Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 26128/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15133/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'URSO rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –controricorrente – Oggetto: Compravendita – Clausola compromissoria - Arbitrato R.G.N. 15133/2018 Ud. 06/07/2023PU Sez.

S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 2 di 9 avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO PALERMO n. 806/2017 depositata il 26/04/2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza delgiorno 06/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] su delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso udito per il resistente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigettodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del26 aprile 2017 la Corte d’appello di Palermo ha respinto entrambi gli appelli – principale ed incidentale – proposti avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 26 del 9 febbraio 2010, compensando integralmente le spese di lite.

Il Tribunale di Sciacca era stato adito da FRANCESCO D’[OSCURATO:PERSONA], il quale, convenendo [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto il trasferimento di un appezzamento di terreno in Ribera, che [OSCURATO:PERSONA], con scrittura privata in data 8 gennaio 1994, si era impegnato a trasferire a FRANCESCO D’[OSCURATO:PERSONA] dietro impegno di quest’ultimo a cedere allo stesso [OSCURATO:PERSONA] una porzione del fabbricato che avrebbe dovuto essere edificato sul terreno stesso.

Costituitosi regolarmente [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Sciacca aveva dichiarato l’improponibilità della domanda, in virtù della presenza nella scrittura privata di una clausola compromissoria che il Sez.

S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 3 di 9 giudice di primo grado aveva ritenuto di qualificare come clausola per irrituale.

2. Proposto appello da FRANCESCO D’[OSCURATO:PERSONA] - e costituitosi [OSCURATO:PERSONA] con appello incidentale in relazione alla decisione di integrale compensazione delle spese di lite - la Corte territoriale ha escluso la nullità della clausola compromissoria per indeterminatezza, ritenendo che la stessa fosse univoca nel deferire ad arbitri qualunque controversia insorta tra le parti.

Ha parimenti escluso che la clausola fosse viziata dall’assenza di specifica sottoscrizione, non ricorrendo una ipotesi di contratto predisposto per la conclusione di una serie indefinita di accordi.

Passando alla qualificazione dell’arbitrato, la Corte territoriale, dopo avere rammentato che, in virtù dell’epoca di conclusione dell’intesa, doveva trovare applicazione la disciplina dell’arbitrato anteriore alla riforma dell’istituto nel 1994, ha concluso, alla luce del tenore della clausola, che la stessa contemplava un arbitrato rituale, affidando al Collegi arbitrale i medesimi poteri dell’Autorità giudiziaria ordinaria, approdando alla declaratoria di inammissibilità della domanda di FRANCESCO D’[OSCURATO:PERSONA].

Quanto all’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha ritenuto che la peculiarità delle questioni trattate valesse a giustificare la compensazione delle spese del primo grado, oltre a fondare la compensazione anche delle spese del gravame.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre ora FRANCESCO D’[OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

Sez.

S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 4 di 9 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 1, 3, 4, c.p.c., la violazione degli artt. 37 c.p.c. e 59, comma 1, Legge n. 69/2009 per avere la Corte d'Appello respinto nel merito le domande dell'attore, pur avendo riqualificato l'arbitrato di cui alla clausola compromissoria pattuita dalle parti come arbitrato rituale, ed avere omesso di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del collegio arbitralee di assegnare un termine per la riassunzione del giudizio.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c., la “omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell’art.1346, 1362 e 1271 c.c. nonché dell’artt. 111 c.p.c., 807- 808 c.p.c. 118 DISP.

ATT.,104 e 24 Cost. sull’eccepita nullità della clausola per indeterminatezza e genericità”, per avere la Corte d'Appelloomesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della clausola compromissoria per genericità ed indeterminatezza, limitandosi ad affermare la natura rituale dell’arbitrato, senza invece statuire e prendere posizione sulle deduzioni in ordine a genericitàed indeterminatezza della clausola.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1341- 1342 segg. c.c., 806, 807, 808 c.p.c. per non avere ritenuto vessatoria, nulla ed inefficace la clausola compromissoria, non specificamente sottoscritta dal D’[OSCURATO:PERSONA]”, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 111, c.p.c., 118 disp. att. c.c., 104 e 24 Cost.

“per aver omesso di esaminare un fatto - la predisposizione unil aterale del Noli ed a Sez.

S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 5 di 9 proprio favore della clausola compromissoria - decisivo della controversia ed oggetto di discussione tra le parti”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che alla clausola compromissoria doveva essere applicato il regime di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto predisposta unilateralmente dal controricorrente, come suffragato da una serie di elementi.

1.4. Con il quarto (indicato come quinto) motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c., la “omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione degli artt.111 c.p.c., 118 disp. att.,104 e 24 Costituzione”, nonché la “mancata pronuncia sull'eccezione di nullità ed inefficacia della clausola compromissoria in relazione alla natura della domanda di pronuncia ai sensi dell'art. 2932 cod. civile”per non avere la Corte territoriale motivato sulle deduzioni dell’odierno ricorrente in ordine all’assenza di potere degli arbitri di pronunciare decisione ex art. 2932 c.c.

1.5. Con il quinto motivo (indicato come sesto) il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 2, 4, 5, c.p.c., la “omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 104 e 24 Cost. mancata pronuncia sulla eccepita nullità e/o inefficacia della clausola di deroga alla competenza territoriale”.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non si sia in ogni caso pronunciata sull’eccezione di nullità della clausola di deroga della competenza del Tribunale di Sciaccain favore del Tribunale di Velletri, sia per la mancata approvazione specifica della clausola sia per la incompetenza del Tribunale di Velletri a pronunciare sentenza ex art. Sez.

S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 6 di 9 2932 c.c. in relazione ad un immobile sito nel circondario del Tribunale di Sciacca.

2. Preliminare rispetto al vaglio delle doglianze testé riassunte risulta il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità dell’appello deciso con la sentenza in questa sede impugnata.

3. Se è vero, infatti, che la Corte territoriale nella propria decisione aveva osservato che, in virtù dell’epoca di conclusione del contratto contenente la clausola compromissoria, doveva trovare applicazione la disciplina dell’arbitrato ratione temporis vigente, è tuttavia parimenti vero che questa Corte, in relazione al disposto di cui all’art. 819-ter c.p.c.ha da tempo chiarito che, in tema di arbitrato rituale, tale ultima previsione –che è stata introdotta dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006 e prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato - si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo, e ciò in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ed in applicazione del principio tempus regit actum, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 21523 del 25/10/2016).Deve quindi ritenersi inammissibile l'appello avverso la decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri, poiché l'attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché la relativa questione può essere fatta valere solo con regolamento di competenza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17908 del 13/08/2014e le successive Cass. Sez.

S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 7 di 9 Sez. 2 -Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018 ; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21336 del 29/08/2018 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8660 del 08/05/2020).

4. La vicenda in esame rientra appieno nell’ambito di applicazione di tali principi: avendo il Tribunale di Sciacca dichiarato con sentenza del 2010l’improponibilità della domanda, in virtù della presenza di una clausola compromissoria per arbitrato, e costituendo tale pronuncia una forma di declinatoria di competenza –e non di giurisdizione, come affermato dal ricorrente, il quale richiama precedenti in tema di clausola per arbitrato estero, laddove lo stabilire se la controversia rientri nella cognizione del giudice ordinario o degli arbitri si configura come questione di competenza(Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34569 del 16/11/2021 ) – unico mezzo di impugnazione consentito al ricorrente era quello della proposizione del regolamento necessario di competenza (non avendo il giudice di prime cure statuito sul merito) come previsto, appunto, dall’art. 819-ter c.p.c.

Occorre precisare che per i fini dell'impugnabilità mediante regolamento di competenza nulla rileva la qualificazione data dal giudice alla propria pronuncia: perciò, la sentenza con la quale il Tribunale adito, ignorando la qualificazione dei rapporti di competenza tra arbitri e autorità giudiziaria, data dall'articolo 819-terc.p.c., dichiari improponibile la domanda, dev'essere intesa come pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17019 del 04/08/2011; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 21523 del 25/10/2016).

Sez.

S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 8 di 9

5. Non è inopportuno precisare, ulteriormente, che l’inammissibilità dell’appello proposto innanzi la Corte territoriale di Palermo costituisce profilo rilevabile d’ufficio da parte di questa Corte, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 21523 del 25/10/2016), e dovendosi ulteriormente richiamare il principio per cui il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi ( Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 10353 del 19/05/2016).

6. Ai sensidell’art. 382, comma terzo, ultimo periodo, c.p.c., quindi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito con la proposizione dell’appello , da ciò conseguendo la definitività della pronuncia di primo grado.

7. Quanto al regime delle spese, poiché la definizione del giudizio avviene in virtù di profilo rilevato d’ufficio e non eccepito dall’odierno controricorrente risulta opportuno disporre l’integrale compensazione delle spese sia del grado di appello sia del grado di legittimità.

Sez.

S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 9 di 9

8. Il tenore della presente pronunzia - che è di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quindi non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame - esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non sussistendo i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P. Q. M. La Corte,pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza perché il processon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15133/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'URSO rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –controricorrente – Oggetto: Compravendita – Clausola compromissoria - Arbitrato R.G.N. 15133/2018 Ud. 06/07/2023PU Sez. S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 2 di 9 avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO PALERMO n. 806/2017 depositata il 26/04/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza delgiorno 06/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] su delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso udito per il resistente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigettodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del26 aprile 2017 la Corte d’appello di Palermo ha respinto entrambi gli appelli – principale ed incidentale – proposti avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 26 del 9 febbraio 2010, compensando integralmente le spese di lite. Il Tribunale di Sciacca era stato adito da FRANCESCO D’[OSCURATO:PERSONA], il quale, convenendo [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto il trasferimento di un appezzamento di terreno in Ribera, che [OSCURATO:PERSONA], con scrittura privata in data 8 gennaio 1994, si era impegnato a trasferire a FRANCESCO D’[OSCURATO:PERSONA] dietro impegno di quest’ultimo a cedere allo stesso [OSCURATO:PERSONA] una porzione del fabbricato che avrebbe dovuto essere edificato sul terreno stesso. Costituitosi regolarmente [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Sciacca aveva dichiarato l’improponibilità della domanda, in virtù della presenza nella scrittura privata di una clausola compromissoria che il Sez. S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 3 di 9 giudice di primo grado aveva ritenuto di qualificare come clausola per irrituale. 2. Proposto appello da FRANCESCO D’[OSCURATO:PERSONA] - e costituitosi [OSCURATO:PERSONA] con appello incidentale in relazione alla decisione di integrale compensazione delle spese di lite - la Corte territoriale ha escluso la nullità della clausola compromissoria per indeterminatezza, ritenendo che la stessa fosse univoca nel deferire ad arbitri qualunque controversia insorta tra le parti. Ha parimenti escluso che la clausola fosse viziata dall’assenza di specifica sottoscrizione, non ricorrendo una ipotesi di contratto predisposto per la conclusione di una serie indefinita di accordi. Passando alla qualificazione dell’arbitrato, la Corte territoriale, dopo avere rammentato che, in virtù dell’epoca di conclusione dell’intesa, doveva trovare applicazione la disciplina dell’arbitrato anteriore alla riforma dell’istituto nel 1994, ha concluso, alla luce del tenore della clausola, che la stessa contemplava un arbitrato rituale, affidando al Collegi arbitrale i medesimi poteri dell’Autorità giudiziaria ordinaria, approdando alla declaratoria di inammissibilità della domanda di FRANCESCO D’[OSCURATO:PERSONA]. Quanto all’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha ritenuto che la peculiarità delle questioni trattate valesse a giustificare la compensazione delle spese del primo grado, oltre a fondare la compensazione anche delle spese del gravame. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre ora FRANCESCO D’[OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. Sez. S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 4 di 9 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 1, 3, 4, c.p.c., la violazione degli artt. 37 c.p.c. e 59, comma 1, Legge n. 69/2009 per avere la Corte d'Appello respinto nel merito le domande dell'attore, pur avendo riqualificato l'arbitrato di cui alla clausola compromissoria pattuita dalle parti come arbitrato rituale, ed avere omesso di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del collegio arbitralee di assegnare un termine per la riassunzione del giudizio. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c., la “omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell’art.1346, 1362 e 1271 c.c. nonché dell’artt. 111 c.p.c., 807- 808 c.p.c. 118 DISP. ATT.,104 e 24 Cost. sull’eccepita nullità della clausola per indeterminatezza e genericità”, per avere la Corte d'Appelloomesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della clausola compromissoria per genericità ed indeterminatezza, limitandosi ad affermare la natura rituale dell’arbitrato, senza invece statuire e prendere posizione sulle deduzioni in ordine a genericitàed indeterminatezza della clausola. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1341- 1342 segg. c.c., 806, 807, 808 c.p.c. per non avere ritenuto vessatoria, nulla ed inefficace la clausola compromissoria, non specificamente sottoscritta dal D’[OSCURATO:PERSONA]”, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 111, c.p.c., 118 disp. att. c.c., 104 e 24 Cost. “per aver omesso di esaminare un fatto - la predisposizione unil aterale del Noli ed a Sez. S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 5 di 9 proprio favore della clausola compromissoria - decisivo della controversia ed oggetto di discussione tra le parti”. Argomenta, in particolare, il ricorso che alla clausola compromissoria doveva essere applicato il regime di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto predisposta unilateralmente dal controricorrente, come suffragato da una serie di elementi. 1.4. Con il quarto (indicato come quinto) motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c., la “omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione degli artt.111 c.p.c., 118 disp. att.,104 e 24 Costituzione”, nonché la “mancata pronuncia sull'eccezione di nullità ed inefficacia della clausola compromissoria in relazione alla natura della domanda di pronuncia ai sensi dell'art. 2932 cod. civile”per non avere la Corte territoriale motivato sulle deduzioni dell’odierno ricorrente in ordine all’assenza di potere degli arbitri di pronunciare decisione ex art. 2932 c.c. 1.5. Con il quinto motivo (indicato come sesto) il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 2, 4, 5, c.p.c., la “omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 104 e 24 Cost. mancata pronuncia sulla eccepita nullità e/o inefficacia della clausola di deroga alla competenza territoriale”. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non si sia in ogni caso pronunciata sull’eccezione di nullità della clausola di deroga della competenza del Tribunale di Sciaccain favore del Tribunale di Velletri, sia per la mancata approvazione specifica della clausola sia per la incompetenza del Tribunale di Velletri a pronunciare sentenza ex art. Sez. S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 6 di 9 2932 c.c. in relazione ad un immobile sito nel circondario del Tribunale di Sciacca. 2. Preliminare rispetto al vaglio delle doglianze testé riassunte risulta il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità dell’appello deciso con la sentenza in questa sede impugnata. 3. Se è vero, infatti, che la Corte territoriale nella propria decisione aveva osservato che, in virtù dell’epoca di conclusione del contratto contenente la clausola compromissoria, doveva trovare applicazione la disciplina dell’arbitrato ratione temporis vigente, è tuttavia parimenti vero che questa Corte, in relazione al disposto di cui all’art. 819-ter c.p.c.ha da tempo chiarito che, in tema di arbitrato rituale, tale ultima previsione –che è stata introdotta dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006 e prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato - si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo, e ciò in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ed in applicazione del principio tempus regit actum, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 21523 del 25/10/2016).Deve quindi ritenersi inammissibile l'appello avverso la decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri, poiché l'attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché la relativa questione può essere fatta valere solo con regolamento di competenza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17908 del 13/08/2014e le successive Cass. Sez. S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 7 di 9 Sez. 2 -Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018 ; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21336 del 29/08/2018 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8660 del 08/05/2020). 4. La vicenda in esame rientra appieno nell’ambito di applicazione di tali principi: avendo il Tribunale di Sciacca dichiarato con sentenza del 2010l’improponibilità della domanda, in virtù della presenza di una clausola compromissoria per arbitrato, e costituendo tale pronuncia una forma di declinatoria di competenza –e non di giurisdizione, come affermato dal ricorrente, il quale richiama precedenti in tema di clausola per arbitrato estero, laddove lo stabilire se la controversia rientri nella cognizione del giudice ordinario o degli arbitri si configura come questione di competenza(Cass. Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34569 del 16/11/2021 ) – unico mezzo di impugnazione consentito al ricorrente era quello della proposizione del regolamento necessario di competenza (non avendo il giudice di prime cure statuito sul merito) come previsto, appunto, dall’art. 819-ter c.p.c. Occorre precisare che per i fini dell'impugnabilità mediante regolamento di competenza nulla rileva la qualificazione data dal giudice alla propria pronuncia: perciò, la sentenza con la quale il Tribunale adito, ignorando la qualificazione dei rapporti di competenza tra arbitri e autorità giudiziaria, data dall'articolo 819-terc.p.c., dichiari improponibile la domanda, dev'essere intesa come pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17019 del 04/08/2011; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 21523 del 25/10/2016). Sez. S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 8 di 9 5. Non è inopportuno precisare, ulteriormente, che l’inammissibilità dell’appello proposto innanzi la Corte territoriale di Palermo costituisce profilo rilevabile d’ufficio da parte di questa Corte, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 21523 del 25/10/2016), e dovendosi ulteriormente richiamare il principio per cui il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi ( Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10353 del 19/05/2016). 6. Ai sensidell’art. 382, comma terzo, ultimo periodo, c.p.c., quindi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito con la proposizione dell’appello , da ciò conseguendo la definitività della pronuncia di primo grado. 7. Quanto al regime delle spese, poiché la definizione del giudizio avviene in virtù di profilo rilevato d’ufficio e non eccepito dall’odierno controricorrente risulta opportuno disporre l’integrale compensazione delle spese sia del grado di appello sia del grado di legittimità. Sez. S2 -R.G. 15133/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 9 di 9 8. Il tenore della presente pronunzia - che è di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quindi non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame - esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non sussistendo i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte,pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza perché il processon
Sentenza Cassazione n. 26128/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris