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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31656/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 8 febbraio 2022, che ha riformato la sentenza di prime cure, che l'aveva riconosciuto colpevole del delitto di furto tentato pluriaggravato, commesso in Pisa il 27 novembre 2013, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e rideterminando la pena.

3. Il ricorso è fondato.

Coglie nel segno la censura di cui al primo motivo, con valore assorbente, perché correttamente evidenzia come il delitto contestato, commesso in data 27 novembre 2013, si è estinto in data 27 maggio 2021: quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.

Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione.

4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla sua pronuncia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 8 febbraio 2022, che ha riformato la sentenza di prime cure, che l'aveva riconosciuto colpevole del delitto di furto tentato pluriaggravato, commesso in Pisa il 27 novembre 2013, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e rideterminando la pena. 3. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno la censura di cui al primo motivo, con valore assorbente, perché correttamente evidenzia come il delitto contestato, commesso in data 27 novembre 2013, si è estinto in data 27 maggio 2021: quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla sua pronuncia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 27
Sentenza Cassazione n. 31656/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris