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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01689/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo relativo alla giustificazione dell'allontanamento per ragioni di sostentamento è inammissibile perché con esso si reitera la stessa questione già affrontata e risolta dalla corte di appello che si è uniformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che il secondo motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche appare reiterativo e generico, in assenza di un confronto con gli elementi negativi di giudizio tratti dai suoi precedenti e dall'arbitrarietà delle ragioni addotte a propria scusante (stendere i panni); rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo relativo alla giustificazione dell'allontanamento per ragioni di sostentamento è inammissibile perché con esso si reitera la stessa questione già affrontata e risolta dalla corte di appello che si è uniformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che il secondo motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche appare reiterativo e generico, in assenza di un confronto con gli elementi negativi di giudizio tratti dai suoi precedenti e dall'arbitrarietà delle ragioni addotte a propria scusante (stendere i panni); rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 01689/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris