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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 08932/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 31715-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - Ric. 2021 n. 31715 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -2- avverso il decreto della CORTE DI APPELLO di PERUGIAnr. cron. 280/2021depositato il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Conricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, depositato in data 7 ottobre 2011,[OSCURATO:PERSONA] chiedeva a lla Corte di A ppello di Perugia l'indennizzo per irragionevole durata di un procedimento in materia di pubblico impiego che la stessa aveva instaurato nelmaggio 1995 dinanzi al Tar del Lazio e che si era protratto per oltre 16 anni per un solo grado di giudizio.

2. Con decreto n. 55 8/2016 , la Corte territoriale accoglieva parzialmente la domanda condannando il M inistero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della somma di euro 3.200,00per danno non patrimoniale.

3. Avverso detta decisione l'istante ricorreva per cassazione e questa Corte,con ordinanza n. 8520 / 2018 , accoglieva il primo motivo del ricorso e, dichiarato assorbito il secondo, cassava il decreto impugnato con rinvio anche per le spese alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione. 4.A seguito di riassunzione della causa, la Corte di A ppello di Perugia,con decreto n. 65 / 2019 , rideterminando l’indennizzo, condannava il Ministero dell'Economia al pagamento in favore della parte istante della somma di euro 3.500,00 oltre interessi legali e spese di tutti e tre i gradi di giudizio,complessivamente liquidate.

5. Contro quest o provvedimento la ricorrente proponeva nuovamente ricorso a questa Corte , volto a censurare in particolare la liquidazione parziale dell’indennizzo operata dal Ric. 2021 n. 31715 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -3- giudicea quo, che aveva presupposto la vigenza del precedente decretoinvece cassato.

6. Il giudizio di legittimità si concludeva con ordinanza n . 19692/2020, con la quale la Corte di Cassazione cassava la decisione impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Più precisamente, precisava l’ordinanza in questione –fornendo al giudice del rinvio il principio di diritto cui attenersi- che la decisione cassata , proprio perché travolta dalla cassazione afferente il quantum dell'indennizzo, conserva solo il valore di giudicato a riguardo dell'an, mentre, in relazione al quantum, doveva essere integralmente sostituita dalla nuova decisione di rinvio, la quale, pertanto, non poteva limitarsi a liquidare la differenza, dovendo, invece, procedere al complessivo ricalcolo dì quanto dovuto.

7. Riassunto ancora una volta il giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale, in contraddittorio con l'amministrazione costituitasi in giudizio, con decreto n. cron. 280/2021 accoglieva parzialmente la domanda, limitando l'importo dovuto in favore della ricorrente dal M inistero dell'Economia e delle Finanze a euro

3. 200 ,00 a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, oltre a interessi legali .

Compensava le spese del giudizio e quelle dei due precedenti giudizi di legittimità.

8. Contro tale decreto ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando le sue doglianze a quattro motivi.

9. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

10. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoriainsistendo per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2021 n. 31715 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -4- [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.336 e 384 c.p.c.

A dire della stessa , posto che questa Suprema Corte , con ordinanza n . 19692 /2020 , ha precisato che la precedente decisione n.558/2016, “annullata proprio perché travolta dalla cassazione afferente il quantum dell'indennizzo,conserva solo il valore di giudicato in relazione all'an, mentre in relazione al quantum deve essere integralmente sostituita dalla nuova decisione di rinvio, la quale, pertanto, non può limitarsi a liquidare la differenza, dovendo, invece, procedere al complessivo ricalcolo di quanto dovuto”, come sopra già ricordato, il giudizio rescindente vincolava il giudice dell'ultimo rinvio a non potere rimettere in discussione il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione sia del periodo irragionevole già riconosciuto con il precedente decreto (pari a 6 anni e 5 mesi),sia dell'ulteriore periodo irragionevole di 7 anni, dallo stesso decreto n. 65/2019 accertato, per un totale di 13 anni e 5 mesi di protrazione eccessiva del giudizio presupposto in oggetto.

2. –Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 324 e 336 c.p.c. e 2909 c.c., ritenendo che la determinazione in euro 3.500,00 dell'equa riparazione,come stabilita dal decreto n. 65 / 2019 in suo favore , in quanto ormai passata in giudicato, non poteva più essere oggetto di ulteriore decurtazione da parte della Corte di Appello di Perugia,la quale invece ne ha operato una riduzione a euro 3.200,00.

Ric. 2021 n. 31715 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -5- 3.-Il terzo motivo deduce la violazione o falsa applicazione di legge, con riferimento all'art . 91 c.p.c., poiché il decreto impugnato, nel pronunciarsi sulle spese di lite dell'intero giudizio, si è limita to solo a considerare i compensi relativi all'ultima riassunzione e ai due giudizi di legittimità,omettendo del tutto di considerare sia le spese dell'originario procedimento di merito, sia quelle del primo procedimento di riassunzione definito con decreto n. 65/2019.

Secondo la ricorrenteil giudice di rinvio è tenuto ad operare laliquidazione delle spese a carico del contraddittore ritenuto soccombente per ognuna delle fasi in cui il procedimento si è in concreto articolato , non potendo omettere del tutto di pronunziarsi su due delle fasi medesime. 4.-Il quarto motivo, ferma restando la valenza assorbente dei primi due motivi, censura la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in quanto il decreto impugnato ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in relazione ai due giudizi di legittimità (conclusisi rispettivamente con le ordinanze di questa Suprema Corte n . 8520/ 2018 e n . 19692/2020),limitandosi a statuire che vi sarebbero evidenti ragioni per compensare tali spese,violando così l'art. 92 c.p.c., sia nel testo vigente sia in quell o applicabile al momento dell'introduzione originaria del giudizio, per mancanza di motivazione fornitaal riguardo. 5.-Il primo motivo è destituito di fondamento e va rigettato .

Al riguardo la Corte distrettuale ha precisato di dovere procedere al complessivo ricalcolo di quanto dovuto – giusta quanto indicato dall’ordinanza di legittimità n. 19692/2020 - e non già alla sommatoria di due periodi temporali, come richiesto da parte ricorrente.

Ric. 2021 n. 31715 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -6- Constatando che il ricorso del giudizio presupposto è stato depositato in data 8/05/95, come provato per tabulas , e d escluso dal computo il periodo di cancellazione dal ruolo dello stesso fino alla sua reiscrizione(come stabilito dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 5556/2014) , la Corte perugina ha quantificatoil periodo di durata complessiva del procedimento in circa 16 anni e quattro mesi (detraendo il lasso temporale di circa sei anni per effetto del dedotto periodo di cancellazione dal ruolo),con conseguente conferma dei termini individuati dalla prima decisione della Corte di Appello di Perugia.

La motivazione del giudice a quo è corretta : si legge nell’ordinanza n. 196 92/2020 di questa Corte ch e i l pr imigenio decreto della Corte di appello di Perugia (n. 558/2016) erastato cassatoda questa Suprema Corte con la precedente decisione (n. 8520/2018) esclusivamente per omessa motivazione sul punto del periodo non conteggiato ( “ ciò che non consente in alcun modo di comprendere la ragione per la quale la stasi processuale è stata addebitata alla parte istante nella sua durata e i termini del computo…”), in accoglimento del motivo di ricorso che criticava la mantenuta vigenza del decreto n. 558/2016.

La Corte di Appello di Perugia, con il decreto impugnato, ha provveduto a motivare le ragioni della decurtazione dal periodo complessivo del tempo intercorso tra la cancellazione del ruolo del ricorso amministrativo su istanza di parte, avvenuta in data 19.12.2003 e la reiscrizione, avvenuta in data 10.11.2010, provvedendo al ricalcolo di quanto dovuto alla ricorrente, in conformità a quanto deciso da Cass. n. 19692/2020e al principio di diritto indicato al giudice del rinvio.

Il decreto si sottrae pertanto alle censure avanzate dalla ricorrente.

Ric. 2021 n. 31715 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -7-

5. -Il secondo motivo è invece fondato.

Il decreto nr. cron. 65/2019, che aveva stabilito in euro 3.500,00 l' importo dell’ equa riparazione in favore della ricorrente è stato impugnato solo dalla ricorrente, con ricorso poi accolto dall'ordinanza di questa Corte n.19692 / 2020 sopra citata e non dall' A mministrazione rimasta solo intimata nel relativo giudizio di legittimità.

P ertanto , in forza dell e norme denunciate violate, lo stesso non poteva più essere oggetto di ulteriore decurtazione da parte della Corte d'appello di Perugia, la quale ha dunque errato quando ha operato una riduzione a euro 3.200,00, in violazione del c.d. divieto di reformatio in peius (cfr. in tal senso Cass. nn. 23240/2011; 1823/2005), confermando peraltro la primitiva decisione della Corte di appello di Perugia, già cassata dall’ordinanza di legittimità n. 8520/2018.

6. Il terzo e quarto motivo sono pure fondati, avendo il decreto impugnato omesso di provvedere sulle spese dell’originario procedimento di merito( definito con decreto n. 558 del 2016) e del primo procedimento di riassunzione ( definito con decreto n. 65 del 2019 ).

La compensazione delle spese di litein relazione ai giudizi di legittimità risulta invece priva di motivazione, in relazione ai presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c.

7. In conclusione, deve essere accolto il secondo , terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il primo.

Il decreto della Corte di appello di Perugia nr. cron. 280/2021 va cassato in relazione ai motivi accolti e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questo Collegio, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’ultima parte del secondo comma dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero Ric. 2021 n. 31715 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -8- dell’Economia e delle Finanze al pagamento , a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale subito da irragionevole durata del processo, della somma di euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in relazione ai precedenti procedimenti e gradi e fasi di giudizio.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa i n relazione ai motivi accolti il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale subito da irragionevole durata del processo, della somma di euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna inoltre il Ministero al pagamento delle seguenti somme a titolo di spese di lite: euro 1.423,50, oltre accessori di legge e spese generali, per l’originario procedimento di merito ( definito con decreto n. 558 del 2016) ; euro 1.198,50, oltre accessori di legge e spese generali per il primo procedimento di riassunzione ( definito con decreto n. 65 del 2019 ); euro 893,00,oltre accessori di legge e spese generali , per ciascuno dei precedenti giudizi di legittimità, somme da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Condanna infine il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 31715-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - Ric. 2021 n. 31715 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -2- avverso il decreto della CORTE DI APPELLO di PERUGIAnr. cron. 280/2021depositato il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Conricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, depositato in data 7 ottobre 2011,[OSCURATO:PERSONA] chiedeva a lla Corte di A ppello di Perugia l'indennizzo per irragionevole durata di un procedimento in materia di pubblico impiego che la stessa aveva instaurato nelmaggio 1995 dinanzi al Tar del Lazio e che si era protratto per oltre 16 anni per un solo grado di giudizio. 2. Con decreto n. 55 8/2016 , la Corte territoriale accoglieva parzialmente la domanda condannando il M inistero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della somma di euro 3.200,00per danno non patrimoniale. 3. Avverso detta decisione l'istante ricorreva per cassazione e questa Corte,con ordinanza n. 8520 / 2018 , accoglieva il primo motivo del ricorso e, dichiarato assorbito il secondo, cassava il decreto impugnato con rinvio anche per le spese alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione. 4.A seguito di riassunzione della causa, la Corte di A ppello di Perugia,con decreto n. 65 / 2019 , rideterminando l’indennizzo, condannava il Ministero dell'Economia al pagamento in favore della parte istante della somma di euro 3.500,00 oltre interessi legali e spese di tutti e tre i gradi di giudizio,complessivamente liquidate. 5. Contro quest o provvedimento la ricorrente proponeva nuovamente ricorso a questa Corte , volto a censurare in particolare la liquidazione parziale dell’indennizzo operata dal Ric. 2021 n. 31715 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -3- giudicea quo, che aveva presupposto la vigenza del precedente decretoinvece cassato. 6. Il giudizio di legittimità si concludeva con ordinanza n . 19692/2020, con la quale la Corte di Cassazione cassava la decisione impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Più precisamente, precisava l’ordinanza in questione –fornendo al giudice del rinvio il principio di diritto cui attenersi- che la decisione cassata , proprio perché travolta dalla cassazione afferente il quantum dell'indennizzo, conserva solo il valore di giudicato a riguardo dell'an, mentre, in relazione al quantum, doveva essere integralmente sostituita dalla nuova decisione di rinvio, la quale, pertanto, non poteva limitarsi a liquidare la differenza, dovendo, invece, procedere al complessivo ricalcolo dì quanto dovuto. 7. Riassunto ancora una volta il giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale, in contraddittorio con l'amministrazione costituitasi in giudizio, con decreto n. cron. 280/2021 accoglieva parzialmente la domanda, limitando l'importo dovuto in favore della ricorrente dal M inistero dell'Economia e delle Finanze a euro 3. 200 ,00 a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, oltre a interessi legali . Compensava le spese del giudizio e quelle dei due precedenti giudizi di legittimità. 8. Contro tale decreto ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando le sue doglianze a quattro motivi. 9. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. 10. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoriainsistendo per l’accoglimento del ricorso. Ric. 2021 n. 31715 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -4- [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.336 e 384 c.p.c. A dire della stessa , posto che questa Suprema Corte , con ordinanza n . 19692 /2020 , ha precisato che la precedente decisione n.558/2016, “annullata proprio perché travolta dalla cassazione afferente il quantum dell'indennizzo,conserva solo il valore di giudicato in relazione all'an, mentre in relazione al quantum deve essere integralmente sostituita dalla nuova decisione di rinvio, la quale, pertanto, non può limitarsi a liquidare la differenza, dovendo, invece, procedere al complessivo ricalcolo di quanto dovuto”, come sopra già ricordato, il giudizio rescindente vincolava il giudice dell'ultimo rinvio a non potere rimettere in discussione il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione sia del periodo irragionevole già riconosciuto con il precedente decreto (pari a 6 anni e 5 mesi),sia dell'ulteriore periodo irragionevole di 7 anni, dallo stesso decreto n. 65/2019 accertato, per un totale di 13 anni e 5 mesi di protrazione eccessiva del giudizio presupposto in oggetto. 2. –Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 324 e 336 c.p.c. e 2909 c.c., ritenendo che la determinazione in euro 3.500,00 dell'equa riparazione,come stabilita dal decreto n. 65 / 2019 in suo favore , in quanto ormai passata in giudicato, non poteva più essere oggetto di ulteriore decurtazione da parte della Corte di Appello di Perugia,la quale invece ne ha operato una riduzione a euro 3.200,00. Ric. 2021 n. 31715 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -5- 3.-Il terzo motivo deduce la violazione o falsa applicazione di legge, con riferimento all'art . 91 c.p.c., poiché il decreto impugnato, nel pronunciarsi sulle spese di lite dell'intero giudizio, si è limita to solo a considerare i compensi relativi all'ultima riassunzione e ai due giudizi di legittimità,omettendo del tutto di considerare sia le spese dell'originario procedimento di merito, sia quelle del primo procedimento di riassunzione definito con decreto n. 65/2019. Secondo la ricorrenteil giudice di rinvio è tenuto ad operare laliquidazione delle spese a carico del contraddittore ritenuto soccombente per ognuna delle fasi in cui il procedimento si è in concreto articolato , non potendo omettere del tutto di pronunziarsi su due delle fasi medesime. 4.-Il quarto motivo, ferma restando la valenza assorbente dei primi due motivi, censura la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in quanto il decreto impugnato ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in relazione ai due giudizi di legittimità (conclusisi rispettivamente con le ordinanze di questa Suprema Corte n . 8520/ 2018 e n . 19692/2020),limitandosi a statuire che vi sarebbero evidenti ragioni per compensare tali spese,violando così l'art. 92 c.p.c., sia nel testo vigente sia in quell o applicabile al momento dell'introduzione originaria del giudizio, per mancanza di motivazione fornitaal riguardo. 5.-Il primo motivo è destituito di fondamento e va rigettato . Al riguardo la Corte distrettuale ha precisato di dovere procedere al complessivo ricalcolo di quanto dovuto – giusta quanto indicato dall’ordinanza di legittimità n. 19692/2020 - e non già alla sommatoria di due periodi temporali, come richiesto da parte ricorrente. Ric. 2021 n. 31715 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -6- Constatando che il ricorso del giudizio presupposto è stato depositato in data 8/05/95, come provato per tabulas , e d escluso dal computo il periodo di cancellazione dal ruolo dello stesso fino alla sua reiscrizione(come stabilito dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 5556/2014) , la Corte perugina ha quantificatoil periodo di durata complessiva del procedimento in circa 16 anni e quattro mesi (detraendo il lasso temporale di circa sei anni per effetto del dedotto periodo di cancellazione dal ruolo),con conseguente conferma dei termini individuati dalla prima decisione della Corte di Appello di Perugia. La motivazione del giudice a quo è corretta : si legge nell’ordinanza n. 196 92/2020 di questa Corte ch e i l pr imigenio decreto della Corte di appello di Perugia (n. 558/2016) erastato cassatoda questa Suprema Corte con la precedente decisione (n. 8520/2018) esclusivamente per omessa motivazione sul punto del periodo non conteggiato ( “ ciò che non consente in alcun modo di comprendere la ragione per la quale la stasi processuale è stata addebitata alla parte istante nella sua durata e i termini del computo…”), in accoglimento del motivo di ricorso che criticava la mantenuta vigenza del decreto n. 558/2016. La Corte di Appello di Perugia, con il decreto impugnato, ha provveduto a motivare le ragioni della decurtazione dal periodo complessivo del tempo intercorso tra la cancellazione del ruolo del ricorso amministrativo su istanza di parte, avvenuta in data 19.12.2003 e la reiscrizione, avvenuta in data 10.11.2010, provvedendo al ricalcolo di quanto dovuto alla ricorrente, in conformità a quanto deciso da Cass. n. 19692/2020e al principio di diritto indicato al giudice del rinvio. Il decreto si sottrae pertanto alle censure avanzate dalla ricorrente. Ric. 2021 n. 31715 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -7- 5. -Il secondo motivo è invece fondato. Il decreto nr. cron. 65/2019, che aveva stabilito in euro 3.500,00 l' importo dell’ equa riparazione in favore della ricorrente è stato impugnato solo dalla ricorrente, con ricorso poi accolto dall'ordinanza di questa Corte n.19692 / 2020 sopra citata e non dall' A mministrazione rimasta solo intimata nel relativo giudizio di legittimità. P ertanto , in forza dell e norme denunciate violate, lo stesso non poteva più essere oggetto di ulteriore decurtazione da parte della Corte d'appello di Perugia, la quale ha dunque errato quando ha operato una riduzione a euro 3.200,00, in violazione del c.d. divieto di reformatio in peius (cfr. in tal senso Cass. nn. 23240/2011; 1823/2005), confermando peraltro la primitiva decisione della Corte di appello di Perugia, già cassata dall’ordinanza di legittimità n. 8520/2018. 6. Il terzo e quarto motivo sono pure fondati, avendo il decreto impugnato omesso di provvedere sulle spese dell’originario procedimento di merito( definito con decreto n. 558 del 2016) e del primo procedimento di riassunzione ( definito con decreto n. 65 del 2019 ). La compensazione delle spese di litein relazione ai giudizi di legittimità risulta invece priva di motivazione, in relazione ai presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c. 7. In conclusione, deve essere accolto il secondo , terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il primo. Il decreto della Corte di appello di Perugia nr. cron. 280/2021 va cassato in relazione ai motivi accolti e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questo Collegio, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’ultima parte del secondo comma dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero Ric. 2021 n. 31715 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -8- dell’Economia e delle Finanze al pagamento , a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale subito da irragionevole durata del processo, della somma di euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in relazione ai precedenti procedimenti e gradi e fasi di giudizio. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa i n relazione ai motivi accolti il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale subito da irragionevole durata del processo, della somma di euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna inoltre il Ministero al pagamento delle seguenti somme a titolo di spese di lite: euro 1.423,50, oltre accessori di legge e spese generali, per l’originario procedimento di merito ( definito con decreto n. 558 del 2016) ; euro 1.198,50, oltre accessori di legge e spese generali per il primo procedimento di riassunzione ( definito con decreto n. 65 del 2019 ); euro 893,00,oltre accessori di legge e spese generali , per ciascuno dei precedenti giudizi di legittimità, somme da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Condanna infine il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 9