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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 30245/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 23/3/2022 -visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; - letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 19 Maggio 2023 - udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; - udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del codifensore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Verona che, in data 26/9/2013, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di riciclaggio continuato, condannandolo alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa, previo riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648bis, comma 3, cod.pen. ed applicata la diminuente per la scelta del rito.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il contestato delitto di riciclaggio in relazione all'episodio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], attesa l'insussistenza dell'elemento oggettivo in quanto, come segnalato in sede di gravame, l'ordine d'accredito del bonifico di euro 3.345,55 — comunque respinto dal ricorrente- risultava perfettamente tracciabile tanto che l'istituto di credito è immediatamente risalito all'imputato.

Aggiunge il difensore che l'ordine di accredito non costituisce sostituzione o trasferimento di danaro o comunque operazione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita della provvista e, nonostante la devoluzione, la Corte di merito non ha fornito congrua risposta ai rilievi difensivi sul punto.

La sentenza impugnata, inoltre, non ha colto che il secondo trasferimento di danaro di euro 600,00 effettuato dal ricorrente afferiva sempre al primo accredito di euro 2845,55, rimesso al destinatario in due soluzioni; 2.2 la violazione di legge degli artt. 42 e 43 cod.pen. in relazione all'omesso riconoscimento della carenza dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio e l'inosservanza dei principi fissati da Cass. n. 25960/2011.

Il difensore lamenta che la Corte di merito ha valorizzato a sostegno del dolo l'entità della provvigione (pari all'8% delle somme accreditate) e le modalità convenute per l'accredito con interlocutori anonimi e senza alcuna spiegazione circa la provenienza effettiva delle provviste e dei destinatari finali.

Tuttavia, la sentenza impugnata non ha considerato che in analogo caso la Corte di Cassazione aveva ritenuto il mero sospetto insufficiente ad integrare il dolo.

Inoltre, i giudici d'appello non hanno tenuto conto del comportamento dell'imputato, il quale -avuta contezza in relazione al secondo bonifico della provenienza illecita della provvista- ha provveduto a respingere l'accredito, dimostrando la propria buona fede; 2.3 la violazione di legge in relazione ai principi dell'oltre ogni ragionevole dubbio e in dubio pro reo.

Secondo il difensore l'insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine al coefficiente psicologico avrebbe dovuto condurre la Corte di merito all'assoluzione del prevenuto; 2.4 la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. con riguardo all'elemento psicologico.

Il difensore sostiene che gli elementi valorizzati dalla Corte di merito a sostegno del dolo difettano dei requisiti della gravità e precisione tanto più ove si consideri che i giudici territoriali hanno riconosciuto l'assoluta ignoranza dell'imputato circa l'origine della provvista, affermazione che risulta contraddittoria e illogica rispetto all'affermata consapevolezza della conoscenza della provenienza illecita del danaro (motivo sub 5);2.5 la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ex art. 712 cod.pen. con conseguente declaratoria di estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da motivi reiterativi di censure adeguatamente scrutinate dai giudici d'appello e disattese sulla scorta di una motivazione giuridicamente corretta e priva di frizioni logiche. 1.1 Quanto al primo motivo la Corte territoriale ( pag. 3) in ordine alla tracciabilità delle operazioni in contestazione e al conseguente, asserito, difetto dell'elemento materiale ha evidenziato, confutando le deduzioni difensive, che le somme bonificate erano destinate ad essere prelevate dal prevenuto e trasferite tramite [OSCURATO:PERSONA] a un destinatario russo non identificabile, come in effetti verificatosi con due distinti trasferimenti in relazione all'illecito accredito del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Questa Corte ha precisato in fattispecie analoga che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso. (Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Rv. 284653 - 01; n. 21687 del 05/04/2019, Rv. 276114-02).

Si è ulteriormente chiarito che integra il delitto in esame la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530-01) e che, ai fini dell'integrazione della fattispecie, rilevano anche operazioni che non siano volte ad impedire in maniera definitiva l'accertamento della provenienza del danaro, essendo sufficiente che lo rendano difficile in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273183 - 01).

Di detti principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione con consegunte irricevibilità delle censure proposte. 2.1 motivi secondo, terzo, quattiffl e quinto deducono sotto vari e complementari profili la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo sicché possono essere unitariamente delibati con esiti di manifesta infondatezza. 2.1 Non è fuor di luogo rimarcare in via preliminare la giuridica impossibilità di configurare il vizio di legittimità di cui all'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alle statuizioni di una sentenza di questa Corte giacché, come noto, nel sistema vigente il precedente non ha valore vincolante e solo le questioni di diritto decise dalle Sezioni Unite hanno portata nomofilattica, impegnando a norma dell'art. 618, comma 1 bis, codice di rito le sezioni semplici ad 3 al, uniformarvisi.

Nella specie, peraltro, il richiamo della sentenza n. 25960/2011 non è pertinente alla vicenda in esame, attese le peculiari connotazioni dell'episodio giudicato e gli esiti in quella sede attinti non sono esportabili nel presente processo sol che si ponga mente alla pregnanza degli indici fattuali che i giudici di merito hanno richiamato a sostegno del dolo dell'imputato. 2.2 II Gup, pag. 3, ha ampiamente argomentato la irricevibilità della tesi difensiva circa la buona fede del prevenuto, rimarcando che i contenuti del "contratto di intermediazione", stilato dal ricorrente in via informatica, con interlocutori sconosciuti che lo impegnavano a mettere a disposizione il proprio conto corrente per far temporaneamente transitare somme di danaro da ritirare e trasferire "via [OSCURATO:PERSONA]" a destinatari di comodo, palesavano anche a un soggetto di media istruzione la natura illecita dell'attività assentita a fronte di una elevata provvigione.

La Corte di merito ha ritenuto di condividere detti argomenti, segnalando come le modalità di conclusione informatica del contratto d'incarico, senza alcun colloquio preliminare con i propri interlocutori rimasti anonimi e la totale assenza di indicazioni " in merito alla provenienza effettiva e specifica del denaro relativo alle singole operazioni come dei suoi destinatari finali" costituisse una consapevole accettazione del rischio, "prossimo alla certezza", di prestarsi a far parte di un meccanismo illecito.

I giudici di merito hanno tenuto ben presente la retrocessione del secondo accredito, conseguita alla segnalazione del direttore dell'istituto bancario circa la provenienza illecita della provvista bonificata, ma detto dato è stato ritenuto inidoneo ad escludere il dolo, quantomeno nella forma indiretta, con valutazione che non si presta a censura, attesa la natura postfattuale della condotta restitutoria, destinata a refluire nella valutazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale ha fatto, quindi, corretto governo del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di riciclaggio si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Rv. 274457-01; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273185- 01) e alcuna contraddittorietà motivazionale è dato ravvisare nel richiamo da parte dei giudici d'appello (pag. 4) all'assenza di specifiche informazioni del prevenuto in ordine alle singole operazioni d'accredito giacché , da un lato, la consapevolezza della provenienza illecita che caratterizza il dolo della fattispecie non implica, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, che la stessa si estenda al dettaglio del reato presupposto, dall'altro, l'inerzia a fronte di un meccanismo lucrativo segnato da palesi opacità gestionali costituisce un indice ulteriore di un atteggiamento condiscendente ed adesivo alla pratica illecita.3.

L'argomentata sussistenza del delitto di riciclaggio esclude in radice la fondatezza dei rilievi in punto di alternativa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen., avendo la riguardo la sentenza impugnata ( pag. 5) ribadito che l'atteggiamento psicologico del ricorrente non può ritenersi confinato ad un difetto di diligenza, risultando -al contrario- caratterizzato dalla rappresentazione e accettazione del rischio di una derivazione da delitto dei fondi bonificati in suo favore sulla base di indici che paiono dotati di univocità e spessore rappresentativo. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 23/3/2022 -visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; - letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 19 Maggio 2023 - udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; - udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del codifensore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Verona che, in data 26/9/2013, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di riciclaggio continuato, condannandolo alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa, previo riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648bis, comma 3, cod.pen. ed applicata la diminuente per la scelta del rito. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il contestato delitto di riciclaggio in relazione all'episodio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], attesa l'insussistenza dell'elemento oggettivo in quanto, come segnalato in sede di gravame, l'ordine d'accredito del bonifico di euro 3.345,55 — comunque respinto dal ricorrente- risultava perfettamente tracciabile tanto che l'istituto di credito è immediatamente risalito all'imputato. Aggiunge il difensore che l'ordine di accredito non costituisce sostituzione o trasferimento di danaro o comunque operazione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita della provvista e, nonostante la devoluzione, la Corte di merito non ha fornito congrua risposta ai rilievi difensivi sul punto. La sentenza impugnata, inoltre, non ha colto che il secondo trasferimento di danaro di euro 600,00 effettuato dal ricorrente afferiva sempre al primo accredito di euro 2845,55, rimesso al destinatario in due soluzioni; 2.2 la violazione di legge degli artt. 42 e 43 cod.pen. in relazione all'omesso riconoscimento della carenza dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio e l'inosservanza dei principi fissati da Cass. n. 25960/2011. Il difensore lamenta che la Corte di merito ha valorizzato a sostegno del dolo l'entità della provvigione (pari all'8% delle somme accreditate) e le modalità convenute per l'accredito con interlocutori anonimi e senza alcuna spiegazione circa la provenienza effettiva delle provviste e dei destinatari finali. Tuttavia, la sentenza impugnata non ha considerato che in analogo caso la Corte di Cassazione aveva ritenuto il mero sospetto insufficiente ad integrare il dolo. Inoltre, i giudici d'appello non hanno tenuto conto del comportamento dell'imputato, il quale -avuta contezza in relazione al secondo bonifico della provenienza illecita della provvista- ha provveduto a respingere l'accredito, dimostrando la propria buona fede; 2.3 la violazione di legge in relazione ai principi dell'oltre ogni ragionevole dubbio e in dubio pro reo. Secondo il difensore l'insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine al coefficiente psicologico avrebbe dovuto condurre la Corte di merito all'assoluzione del prevenuto; 2.4 la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. con riguardo all'elemento psicologico. Il difensore sostiene che gli elementi valorizzati dalla Corte di merito a sostegno del dolo difettano dei requisiti della gravità e precisione tanto più ove si consideri che i giudici territoriali hanno riconosciuto l'assoluta ignoranza dell'imputato circa l'origine della provvista, affermazione che risulta contraddittoria e illogica rispetto all'affermata consapevolezza della conoscenza della provenienza illecita del danaro (motivo sub 5);2.5 la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ex art. 712 cod.pen. con conseguente declaratoria di estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da motivi reiterativi di censure adeguatamente scrutinate dai giudici d'appello e disattese sulla scorta di una motivazione giuridicamente corretta e priva di frizioni logiche. 1.1 Quanto al primo motivo la Corte territoriale ( pag. 3) in ordine alla tracciabilità delle operazioni in contestazione e al conseguente, asserito, difetto dell'elemento materiale ha evidenziato, confutando le deduzioni difensive, che le somme bonificate erano destinate ad essere prelevate dal prevenuto e trasferite tramite [OSCURATO:PERSONA] a un destinatario russo non identificabile, come in effetti verificatosi con due distinti trasferimenti in relazione all'illecito accredito del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Questa Corte ha precisato in fattispecie analoga che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso. (Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Rv. 284653 - 01; n. 21687 del 05/04/2019, Rv. 276114-02). Si è ulteriormente chiarito che integra il delitto in esame la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530-01) e che, ai fini dell'integrazione della fattispecie, rilevano anche operazioni che non siano volte ad impedire in maniera definitiva l'accertamento della provenienza del danaro, essendo sufficiente che lo rendano difficile in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273183 - 01). Di detti principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione con consegunte irricevibilità delle censure proposte. 2.1 motivi secondo, terzo, quattiffl e quinto deducono sotto vari e complementari profili la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo sicché possono essere unitariamente delibati con esiti di manifesta infondatezza. 2.1 Non è fuor di luogo rimarcare in via preliminare la giuridica impossibilità di configurare il vizio di legittimità di cui all'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alle statuizioni di una sentenza di questa Corte giacché, come noto, nel sistema vigente il precedente non ha valore vincolante e solo le questioni di diritto decise dalle Sezioni Unite hanno portata nomofilattica, impegnando a norma dell'art. 618, comma 1 bis, codice di rito le sezioni semplici ad 3 al, uniformarvisi. Nella specie, peraltro, il richiamo della sentenza n. 25960/2011 non è pertinente alla vicenda in esame, attese le peculiari connotazioni dell'episodio giudicato e gli esiti in quella sede attinti non sono esportabili nel presente processo sol che si ponga mente alla pregnanza degli indici fattuali che i giudici di merito hanno richiamato a sostegno del dolo dell'imputato. 2.2 II Gup, pag. 3, ha ampiamente argomentato la irricevibilità della tesi difensiva circa la buona fede del prevenuto, rimarcando che i contenuti del "contratto di intermediazione", stilato dal ricorrente in via informatica, con interlocutori sconosciuti che lo impegnavano a mettere a disposizione il proprio conto corrente per far temporaneamente transitare somme di danaro da ritirare e trasferire "via [OSCURATO:PERSONA]" a destinatari di comodo, palesavano anche a un soggetto di media istruzione la natura illecita dell'attività assentita a fronte di una elevata provvigione. La Corte di merito ha ritenuto di condividere detti argomenti, segnalando come le modalità di conclusione informatica del contratto d'incarico, senza alcun colloquio preliminare con i propri interlocutori rimasti anonimi e la totale assenza di indicazioni " in merito alla provenienza effettiva e specifica del denaro relativo alle singole operazioni come dei suoi destinatari finali" costituisse una consapevole accettazione del rischio, "prossimo alla certezza", di prestarsi a far parte di un meccanismo illecito. I giudici di merito hanno tenuto ben presente la retrocessione del secondo accredito, conseguita alla segnalazione del direttore dell'istituto bancario circa la provenienza illecita della provvista bonificata, ma detto dato è stato ritenuto inidoneo ad escludere il dolo, quantomeno nella forma indiretta, con valutazione che non si presta a censura, attesa la natura postfattuale della condotta restitutoria, destinata a refluire nella valutazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha fatto, quindi, corretto governo del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di riciclaggio si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Rv. 274457-01; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273185- 01) e alcuna contraddittorietà motivazionale è dato ravvisare nel richiamo da parte dei giudici d'appello (pag. 4) all'assenza di specifiche informazioni del prevenuto in ordine alle singole operazioni d'accredito giacché , da un lato, la consapevolezza della provenienza illecita che caratterizza il dolo della fattispecie non implica, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, che la stessa si estenda al dettaglio del reato presupposto, dall'altro, l'inerzia a fronte di un meccanismo lucrativo segnato da palesi opacità gestionali costituisce un indice ulteriore di un atteggiamento condiscendente ed adesivo alla pratica illecita.3. L'argomentata sussistenza del delitto di riciclaggio esclude in radice la fondatezza dei rilievi in punto di alternativa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen., avendo la riguardo la sentenza impugnata ( pag. 5) ribadito che l'atteggiamento psicologico del ricorrente non può ritenersi confinato ad un difetto di diligenza, risultando -al contrario- caratterizzato dalla rappresentazione e accettazione del rischio di una derivazione da delitto dei fondi bonificati in suo favore sulla base di indici che paiono dotati di univocità e spessore rappresentativo. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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