CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42167/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 febbraio 2020, la Corte d'appello di Bologna, giudicando sul gravame proposto dall'odierno ricorrente, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza con cui il medesimo, all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale e vizio di motivazione per travisamento di una prova decisiva, posto che l'avviso di accertamento, quale fonte di prova del reato ipotizzato, non era stato né allegato alla notizia di reato, né notificato all'imputato. Non era quindi possibile comprendere come fosse stata operata la ricostruzione del volume d'affari della società amministrata dall'imputato e dell'imposta evasa. 3. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto provata la responsabilità penale in base ad un accertamento induttivo operato dall'amministrazione finanziaria che non è stato oggetto di alcun controllo in sede penale a causa, appunto, della mancanza in atti dell'avviso di accertamento. La motivazione resa, dunque, era soltanto apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso - da trattarsi congiuntamente perché obiettivamente connessi - sono fondati. 2. In diritto, va premesso che, in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, non può farsi ricorso alle presunzioni tributarie, in quanto spetta al giudice penale la determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa procedendo d'ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto (Sez. 3, n. 5490 del 26/11/2008, dep. 2009, Crupano, Rv. 243089). Vale, infatti, il principio giusta il quale spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata - peraltro anche suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca - in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (Sez. 3, n. 50157 del 27/09/2018, Fiusco, Rv. 275439; Sez. 3, n. 36396 del 18/05/2011, Mariutti, Rv. 251280; Sez. 3, n. 21213 del 26/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239984). In particolare, in sede penale occorre sempre privilegiare il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale (Sez. 3, n. 35579 del 06/06/2017, Manessi, Rv. 271303; Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014, Agresti, Rv. 260389). Nell'accertamento degli elementi costitutivi dei reati tributari, il giudice può fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dagli organi accertatori ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, nonché ricorrere all'accertamento induttivo dell'imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute (Sez. 3, n. 5786 del 18/12/2007, dep. 2008, D'Amico, Rv. 238825), a condizione, però, che proceda ad autonoma verifica di tali dati indiziari unitamente ad elementi di riscontro, eventualmente acquisiti anche "aliunde", che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa, privilegiando il dato fattuale reale rispetto a quello di natura meramente formale che caratterizza l'ordinamento fiscale (Sez. 3, n. 15899 del 02/03/2016, Colletta, Rv. 266817; Sez. 3, n. 1904 del 21/12/1999, dep. 2000, Zarbo , Rv. 215694). 3. Ciò posto, considerata la natura del vizio di travisamento della prova dedotto, il Collegio ha fatto doverosamente accesso agli atti del procedimento verificando che, come allegato dal ricorrente, in atti non è presente l'avviso di accertamento contenente i criteri utilizzati dall'amministrazione finanziaria per quantificare l'imponibile, l'imposta evasa ed il conseguente superamento della soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice. Entrambi i giudici di merito, infatti, si sono limitati a prendere atto dell'imposta evasa quale meramente indicata nella denuncia di reato sulla base di un avviso di accertamento che non risulta essere stato acquisito al fascicolo processuale. Ne deriva, dunque, che la Corte territoriale, nonostante la specifica doglianza proposta con il gravame, ha illogicamente confermato l'affermazione di responsabilità effettuata in primo grado senza effettuare quell'autonoma valutazione sulla sussistenza dell'imposta evasa, e del suo ammontare, richiesta dalla norma incriminatrice. Del pari manifestamente illogica è l'affermazione giusta la quale sarebbe dirimente la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'imputato, che ha peraltro sempre sostenuto di non aver neppure ricevuto la notifica in via amministrativa dell'avviso di accertamento in questione. Va ribadito, infatti, che, la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d'accusa, in quanto la valutazione del comportamento processuale dell'imputato non può risolversi nell'inversione dell'onere della prova né sostanzialmente condizionare l'esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246-02; Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, C., Rv. 277259). 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che si atterrà ai principi sopra esposti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deci