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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 31243/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1, Con ordinanza del 24 febbraio 2023, il Tribunale del riesame di Ancona, investito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello promosso dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza pronunciata il 24 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro e - per quanto rileva in questa sede - ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre che per le violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 contestate ai capi 10) e 32) della imputazione provvisoria, per le quali la misura era già stata disposta dal G.i.p., anche per altre violazioni della medesima disposizione di legge contestate all'indagato ai capi 2), 3), 13), 14) P 28) della imputazione.

1.1. Si deve premettere che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro aveva chiesto al G.i.p. di quel Tribunale la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i fatti oggetto della imputazione provvisoria, ma questa richiesta è stata accolta soltanto per i reati di cui ai capi 10) e 32), in relazione ai quali il Giudice ha motivato quanto alla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.

Per tutti i restanti reati oggetto dell'imputazione provvisoria il G.i.p, non ha ritenuto di doversi pronunciare P ha testualmente affermato: «non ha alcuna utilità in questa sede esaminare tutti gli altri numerosi episodi di spaccio contestati che, con tutta calma, saranno oggetto di dibattito tra le parti nelle fasi ulteriori del procedimento».

Per questa parte, l'ordinanza è stata appellata dal pubblico ministero che ha chiesto al Tribunale dei riesame di riconoscere la sussistenza dei gravi indizi in relazione a tutti i fatti oggetto dell'imputazione provvisoria e di applicare a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere, oltre che per i reati di cui ai capi 10) e 32), anche per i reati di cui ai capi 2), 3), 13), 14) e 28),

1.2. Il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del riesame ha riconosciuto a carico di [OSCURATO:PERSONA] l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, ha ritenuto le esigenze cautelari e ha disposto la custodia in carcere anche per i reati di cui ai capi 2), 3), 13), 14) P 28).

2. Contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso deducendo inosservanza dell'art. 591 cod. proc. ppn.

TI ricorrente sostiene che l'appello proposto dal pubblicci ministero avrebbe dovuto essere ritenuto inammissibile per carenza di interesse.

Osserva che l'impugnazione è un rimedio processuale volto a sottrarre la parte interessata agli effetti sfavorevoli derivanti dalla definitività dii una decisione.

Rileva, che nel caso in esame, il ni.p. si è pronunciato spio cui reati di cui ai capi 10) P 37) sicché l'ordinanza del 18 gennaio 2023 era inidonea a determinare un giudicato cautelare sfavorevole agli assunti della accusa.

Sostiene, in sintesi, che, avendo proposto appello contro una «omessa pronuncia» il Pubblico ministero avrebbe attivato un rimedio processuale non necessario atteso che era possibile «rivolgersi nuovamente al G.i.p. nell'ambito del normale coordinamento tra uffici».

Sostiene, inoltre, che, ritenendo ammissibile l'appello ed esaminandolo nel merito, il Tribunale per il riesame avrebbe determinato conseguenze procpssuaii pregiudizievoli per l'indagato facendo venir meno, nei fatti, il doppio grado del giudizio cautelare.

3. 11 Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. in data 21 giugno 2023 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore cui l'indagato ha conferito procura speciale in tal senso.

Ne consegue che il ricorso deve eggPrP dichiarato inammissibile, per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 5.

Il ricorrente ha specificato le ragioni sottese alla sua rinuncia con la sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla intervenuta concessione degli arresti domiciliari.

TI ricorso, tuttavia, non aveva ad oggetto l'esistenza e la gravità delle esigenze cautelar'.

Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità non esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che la rinuncia al ricorso, pervenuta 21 giugno 2023, non P motivata con riferimento ai motivi per i quali lo stesso era stato proposto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere disposto a carico del ricorrente l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Fsec. cod. proc. pen.

Così deciso il 22 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1, Con ordinanza del 24 febbraio 2023, il Tribunale del riesame di Ancona, investito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello promosso dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza pronunciata il 24 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro e - per quanto rileva in questa sede - ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre che per le violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 contestate ai capi 10) e 32) della imputazione provvisoria, per le quali la misura era già stata disposta dal G.i.p., anche per altre violazioni della medesima disposizione di legge contestate all'indagato ai capi 2), 3), 13), 14) P 28) della imputazione. 1.1. Si deve premettere che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro aveva chiesto al G.i.p. di quel Tribunale la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i fatti oggetto della imputazione provvisoria, ma questa richiesta è stata accolta soltanto per i reati di cui ai capi 10) e 32), in relazione ai quali il Giudice ha motivato quanto alla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Per tutti i restanti reati oggetto dell'imputazione provvisoria il G.i.p, non ha ritenuto di doversi pronunciare P ha testualmente affermato: «non ha alcuna utilità in questa sede esaminare tutti gli altri numerosi episodi di spaccio contestati che, con tutta calma, saranno oggetto di dibattito tra le parti nelle fasi ulteriori del procedimento». Per questa parte, l'ordinanza è stata appellata dal pubblico ministero che ha chiesto al Tribunale dei riesame di riconoscere la sussistenza dei gravi indizi in relazione a tutti i fatti oggetto dell'imputazione provvisoria e di applicare a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere, oltre che per i reati di cui ai capi 10) e 32), anche per i reati di cui ai capi 2), 3), 13), 14) e 28), 1.2. Il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del riesame ha riconosciuto a carico di [OSCURATO:PERSONA] l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, ha ritenuto le esigenze cautelari e ha disposto la custodia in carcere anche per i reati di cui ai capi 2), 3), 13), 14) P 28). 2. Contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso deducendo inosservanza dell'art. 591 cod. proc. ppn. TI ricorrente sostiene che l'appello proposto dal pubblicci ministero avrebbe dovuto essere ritenuto inammissibile per carenza di interesse. Osserva che l'impugnazione è un rimedio processuale volto a sottrarre la parte interessata agli effetti sfavorevoli derivanti dalla definitività dii una decisione. Rileva, che nel caso in esame, il ni.p. si è pronunciato spio cui reati di cui ai capi 10) P 37) sicché l'ordinanza del 18 gennaio 2023 era inidonea a determinare un giudicato cautelare sfavorevole agli assunti della accusa. Sostiene, in sintesi, che, avendo proposto appello contro una «omessa pronuncia» il Pubblico ministero avrebbe attivato un rimedio processuale non necessario atteso che era possibile «rivolgersi nuovamente al G.i.p. nell'ambito del normale coordinamento tra uffici». Sostiene, inoltre, che, ritenendo ammissibile l'appello ed esaminandolo nel merito, il Tribunale per il riesame avrebbe determinato conseguenze procpssuaii pregiudizievoli per l'indagato facendo venir meno, nei fatti, il doppio grado del giudizio cautelare. 3. 11 Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. in data 21 giugno 2023 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore cui l'indagato ha conferito procura speciale in tal senso. Ne consegue che il ricorso deve eggPrP dichiarato inammissibile, per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 5. Il ricorrente ha specificato le ragioni sottese alla sua rinuncia con la sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla intervenuta concessione degli arresti domiciliari. TI ricorso, tuttavia, non aveva ad oggetto l'esistenza e la gravità delle esigenze cautelar'. Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità non esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che la rinuncia al ricorso, pervenuta 21 giugno 2023, non P motivata con riferimento ai motivi per i quali lo stesso era stato proposto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere disposto a carico del ricorrente l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Fsec. cod. proc. pen. Così deciso il 22 giugno
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