Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14770/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

RETO sul ricorso iscritto al n. 26225/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Panama n. 74, presso lo studio del predetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura ganerale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regicir ale della Campania n. 2882/49/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.

TFM01C 501557/2009.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202G, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'ari:. 391 cod. proc. civ; , che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.

E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del I-J processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA], PROCESSO Roma AN2,022_ [OSCURATO:PERSONA] idente DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 26225/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Panama n. 74, presso lo studio del predetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura ganerale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regicir ale della Campania n. 2882/49/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFM01C 501557/2009. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202G, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'ari:. 391 cod. proc. civ; , che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del I-J processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA], PROCESSO Roma AN2,022_ [OSCURATO:PERSONA] idente DEPO
Sentenza Cassazione n. 14770/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris