possibile senza ammortamenti), qualora essi vengano utilizzati per l’attività commerciale nella regione.

Entrambe le modifiche del risultato rilevante sotto il profilo dell’imposta sui ricavi fanno pensare di più ad una forma particolare di imposta patrimoniale, dunque nel senso di un’IRAP avente carattere di imposta reale più che di imposta sui ricavi.

63. Quest’ultimo aspetto viene evidenziato in definitiva anche dalla circostanza che i ricavi veri e propri vengono fortemente modificati per l’applicazione dell’IRAP e queste modifiche sono strutturate in maniera diversa a seconda del settore economico.

Così sembra che soltanto per le banche il risultato netto venga diminuito in misura pari al 50% dei dividendi percepiti e la base imponibile aumentata delle spese amministrative nonché degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%.

64. Inoltre, le aliquote di imposta non sono strutturate né in maniera uniformemente progressiva (in funzione della capacità contributiva) né in modo uniformemente lineare (come di solito accade nel caso delle imposte sulle società), bensì ci sono differenti aliquote, a seconda del settore economico.

Anche questo è inusuale per un’imposta sui ricavi.

Vengono parimenti inclusi anche soggetti passivi non residenti, nel caso in cui essi operino nella relativa regione.

Anche qui sembra che al primo posto non siano i ricavi (o gli utili), bensì lo svolgimento di un’attività produttiva.

Vengono colpite anche attività della pubblica amministrazione, e tassate addirittura all’aliquota massima, ciò che per un’imposta sui ricavi – commisurata ai redditi derivanti da attività economiche – è pure alquanto inusuale.

65. Tutto ciò depone per un’imposta ibrida, che combina i tratti di un’imposta patrimoniale (in Italia la classica imposta patrimoniale è stata soppressa nel 1993), di un’imposta reale, come ad esempio un’imposta immobiliare (aliquote specifiche per i singoli settori di attività, una base imponibile tipicamente riferita al settore, un risultato oggettivato), e di un’imposta sulle attività (oggetto dell’imposizione è l’attività produttiva nella regione) e che viene riscossa a livello regionale.

Essa presenta comunque una natura giuridica ovvero un carattere diverso da quelli dell’imposta sui redditi delle società, motivo per cui essa non sostituisce né integra parzialmente quest’ultima e pertanto non è con essa paragonabile.

66. Ove ciò fosse esatto, l’assoggettamento indiretto di tali dividendi all’IRAP non ricade sotto il divieto di doppie imposizioni di cui all’articolo 4 della direttiva madri‑figlie.

Qualora invece l’IRAP dovesse costituire – similmente alla «[OSCURATO:PERSONA]» belga – un’imposta sulle società aggiuntiva, che come l’imposta sulle società si applica ai ricavi e pertanto tassa i dividendi un’ulteriore volta in maniera paragonabile, allora questa imposta ricadrebbe sotto il divieto di doppie imposizioni di cui all’articolo 4 della direttiva madri‑figlie.

VI. Conclusione

67. Alla luce di quanto sopra esposto, propongo dunque alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Italia) nei seguenti termini: L’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una tassazione dei dividendi percepiti realizzata dallo Stato membro della società madre mediante l’applicazione di un’ulteriore imposta come l’IRAP, nella misura in cui tale imposta debba essere considerata come un’imposta sui redditi delle società o come un’altra imposta paragonabile ad un’imposta sui redditi delle società.

La constatazione della confrontabilità deriva dal carattere dell’IRAP e dell’oggetto di tale imposta.

Questo è determinato dalle norme nazionali.

L’inquadramento ultimo dell’IRAP spetta pertanto al giudice del rinvio. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 1990, L 225, pagg. 6‑9). 3 Direttiva del Consiglio del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione della direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990), qui nel testo vigente per l’anno 2014 di cui è causa. 4 Consultabile all’indirizzo https://finanzen.provinz.bz.it/de/regionale-wertschopfungssteuer-irap (ultimo accesso in data 5 febbraio 2025). 5 Consultabile all’indirizzo https://finanzen.provinz.bz.it/de/regionale-wertschopfungssteuer-irap (ultimo accesso in data 5 febbraio 2025). 6 Il procedimento C‑93/24 riguarda parimenti il periodo di imposta 2014 e sembra pressoché identico, con la particolarità che in questo caso il beneficiario dei dividendi è una società controllata della [OSCURATO:PERSONA].

Il procedimento C‑94/24 riguarda invece il periodo di imposta 2015, sicché dovrebbero risultare cifre diverse, ma presenta per il resto una situazione di fatto identica e solleva uguali questioni giuridiche, ragion per cui queste due domande di pronuncia pregiudiziale non sono state tradotte nelle altre lingue. 7 Sentenze del 12 febbraio 2009, Cobelfret (C‑138/07, EU:C:2009:82, punto 29), e del 3 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] (C‑27/07, EU:C:2008:195, punto 27). 8 In tal senso già le conclusioni da me presentate nella causa X (C‑68/15, EU:C:2016:886, paragrafo 52). 9

V. sentenze del 12 febbraio 2009, Cobelfret (C‑138/07, EU:C:2009:82, punto 29), e del 3 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] (C‑27/07, EU:C:2008:195, punto 24). 10

V. il considerando 11 della direttiva madri‑figlie. 11 Così già le mie conclusioni nella causa X (C‑68/15, EU:C:2016:886, paragrafo 53).

V. anche sentenza del 17 maggio 2017, X (C-68/15, EU:C:2017:379, punto 79). 12 Sentenza del 17 maggio 2017, X (C‑68/15, EU:C:2017:379, punto 82). 13

V. le mie conclusioni nella causa X (C‑68/15, EU:C:2016:886, paragrafo 53). 14 Sentenze del 17 maggio 2017, AFEP e a. (C‑365/16, EU:C:2017:378), nonché del 17 maggio 2017, X (C‑68/15, EU:C:2017:379). 15

V. in proposito le mie conclusioni nella causa X (C‑68/15, EU:C:2016:886). 16 Sentenza del 17 maggio 2017, X (C‑68/15, EU:C:2017:379, punti 69 segg.). 17 Sentenza del 17 maggio 2017, AFEP e a. (C‑365/16, EU:C:2017:378, punti 9 e 26). 18 Sentenza del 17 maggio, 2017, AFEP e a. (C‑365/16, EU:C:2017:378, punto 33). 19 Sentenza del 17 maggio 2017, AFEP e a. (C‑365/16, EU:C:2017:378, punto 35). 20 Sviluppata per la prima volta nella sentenza del 12 febbraio 2009, Cobelfret (C‑138/07, EU:C:2009:82, punto 40), recepita nella sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑389/18, EU:C:2019:1132, punto 37), e ripetuta nella sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑556/20, EU:C:2022:378, punto 48). 21

V. le mie conclusioni nella causa X (C‑68/15, EU:C:2016:886, paragrafo 53). 22

V. le mie conclusioni nella causa X (C‑68/15, EU:C:2016:886, paragrafi 50 segg). 23 Sentenza del 3 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] popolare di Cremona (C‑475/03, EU:C:2006:629).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] del 27 marzo 2025 ( 1 ) Cause riunite da C ‑ 92/24 a C ‑ 94/24 [OSCURATO:SOCIETA] e altri contro Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – Milano [Italia]) « Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (direttiva madri‑figlie) – Portata della doppia imposizione da evitare – Inclusione al 50% dei dividendi versati da una società figlia nella base imponibile di un’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Assimilabilità dell’IRAP ad un’imposta sui redditi delle società che sottopone a tassazione i proventi degli enti societari » I. Introduzione 1. La strada verso un sistema comune di imposta sulle società a livello europeo è lunga e difficile. Anche se, dall’anno 1990, prima l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/435/CEE ( 2 ), e poi l’articolo 4, paragrafi 4 e 5, della direttiva madri-figlie rinviano a un siffatto sistema comune, ancora da istituire, gli Stati membri non sono riusciti finora a mettersi d’accordo. Pertanto, esiste soltanto, nell’ambito della direttiva madri‑figlie, l’intesa specifica sul fatto che degli utili della società figlia già tassati in uno Stato membro non possono essere tassati una seconda volta in un altro Stato membro, in occasione di una distribuzione di utili, quali proventi della società madre beneficiaria. 2. Si tratta di evitare una doppia imposizione transfrontaliera sugli utili di due società collegate dal punto di vista giuridico societario. La questione che la Corte di giustizia si trova ora a dover chiarire nel presente procedimento è quella della portata della doppia imposizione da impedire. Bisogna impedire qualsiasi ulteriore onere impositivo sui dividendi distribuiti, oppure si tratta «soltanto» di evitare una doppia imposizione a titolo dell’imposta sulle società (e/o di un’imposta paragonabile)? 3. Infatti, come in molti altri Stati membri, anche in Italia non esiste soltanto un’imposta diretta che deve essere pagata dagli enti societari e che si applica (in tutto o in parte) ai ricavi realizzati (in Germania esiste ad esempio la Gewerbesteuer [imposta sulle attività commerciali]). Nel presente caso viene in discussione un’imposta regionale italiana sul valore prodotto (imposta regionale sulle attività produttive; in prosieguo: l’«IRAP»), che viene riscossa dalla fine degli anni ’90 e dunque già esisteva al momento della rifusione della direttiva madri‑figlie nell’anno 2011. Nel caso delle banche, questa imposta fa sì che il 50% dei dividendi percepiti concorra a formare la base imponibile. Ciò determina come conseguenza che la banca residente nella regione non deve pagare, in quanto società madre, nessun altro importo a titolo di imposta sulle società sui dividendi incassati, dal momento che l’Italia ha trasposto al riguardo la direttiva madri‑figlie. Tuttavia, tali dividendi sono in parte gravati dall’IRAP, che in Italia viene applicata nei confronti di tutti i soggetti che esercitano attività commerciali. Qualora tali soggetti siano delle società, l’IRAP viene riscossa a complemento dell’imposta sul reddito delle società. In questo modo si realizza un’ulteriore tassazione (indiretta) di tali dividendi. 4. Tuttavia, i dividendi percepiti possono essere colpiti anche da altri tipi di imposta. Così, ad esempio, essi ricadrebbero anche nella base impositiva di un’imposta patrimoniale nel caso in cui tornasse ad applicarsi un’imposta siffatta (l’Italia l’ha abolita nel 1993). Allo stesso modo, detti dividendi verrebbero gravati indirettamente dall’imposta sugli acquisti immobiliari non appena una società madre acquistasse, con i propri utili (che includono i dividendi riscossi), un bene immobile. 5. Quanto più numerosi sono i tipi di imposta che uno Stato membro conosce, tanto più elevata è la probabilità che i dividendi percepiti vengano comunque indirettamente gravati anche da una delle altre imposte e si determini così una sorta di doppia imposizione. Pertanto, la questione che qui si pone è se con la direttiva madri‑figlie si intendesse vietare agli Stati membri non soltanto un’ulteriore tassazione a titolo dell’imposta sulle società (o di un’analoga imposta) a carico delle società madri di gruppi societari operanti a livello internazionale, ma anche l’imposizione a carico di siffatte società di gruppo di un’imposta patrimoniale, di un’imposta sugli acquisti immobiliari o di un’altra imposta esistente non armonizzata, la quale includesse totalmente o parzialmente nella sua base imponibile anche i dividendi riscossi. 6. Tale questione è delicata, in quanto la risposta riguarda in definitiva le competenze fiscali degli Stati membri, le quali, nella normativa sulle imposte dirette, non incontrano alcuna limitazione in norme armonizzate, escluse alcune poche eccezioni. Fino ad oggi non si è riusciti a raggiungere neppure un accordo a livello politico su un sistema comune di imposta sulle società. Forse, in un’Unione che a tenore dell’articolo 2 TUE si vuole fondata sui valori della democrazia e dello Stato di diritto, si dovrebbe, in caso di dubbio, rimettere primariamente al potere legislativo il compito di procedere ad un’ampia limitazione dell’autonomia tributaria degli Stati membri. II. Contesto giuridico A. Diritto dell’Unione 7. La direttiva 2011/96/UE ( 3 ) (in prosieguo, e anche supra : la «direttiva madri‑figlie») mira, come chiarito dal suo considerando 3, ad esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri e ad eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello della società madre beneficiaria. 8. L’articolo 2, lettera a), punto iii), della direttiva madri‑figlie reca la seguente definizione: «Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per: a)      “società di uno Stato membro” qualsiasi società: (…) iii)      che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate». 9. L’articolo 4 della direttiva madri‑figlie recita: «1.      Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato membro della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione a)      si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia e sottopongono tali utili a imposizione nella misura in cui essi sono deducibili per la società figlia; o b)      li sottopongono a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all’articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3 entro i limiti dell’ammontare dell’imposta corrispondente dovuta. (…) 3.      Ogni Stato membro ha la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia. 4.      I paragrafi 1 e 2 si applicano fino alla data dell’effettiva entrata in vigore di un sistema comune d’imposta sulle società. 5.      Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta a tempo debito le disposizioni applicabili a decorrere dalla data dell’entrata in vigore effettiva di un sistema comune d’imposta sulle società». 10. L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva madri‑figlie così dispone: «1.      L’espressione “ritenuta alla fonte” utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o preliminare (ritenuta) dell’imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili alla società madre». 11. Tra le imposte elencate nell’allegato I, parte B, figurano, ad esempio: –        la «Körperschaftssteuer» in Germania, –        l’imposta sul reddito delle società in Italia. B. Diritto italiano 12. Il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 446, il fatto generatore dell’obbligo di pagamento dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Ai sensi di tale disposizione, l’attività esercitata da società o enti è in ogni caso soggetta ad imposizione. 13. Sulla base di una pubblicazione disponibile su Internet realizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano – [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ) (Italia), qualsiasi soggetto che eserciti un’attività produttiva nella provincia di Bolzano è soggetto ad imposizione anche nel caso in cui non abbia la propria sede legale nel territorio della provincia. È soggetto all’IRAP anche l’esercizio di attività istituzionali degli enti pubblici. Oggetto dell’imposizione è il valore della produzione netta realizzato dal soggetto passivo. Gli utili abituali fiscalmente rilevanti vengono depurati di alcune posizioni come il risultato finanziario (vale a dire spese finanziarie e ricavi finanziari) o i costi per il personale. 14. Ai sensi dell’articolo 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 446, tra i soggetti passivi dell’IRAP rientrano «le società di diritto italiano denominate “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società cooperative”, “società di mutua assicurazione”, nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale». Tuttavia, nell’anno 2014 ricadevano sotto l’IRAP anche imprenditori individuali e liberi professionisti. 15. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 446 definisce la base imponibile per l’IRAP come il «valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione». 16. L’articolo 6 del decreto legislativo n. 446 stabilisce che la base imponibile dell’IRAP per banche e altri intermediari finanziari è costituita dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico: a)      margine d’intermediazione ridotto del 50% dei dividendi; b)      ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%; c)      altre spese amministrative per un importo pari al 90%; c- bis )      rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. 17. Conformemente a ciò, le banche [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] base imponibile per l’IRAP il 50% dei dividendi distribuiti da società figlie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], qualora tali dividendi siano inclusi nel margine di intermediazione del proprio conto economico. 18. Sulla scorta della pubblicazione consultabile su Internet della Provincia autonoma di Bolzano – [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), l’aliquota normale di imposta ammonta al 3,3%; l’aliquota applicabile alle società assicurative invece è del 5,8%, mentre per le amministrazioni pubbliche è dell’8,5%. Ai sensi dell’articolo 16, commi 1‑ bis e 3, del decreto legislativo, alle banche e agli altri intermediari finanziari viene applicata un’aliquota IRAP del 4,65%, laddove le regioni possono aumentare tale aliquota fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. 19. Tali banche e gli altri intermediari finanziari non sono legittimati a detrarre dell’IRAP la parte dell’imposta sulle società (estera) che è stata pagata dalle società figlie nel loro Stato di residenza. III. I tre procedimenti principali 20. Nel periodo d’imposta 2014 ( 6 ), la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») deteneva delle partecipazioni in varie società, costituite in una delle forme indicate nell’allegato I, parte A, della direttiva madri-figlie e aventi la propria sede fiscale in Irlanda, Lussemburgo o Spagna, dove erano soggette all’imposta sulle società. 21. [OSCURATO:PERSONA] ha percepito dalle sunnominate società figlie nel periodo di imposta 2014 dividendi per un ammontare complessivo di EUR 231 912 007,51. Nel luogo della loro sede le società figlie non hanno operato alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi pagati alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto sussistevano tutti i presupposti previsti dall’articolo 5 della direttiva madri-figlie. 22. [OSCURATO:PERSONA] ha iscritto questi dividendi come ricavi includendoli nel margine di intermediazione del proprio conto economico. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto concorrere i suddetti dividendi alla formazione del proprio imponibile ai fini dell’imposta sui redditi delle società (IRES) relativo al predetto periodo d’imposta 2014, nel limite del 5% del loro ammontare ai sensi dell’articolo 89 del TUIR (Testo unico delle imposte sul reddito). 23. [OSCURATO:PERSONA] si qualifica come intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 446. Per questo motivo, nella sua dichiarazione IRAP per il periodo d’imposta 2014 tale società ha incluso nella base imponibile i summenzionati dividendi nella misura del 50% del loro importo. Applicando su tale imponibile l’aliquota di imposta del 5,57%, ne è derivato un ulteriore debito di imposta a titolo dell’IRAP. 24. Il 4 giugno 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato presso la [OSCURATO:PERSONA] regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate (in prosieguo: l’«Ufficio finanziario») un’istanza per il rimborso dell’IRAP pagata, essendo del parere che l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 446, violasse l’articolo 4 della direttiva madri‑figlie, ai sensi del quale i dividendi che vengono distribuiti da società figlie alle società madri non potrebbero essere assoggettati ad un’aliquota d’imposta superiore al 5% del loro importo. 25. Il 16 ottobre 2020 l’Ufficio finanziario ha emesso un provvedimento che ha rigettato detta istanza. Nella motivazione dell’atto esso ha argomentato, in particolare, che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 446 non sarebbe in contrasto con l’articolo 4 della citata direttiva, dato che quest’ultima disposizione non si applicherebbe all’IRAP, bensì soltanto alle imposte sui redditi (degli enti societari). 26. Con il suo ricorso presentato il 15 dicembre 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato in sede giurisdizionale detto provvedimento. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha respinto il ricorso proposto, in quanto il divieto previsto dall’articolo 4 della direttiva madri‑figlie non si applicherebbe all’IRAP. Con appello depositato il 31 gennaio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza dinanzi all’odierno giudice del rinvio. IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 27. Alla luce di tali fatti, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Italia) ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione: «Se la pretesa della Repubblica Italiana, recata dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 446/1997, di assoggettare ad IRAP il 50 per cento dei dividendi incassati da intermediari finanziari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] come società madri agli effetti della direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 e distribuiti da società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea che si qualifichino come società figlie ai sensi della predetta direttiva, senza autorizzare le prime a dedurre dall’IRAP la frazione dell’imposta societaria relativa a tali utili pagata dalle seconde, non sia incompatibile con il divieto di assoggettare gli utili che le società madri [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [m]embro abbiano incassato dalle società figlie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [m]embri ad imposizione per una percentuale superiore al 5 per cento del relativo importo sancito dall’articolo 4 della predetta direttiva». 28. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:SOCIETA], l’Italia e la Commissione europea. La Corte ha deciso di non procedere allo svolgimento della trattazione orale ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura. V. Analisi giuridica 29. La questione, formulata in termini alquanto elaborati, cui la Corte deve dare risposta può essere riassunta come segue: il divieto di tassazione delle distribuzioni di utili percepite a livello della società madre, di cui all’articolo 4 della direttiva madri‑figlie, è rivolto soltanto contro la doppia imposizione diretta realizzata mediante una tassazione degli utili tramite imposta sul reddito delle società (o un’analoga imposta) oppure riguarda anche la doppia imposizione indiretta tramite un’altra imposta (nel caso di specie, l’IRAP), nella cui base imponibile confluiscono parzialmente i dividendi di cui sopra? 30. Poiché è incontestato che l’Italia ha correttamente trasposto la direttiva madri‑figlie per quanto riguarda l’imposta sul reddito delle società (viene effettuata soltanto una tassazione di tali dividendi nella misura del 5%), ciò avrebbe come conseguenza che tali proventi da dividendi verrebbero assoggettati ad una tassazione che eccede l’importo massimo del 5% previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva madri‑figlie. A. Considerazioni preliminari 31. Dal considerando 3 della direttiva madri-figlie risulta che tale direttiva mira ad eliminare, a livello di società madre, la doppia imposizione sulle distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri. 32. In proposito, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva madri‑figlie lascia agli Stati membri la libertà di scegliere tra due sistemi, e precisamente il sistema dell’esenzione e il sistema dell’imputazione. Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva stabilisce che gli Stati membri possono prevedere che oneri relativi alla partecipazione nella società figlia e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. Inoltre, da quest’ultima disposizione risulta che, in questo caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia. 33. Pertanto, l’articolo 4 della direttiva mira – con l’esclusione del citato 5% – a impedire che gli utili distribuiti da una società figlia con sede all’estero ad una società madre con sede nello Stato di cui trattasi vengano tassati prima in capo alla società figlia nello Stato della sede di quest’ultima e poi in capo alla società madre nello Stato dove quest’ultima ha sede ( 7 ). 34. Con i suoi articoli 4 e 5 la direttiva madri-figlie assume una decisione fondamentale in merito all’attribuzione del potere di tassare gli utili di una società figlia ( 8 ). In linea di principio, spetta soltanto allo Stato membro della società figlia il diritto di tassare gli utili di quest’ultima. In tal modo si intende garantire che le distribuzioni di utili che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva madri‑figlie siano neutre dal punto di vista fiscale ( 9 ). Ciò vale allo stesso modo per le partecipazioni a catena, dato che occorre evitare una tassazione doppia o multipla anche nel caso di una distribuzione di utili attraverso la catena delle società figlie verso la società madre ( 10 ). 35. Di conseguenza, non è compatibile con la direttiva madri‑figlie il fatto che gli utili di una società vengano assoggettati, a livello di una società che segue in posizione più alta nella catena di partecipazioni, ad un onere impositivo più elevato di quello consentito dall’articolo 4 della direttiva. In tale contesto nessun rilievo può presentare il fatto che tale tassazione intervenga al momento della percezione dei dividendi oppure al momento di una loro successiva distribuzione ( 11 ). Una diversa interpretazione porterebbe al risultato che uno Stato membro potrebbe sottrarsi ai propri obblighi derivanti dalla direttiva mediante una modifica della tecnica di applicazione dell’imposta. Per tale motivo, non era compatibile con detti obblighi la «[OSCURATO:PERSONA]-Tax» belga, la quale imponeva, in determinate circostanze, un aumento a posteriori dell’imposta sulle società della società madre in occasione di una successiva distribuzione dei dividendi ( 12 ). 36. Tuttavia, senza pregiudizio per il momento della tassazione (al momento della percezione dei dividendi o della loro successiva distribuzione) occorre che siano sempre rispettati, in riferimento alla rispettiva distribuzione, i restanti presupposti per l’applicabilità della direttiva ai sensi degli articoli da 1 a 3 di quest’ultima ( 13 ). Ciò presuppone che sussista una doppia imposizione che la direttiva madri‑figlie mira ad evitare. B. Quale è la doppia imposizione rilevante che la direttiva madri ‑ figlie mira ad evitare? 37. Si pone dunque in tale contesto la questione decisiva della doppia imposizione rilevante che la direttiva madri‑figlie vorrebbe evitare mediante gli articoli 4 e 5. 38. Secondo il considerando 3, la direttiva madri‑figlie intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi pagati e altre distribuzioni di utili effettuate dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello della società madre percettrice. Si tratta dunque di evitare una doppia imposizione su proventi da dividendi. 39. Di norma, una doppia imposizione si riferisce sempre ad un soggetto che viene tassato due volte, laddove l’oggetto della tassazione è identico per le due imposte applicate. Il caso classico è quello del lavoratore che deve pagare l’imposta sui redditi nel luogo di svolgimento dell’attività (ad esempio in Germania) e poi ancora nel luogo di residenza (ad esempio in Francia). Queste situazioni vengono di norma disciplinate mediante accordi contro le doppie imposizioni tra gli Stati interessati. 40. Per contro, vi è concordia sul fatto che non sussiste una doppia imposizione quando uno stesso lavoratore deve in tale veste pagare in Germania l’imposta sul reddito sulle entrate percepite, ma spende poi tali redditi in Francia e viene ivi assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, oppure risparmia tali redditi percepiti e alla fine dell’anno trova applicazione una corrispondente imposta francese sul patrimonio. Sia un’imposta patrimoniale che l’imposta sul valore aggiunto si riferiscono ad un diverso fatto generatore del debito tributario (in un caso la spesa per un bene di consumo e nell’altro il possesso di un patrimonio). 41. La direttiva madri‑figlie riguarda invece due soggetti diversi (la società madre e la società figlia). Tuttavia, se tale direttiva è intesa a evitare una doppia imposizione riferita a due diversi soggetti, allora l’usuale concetto di doppia imposizione suggerisce che le due imposte devono essere identiche (per la società figlia e per la società madre). 42. Depone in tal senso anche il tenore letterale del considerando 3, dove si parla di una doppia imposizione su tali redditi . Deve dunque trattarsi di una tassazione di redditi dall’una e dall’altra parte. L’articolo 4, paragrafo 4, limita l’esenzione dei redditi da dividendi fino alla data dell’effettiva entrata in vigore di un sistema comune d’imposta sulle società. Dietro tutto questo si pone chiaramente l’aspettativa che questo sistema comune d’imposta sulle società eviterà una doppia imposizione già all’interno del sistema. Tuttavia, in linea di principio, un sistema comune di imposta sulle società non incide su tipi di imposta diversi dalle imposte sulle società che tassano i redditi degli enti societari. 43. Allo stesso modo, l’articolo 2, lettera a), punto iii), della direttiva madri‑figlie indica chiaramente quali imposte avesse in mente il legislatore dell’Unione nell’intento di evitare le doppie imposizioni. Tale disposizione estende l’ambito di applicazione della direttiva alle società che soggiacciono alle imposte elencate nell’allegato I, parte B. In tale allegato sono comprese, tra l’altro, la «Körperschaftssteuer» tedesca e l’imposta italiana sul reddito delle società. Tuttavia, in esso non viene fatta menzione di un’imposta patrimoniale, di un’imposta sul valore aggiunto o di un’imposta sulle attività produttive come l’IRAP. Nondimeno, l’articolo 2, lettera a), punto iii), parla anche di qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate . In tale ambito, può parlarsi di sostituzione anche nel caso in cui le imposte ivi menzionate vengano parzialmente sostituite, sotto il profilo temporale o nella loro portata, da un’altra imposta, con conseguente ampliamento e/o integrazione dell’imposta. 44. Di conseguenza, tutto converge verso la questione del momento a partire dal quale si può dire che un’altra imposta (nel presente caso, l’IRAP) sostituisce o integra la corrispondente imposta sul reddito delle società, essendo essa paragonabile a quest’ultima. La Corte si è dovuta occupare del tema in due occasioni ( 14 ) nelle quali gli Stati membri avevano applicato un’altra imposta accanto o in aggiunta all’imposta sul reddito delle società. 45. Le argomentazioni del giudice del rinvio, della [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione si basano in definitiva soltanto su queste due pronunce. A loro avviso, in tali sentenze la Corte avrebbe constatato che l’articolo 4 della direttiva madri‑figlie vieta agli Stati membri dell’Unione europea di assoggettare, in una misura superiore al 5%, l’importo dei dividendi distribuiti dalle società figlie alle società madri a una qualsivoglia forma di tassazione , e dunque non soltanto all’imposta sul reddito delle società (o ad un’imposta paragonabile). Tuttavia, a mio parere, tale interpretazione si fonda su un equivoco. 46. Infatti, le due decisioni si riferivano ad imposte supplementari strutturate in maniera totalmente diversa, come esattamente chiarito dall’Italia. Nella decisione relativa alla «[OSCURATO:PERSONA]» belga aveva luogo in definitiva un aumento a posteriori dell’imposta sul reddito delle società nei confronti della società madre, nel caso in cui questa distribuisse a sua volta i dividendi ricevuti, malgrado che essa non avesse pagato affatto, oppure soltanto in misura ridotta, l’imposta sul reddito delle società. Si trattava soltanto di un’imposta sul reddito delle società a posteriori (e indiretta), la quale, come unica particolarità, assumeva quale fatto generatore del debito tributario non la riscossione dei dividendi, bensì la loro successiva distribuzione. Che tale onere tributario diretto sui dividendi percepiti al momento della loro successiva distribuzione non sia compatibile con l’articolo 4 della direttiva madri‑figlie è cosa evidente ( 15 ) e così ha deciso anche la Corte ( 16 ). 47. Nella causa AFEP e a. si trattava (parimenti) di un contributo addizionale all’imposta sul reddito delle società, nella misura del 3%, il quale veniva applicato in occasione della distribuzione di dividendi da parte della società madre e dunque anche in caso di distribuzione successiva ( 17 ). Invero, al punto 33 di tale pronuncia, la Corte ha statuito che «poco rileva che la misura fiscale nazionale sia o meno qualificata come imposta sulle società. A tal proposito, è sufficiente constatare che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva madri‑figlie non limita la propria applicazione a una determinata imposta». 48. Allo stesso tempo però essa ha proseguito affermando quanto segue ( 18 ): «Infatti, detta disposizione prevede che lo Stato membro della società madre si astenga dal sottoporre ad imposizione gli utili distribuiti dalla società figlia non residente. La disposizione in parola mira quindi ad evitare che gli Stati membri adottino misure fiscali che comportino una doppia imposizione degli utili in questione in capo alle società madri». E nel dispositivo della pronuncia diventa ancor più chiaro, giacché ivi si afferma che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva madri‑figlie osta ad una misura fiscale la quale «prevede la riscossione di un’imposta in sede di distribuzione dei dividendi da parte della società madre e la cui base imponibile è costituita dagli importi dei dividendi distribuiti, compresi quelli percepiti dalle società figlie non residenti di tale società». 49. Di conseguenza, anche in quel caso si trattava di una doppia imposizione sugli utili: da una parte, in capo alla società figlia tramite l’imposta sul reddito delle società e, dall’altra, in capo alla società madre per effetto del contributo aggiuntivo all’imposta sul reddito delle società gravante a posteriori e direttamente sulla ridistribuzione dei dividendi. Che un contributo aggiuntivo all’imposta sul reddito delle società gravante sui dividendi riscossi in occasione della distribuzione di dividendi da parte della società madre determini una tassazione diretta su tali dividendi e pertanto – qualora abbia già per altro verso avuto luogo una tassazione nella misura del 5% consentito – sussista una violazione dell’articolo 4 della direttiva madri-figlie, è evidente ed è stato così statuito anche dalla Corte di giustizia ( 19 ). In tale contesto le due decisioni – contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione – non hanno nulla a che vedere con un’interpretazione estensiva dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva madri‑figlie, bensì soltanto con l’interpretazione teologica di tale disposizione. 50. Tuttavia, nel presente caso, non si tratta né della (ri)distribuzione di dividendi, né di un’imposta aggiuntiva a posteriori sul reddito delle società. Dalle summenzionate decisioni non si può pertanto inferire che nessun altro tipo di imposta può tener conto dei dividendi percepiti nella propria base imponibile (così come ad esempio farebbe anche un’imposta patrimoniale). Piuttosto, nelle pronunce di cui sopra non veniva in questione una siffatta altra imposta. 51. Per la stessa ragione, nessun rilievo presenta nell’odierno contesto la formula tralatizia alle volte usata dalla Corte, secondo cui la direttiva madri‑figlie osta ad una tassazione indiretta dei dividendi percepiti in capo alla società madre ( 20 ). Tale formula si riferiva ad una disciplina la quale aveva in definitiva come conseguenza una successiva tassazione dei dividendi (propriamente esenti da imposta) tramite l’imposta sul reddito delle società (e non mediante un altro tipo di imposta). Tale affermazione della Corte si riferisce al tempo stesso anche ad una tassazione a posteriori a titolo dell’imposta sul reddito delle società , che non viene qui in questione. 52. Pertanto, resta attuale la questione, non ancora chiarita dal punto di vista giuridico e decisiva nel presente contesto, di quando un’altra imposta, come nel caso di specie l’IRAP, possa essere considerata quale imposta sul reddito delle società oppure quale altra imposta che – come enunciato nell’articolo 2, lettera a), punto iii), della direttiva madri‑figlie in collegamento con l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva madri-figlie – sostituisce una di queste imposte ovvero la integra. C. Quando un’altra imposta sostituisce l’imposta sul reddito delle società? 53. La questione di quando un’imposta sostituisce una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, potrebbe essere risolta in modo molto rigoroso e formale. Non si ha sostituzione nel caso in cui l’imposta venga riscossa accanto all’imposta sul reddito delle società. Ciò però consentirebbe agli Stati membri di introdurre un’ulteriore imposta sul reddito delle società sotto un altro nome mediante una diversa tecnica impositiva e di eludere così le finalità della direttiva madri‑figlie. 54. Come ho già illustrato in riferimento alla «[OSCURATO:PERSONA]» belga, uno Stato membro non può sottrarsi ai propri obblighi derivanti dalla direttiva semplicemente modificando la tecnica di imposizione fiscale ( 21 ). 55. Di conseguenza, non è determinante né il momento della riscossione (percezione o esborso dei dividendi) ( 22 ), né il nome di un’imposta («[OSCURATO:PERSONA] tax» anziché imposta a posteriori sul reddito delle società), al fine di stabilire se l’IRAP sostituisce l’imposta sulle società (in Italia: imposta sul reddito delle società). Il punto rilevante è dunque soltanto l’oggetto dell’imposizione e la natura giuridica o il carattere dell’IRAP. Pertanto, ai fini del caso concreto, assume rilievo la confrontabilità dell’IRAP con l’imposta sul reddito delle società. 56. Anche l’IRAP è un’imposta sui ricavi che incide sul medesimo oggetto d’imposta dell’imposta sul reddito delle società, oppure essa ha un altro presupposto o un altro oggetto? Tale quesito in merito alla natura giuridica e al carattere dell’IRAP può però difficilmente essere risolto dalla Corte, in quanto la risposta si ricava unicamente dal diritto tributario italiano. In proposito, tale decisione deve in definitiva essere adottata da un giudice italiano, tenendo presente che le considerazioni di seguito esposte potrebbero all’uopo giovare. 57. Qualora il giudice nazionale giunga alla conclusione che l’IRAP è talmente simile all’imposta sul reddito delle società da potersi affermare che la prima sostituisce la seconda (ovvero la integra e la aumenta, come accadeva nel caso della «[OSCURATO:PERSONA]» belga o del contributo aggiuntivo francese all’imposta sulle società), in tal caso essa ricade parimenti sotto l’articolo 4 della direttiva madri‑figlie. Se invece l’IRAP presenta un diverso presupposto d’imposta o un diverso oggetto di imposta (come ad esempio un’imposta patrimoniale o un’imposta sugli acquisti immobiliari), in tal caso essa non ricade sotto l’articolo 4 della direttiva madri‑figlie, anche qualora i redditi da dividendi vengano inclusi in tutto o in parte nella sua base imponibile. Infatti, come l’interpretazione del tenore letterale e della ratio della direttiva madri‑figlie ha evidenziato, attraverso la direttiva madri‑figlie non dovrebbe essere limitata la totalità delle competenze impositive degli Stati membri, bensì soltanto una doppia imposizione su tali redditi (redditi da dividendi). 58. È interessante notare che in Italia sembrava esserci una tesi secondo cui l’IRAP sarebbe una seconda imposta sul valore aggiunto, come ha mostrato la causa [OSCURATO:PERSONA] popolare di Cremona ( 23 ). In quella sede la Corte ha negato tale tesi, in quanto l’IRAP sarebbe un’imposta sul valore netto della produzione di un’impresa, che non è concepita in modo da essere trasferita sul consumatore finale. Già il solo fatto che nell’anno 2003 un giudice italiano abbia chiesto alla Corte se l’IRAP violasse, quale seconda imposta sul valore aggiunto, l’(attuale) articolo 401 della direttiva sull’imposta sul valore aggiunto, mentre un altro giudice italiano adesso chiede se la tassazione mediante l’IRAP violi la direttiva madri‑figlie, mostra chiaramente che l’inquadramento dell’IRAP dal punto di vista giuridico tributario appare difficoltoso. 59. Così come tutti i soggetti intervenuti nel procedimento hanno concordemente affermato, la Corte costituzionale italiana ha comunque affermato che l’IRAP va ad incidere su una capacità contributiva dei soggetti passivi diversa da quella che viene colpita dalle imposte attuali (e dunque anche dall’imposta sul reddito e dall’imposta sulle società). Anche la Commissione parla, nelle sue osservazioni, di imposta ibrida, il cui oggetto sarebbe difficile da determinare. 60. Per quanto consta, non sembra esserci attualmente alcuna sostituzione dell’imposta sul reddito delle società da parte dell’IRAP. Sono qui riconoscibili alcune particolarità, che contraddicono il fatto che l’IRAP costituirebbe una seconda imposta sui ricavi, la quale sarebbe paragonabile ad un’imposta sul reddito delle società. 61. Così sembra che – diversamente da un’imposta sui ricavi, che colpisce i redditi di un soggetto – l’IRAP venga riscossa anche nel caso in cui si registrino perdite ai sensi delle norme in materia di imposta sui ricavi. La spiegazione di ciò è il fatto che le spese amministrative di una banca vengono incluse al 90% nel risultato netto e vanno così ad aumentare la base imponibile. Ipotizzando redditi per EUR 1 milione e spese amministrative pari a EUR 1 milione, non si applicherebbe nessuna imposta sui ricavi, in quanto l’utile ammonterebbe a EUR 0. Invece, in un caso siffatto – se comprendo correttamente la normativa italiana – l’IRAP verrebbe riscossa su una base imponibile di EUR 900 000. Pertanto, sembra non trattarsi primariamente di una imposizione sui ricavi. 62. Identica conclusione si ricava dall’inclusione del 90% degli ammortamenti effettuati relativi ai beni materiali e immateriali ad uso funzionale. Il loro ammortamento diminuisce l’utile tassabile a titolo dell’imposta sui ricavi, ma viene richiamato al 90% ai fini del calcolo dell’IRAP. Ciò suggerisce che gli oggetti patrimoniali disponibili vengono tassati al loro valore (quanto più possibile senza ammortamenti), qualora essi vengano utilizzati per l’attività commerciale nella regione. Entrambe le modifiche del risultato rilevante sotto il profilo dell’imposta sui ricavi fanno pensare di più ad una forma particolare di imposta patrimoniale, dunque nel senso di un’IRAP avente carattere di imposta reale più che di imposta sui ricavi. 63. Quest’ultimo aspetto viene evidenziato in definitiva anche dalla circostanza che i ricavi veri e propri vengono fortemente modificati per l’applicazione dell’IRAP e queste modifiche sono strutturate in maniera diversa a seconda del settore economico. Così sembra che soltanto per le banche il risultato netto venga diminuito in misura pari al 50% dei dividendi percepiti e la base imponibile aumentata delle spese amministrative nonché degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%. 64. Inoltre, le aliquote di imposta non sono strutturate né in maniera uniformemente progressiva (in funzione della capacità contributiva) né in modo uniformemente lineare (come di solito accade nel caso delle imposte sulle società), bensì ci sono differenti aliquote, a seconda del settore economico. Anche questo è inusuale per un’imposta sui ricavi. Vengono parimenti inclusi anche soggetti passivi non residenti, nel caso in cui essi operino nella relativa regione. Anche qui sembra che al primo posto non siano i ricavi (o gli utili), bensì lo svolgimento di un’attività produttiva. Vengono colpite anche attività della pubblica amministrazione, e tassate addirittura all’aliquota massima, ciò che per un’imposta sui ricavi – commisurata ai redditi derivanti da attività economiche – è pure alquanto inusuale. 65. Tutto ciò depone per un’imposta ibrida, che combina i tratti di un’imposta patrimoniale (in Italia la classica imposta patrimoniale è stata soppressa nel 1993), di un’imposta reale, come ad esempio un’imposta immobiliare (aliquote specifiche per i singoli settori di attività, una base imponibile tipicamente riferita al settore, un risultato oggettivato), e di un’imposta sulle attività (oggetto dell’imposizione è l’attività produttiva nella regione) e che viene riscossa a livello regionale. Essa presenta comunque una natura giuridica ovvero un carattere diverso da quelli dell’imposta sui redditi delle società, motivo per cui essa non sostituisce né integra parzialmente quest’ultima e pertanto non è con essa paragonabile. 66. Ove ciò fosse esatto, l’assoggettamento indiretto di tali dividendi all’IRAP non ricade sotto il divieto di doppie imposizioni di cui all’articolo 4 della direttiva madri‑figlie. Qualora invece l’IRAP dovesse costituire – similmente alla «[OSCURATO:PERSONA]» belga – un’imposta sulle società aggiuntiva, che come l’imposta sulle società si applica ai ricavi e pertanto tassa i dividendi un’ulteriore volta in maniera paragonabile, allora questa imposta ricadrebbe sotto il divieto di doppie imposizioni di cui all’articolo 4 della direttiva madri‑figlie. VI. Conclusione 67. Alla luce di quanto sopra esposto, propongo dunque alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Italia) nei seguenti termini: L’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una tassazione dei dividendi percepiti realizzata dallo Stato membro della società madre mediante l’applicazione di un’ulteriore imposta come l’IRAP, nella misura in cui tale imposta debba essere considerata come un’imposta sui redditi delle società o come un’altra imposta paragonabile ad un’imposta sui redditi delle società. La constatazione della confrontabilità deriva dal carattere dell’IRAP e dell’oggetto di tale imposta. Questo è determinato dalle norme nazionali. L’inquadramento ultimo dell’IRAP spetta pertanto al giudice del rinvio. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 1990, L 225, pagg. 6‑9). 3 Direttiva del Consiglio del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione della direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990), qui nel testo vigente per l’anno 2014 di cui è causa. 4 Consultabile all’indirizzo https://finanzen.provinz.bz.it/de/regionale-wertschopfungssteuer-irap (ultimo accesso in data 5 febbraio 2025). 5 Consultabile all’indirizzo https://finanzen.provinz.bz.it/de/regionale-wertschopfungssteuer-irap (ultimo accesso in data 5 febbraio 2025). 6 Il procedimento C‑93/24 riguarda parimenti il periodo di imposta 2014 e sembra pressoché identico, con la particolarità che in questo caso il beneficiario dei dividendi è una società controllata della [OSCURATO:PERSONA]. Il procedimento C‑94/24 riguarda invece il periodo di imposta 2015, sicché dovrebbero risultare cifre diverse, ma presenta per il resto una situazione di fatto identica e solleva uguali questioni giuridiche, ragion per cui queste due domande di pronuncia pregiudiziale non sono state tradotte nelle altre lingue. 7 Sentenze del 12 febbraio 2009, Cobelfret (C‑138/07, EU:C:2009:82, punto 29), e del 3 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] (C‑27/07, EU:C:2008:195, punto 27). 8 In tal senso già le conclusioni da me presentate nella causa X (C‑68/15, EU:C:2016:886, paragrafo 52). 9 V. sentenze del 12 febbraio 2009, Cobelfret (C‑138/07, EU:C:2009:82, punto 29), e del 3 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] (C‑27/07, EU:C:2008:195, punto 24). 10 V. il considerando 11 della direttiva madri‑figlie. 11 Così già le mie conclusioni nella causa X (C‑68/15, EU:C:2016:886, paragrafo 53). V. anche sentenza del 17 maggio 2017, X (C-68/15, EU:C:2017:379, punto 79). 12 Sentenza del 17 maggio 2017, X (C‑68/15, EU:C:2017:379, punto 82). 13 V. le mie conclusioni nella causa X (C‑68/15, EU:C:2016:886, paragrafo 53). 14 Sentenze del 17 maggio 2017, AFEP e a. (C‑365/16, EU:C:2017:378), nonché del 17 maggio 2017, X (C‑68/15, EU:C:2017:379). 15 V. in proposito le mie conclusioni nella causa X (C‑68/15, EU:C:2016:886). 16 Sentenza del 17 maggio 2017, X (C‑68/15, EU:C:2017:379, punti 69 segg.). 17 Sentenza del 17 maggio 2017, AFEP e a. (C‑365/16, EU:C:2017:378, punti 9 e 26). 18 Sentenza del 17 maggio, 2017, AFEP e a. (C‑365/16, EU:C:2017:378, punto 33). 19 Sentenza del 17 maggio 2017, AFEP e a. (C‑365/16, EU:C:2017:378, punto 35). 20 Sviluppata per la prima volta nella sentenza del 12 febbraio 2009, Cobelfret (C‑138/07, EU:C:2009:82, punto 40), recepita nella sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑389/18, EU:C:2019:1132, punto 37), e ripetuta nella sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑556/20, EU:C:2022:378, punto 48). 21 V. le mie conclusioni nella causa X (C‑68/15, EU:C:2016:886, paragrafo 53). 22 V. le mie conclusioni nella causa X (C‑68/15, EU:C:2016:886, paragrafi 50 segg). 23 Sentenza del 3 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] popolare di Cremona (C‑475/03, EU:C:2006:629).
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris