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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 35774/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7120/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, riqualificata la condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 624, 625 c.p. quale ipotesi di ricettazione, confermava la condanna del predetto alla pena di anni tre di reclusione ed euro 500,00 di multa.

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa corrispondenza fra il deciso ed il contestato; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui all' art. 648 cpv c.p. ovvero relativamente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4. c.p; - violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle chieste circostanza attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto tutte le censure proposte sono generiche, aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate.

Il primo motivo è manifestamente fondato sulla scorta del principio richiamato dalla corte di merito e che va qui ribadito secondo cui in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche alla riqualificazione operata all'esito del giudizio di appello, potendo l'imputato difendersi dalla nuova imputazione in sede di legittimità).

Sez. 2 -, Sentenza n. 11627 del 14/12/2018 Ud. (dep. 15/03/2019 ) Rv.2.2.

Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato.

Premesso che ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma secondo dell'art.648 cod. pen., l'aspetto patrimoniale non è ne' esclusivo ne' decisivo, giacché la nozione legale del "fatto di lievità" investe tutti gli elementi integrativi del fatto-reato, appare del tutto generica la deduzione secondo cui andava ravvisata i 'ipotesi di cui all' art. 648 cpv., a fronte degli elementi valorizzati dalla corte di appello per escludere detta ipotesi attenuata fra cui i precedenti penali dell'imputato.

Relativamente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui ali' art. 62 n.4. c.p. va detto che il motivo non risulta ritualmente dedotto in appello e, comunque, si appalesa del tutto infondato a fronte della ricostruzione in fatto dei giudici di merito circa il rilevante danno economico cagionato alla persona offesa (v. f. 3.).

2.3. La motivazione si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto in punto di diniego della concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche e tale da resistere al motivo assai generico formulato da parte ricorrente che non si confronta con le argomentazioni dei giudici di merito.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7120/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, riqualificata la condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 624, 625 c.p. quale ipotesi di ricettazione, confermava la condanna del predetto alla pena di anni tre di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa corrispondenza fra il deciso ed il contestato; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui all' art. 648 cpv c.p. ovvero relativamente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4. c.p; - violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle chieste circostanza attenuanti generiche. 2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto tutte le censure proposte sono generiche, aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. Il primo motivo è manifestamente fondato sulla scorta del principio richiamato dalla corte di merito e che va qui ribadito secondo cui in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche alla riqualificazione operata all'esito del giudizio di appello, potendo l'imputato difendersi dalla nuova imputazione in sede di legittimità). Sez. 2 -, Sentenza n. 11627 del 14/12/2018 Ud. (dep. 15/03/2019 ) Rv.2.2. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato. Premesso che ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma secondo dell'art.648 cod. pen., l'aspetto patrimoniale non è ne' esclusivo ne' decisivo, giacché la nozione legale del "fatto di lievità" investe tutti gli elementi integrativi del fatto-reato, appare del tutto generica la deduzione secondo cui andava ravvisata i 'ipotesi di cui all' art. 648 cpv., a fronte degli elementi valorizzati dalla corte di appello per escludere detta ipotesi attenuata fra cui i precedenti penali dell'imputato. Relativamente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui ali' art. 62 n.4. c.p. va detto che il motivo non risulta ritualmente dedotto in appello e, comunque, si appalesa del tutto infondato a fronte della ricostruzione in fatto dei giudici di merito circa il rilevante danno economico cagionato alla persona offesa (v. f. 3.). 2.3. La motivazione si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto in punto di diniego della concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche e tale da resistere al motivo assai generico formulato da parte ricorrente che non si confronta con le argomentazioni dei giudici di merito. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il e
Sentenza Cassazione n. 35774/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris