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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44420/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 ottobre 1985; avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2021, della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Catania ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello di Catania (così qualificata, da questa Corte, l'originaria istanza di rimessione in termini proposta dallo stesso ricorrente).

2. Deduce un unico motivo d'impugnazione, con il quale lamenta di non aver avuto mai conoscenza alcuna del procedimento oggetto dell'istanza, in quanto, 7?7 allontanatosi dall'Italia, non avrebbe avuto modo di conoscere il suo status d'indagato, né, quindi, di eleggere domicilio o nominare un difensore.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Appare opportuno premettere che il ricorrente giungeva clandestinamente in Italia nel 2008 e nel 2012 si trasferiva a Torino, fornendo le attuali generalità ed ottenendo un permesso di soggiorno nel territorio italiano, successivamente rinnovato fino al 2015.

Nel corso del procedimento, poi definito con la pronuncia oggetto della richiesta di rescissione, effettuate le necessarie ricerche (anche presso la residenza di Torino, indicata nella richiesta di permesso di soggiorno e nella denuncia di smarrimento della sua carta d'identità), [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato irreperibile dal pubblico ministero, con provvedimento del 12 marzo 2013 (poi confermato in tutti i successivi gradi di giudizio).

Il ricorrente deduce di non aver avuto mai conoscenza alcuna del procedimento oggetto dell'istanza, in quanto, allontanatosi dall'Italia, non avrebbe avuto modo di conoscere il suo status d'indagato, né, quindi, di eleggere domicilio o nominare un difensore.

La deduzione è manifestamente infondata.

Si è infatti appurato (attraverso la comparazione delle impronte digitali) che l'Abdirizak, nel 2012, si trasferiva in Svezia, dove presentava, con un diverso nominativo, una nuova richiesta di permesso di soggiorno (in territorio svedese), poi respinta dalle autorità svedesi.

Ed è proprio tale dato, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, ad essere significativo della consapevolezza del procedimento introdotto a suo carico, in quanto chiara manifestazione della volontà di sottrarvisi.

4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 ottobre 1985; avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2021, della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Catania ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello di Catania (così qualificata, da questa Corte, l'originaria istanza di rimessione in termini proposta dallo stesso ricorrente). 2. Deduce un unico motivo d'impugnazione, con il quale lamenta di non aver avuto mai conoscenza alcuna del procedimento oggetto dell'istanza, in quanto, 7?7 allontanatosi dall'Italia, non avrebbe avuto modo di conoscere il suo status d'indagato, né, quindi, di eleggere domicilio o nominare un difensore. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Appare opportuno premettere che il ricorrente giungeva clandestinamente in Italia nel 2008 e nel 2012 si trasferiva a Torino, fornendo le attuali generalità ed ottenendo un permesso di soggiorno nel territorio italiano, successivamente rinnovato fino al 2015. Nel corso del procedimento, poi definito con la pronuncia oggetto della richiesta di rescissione, effettuate le necessarie ricerche (anche presso la residenza di Torino, indicata nella richiesta di permesso di soggiorno e nella denuncia di smarrimento della sua carta d'identità), [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato irreperibile dal pubblico ministero, con provvedimento del 12 marzo 2013 (poi confermato in tutti i successivi gradi di giudizio). Il ricorrente deduce di non aver avuto mai conoscenza alcuna del procedimento oggetto dell'istanza, in quanto, allontanatosi dall'Italia, non avrebbe avuto modo di conoscere il suo status d'indagato, né, quindi, di eleggere domicilio o nominare un difensore. La deduzione è manifestamente infondata. Si è infatti appurato (attraverso la comparazione delle impronte digitali) che l'Abdirizak, nel 2012, si trasferiva in Svezia, dove presentava, con un diverso nominativo, una nuova richiesta di permesso di soggiorno (in territorio svedese), poi respinta dalle autorità svedesi. Ed è proprio tale dato, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, ad essere significativo della consapevolezza del procedimento introdotto a suo carico, in quanto chiara manifestazione della volontà di sottrarvisi. 4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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