CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9042/2014 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliato, in [OSCURATO:PERSONA] n. 13 ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore Intimata avverso la sentenza n. 247/37/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 22/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 9042/2014 Numero sezionale 1405/2022 Numero di raccolta generale 14174/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dei Piceni ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR), di cui in epigrafe, che aveva accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e respinto quello incidentale dell'ente contribuente riformando in toto la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva, invece, accolto, il ricorso dell’ente contribuente. La controversia prende origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti dell'ente [OSCURATO:PERSONA] dei Piceni relativo ad Irpef, per l'anno d'imposta 2000, con il quale venivano recuperate a tassazione le maggiori imposte dovute in seguito alla successione mortis causa dell'ente alla posizione fiscale del signor [OSCURATO:PERSONA]. Ed infatti, l'avviso di accertamento era scaturito a seguito di un controllo della posizione fiscale di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della quale si appurò, tra l'altro, che quest’ultimo aveva contratto una polizza di tipo [OSCURATO:PERSONA] emessa dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] con versamento, nel corso dell'anno 2000, di premi per un importo di lire 840 milioni, omettendo l'indicazione della stessa nel quadro RW del modello Unico e con premi corrisposti con trasferimenti verso l'estero; veniva pertanto determinato in modo sintetico il reddito imponibile in lire 193.353.808. 2. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevato che la notificazione del ricorso per cassazione non ̀ stata neanche tentata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - Roma 3, parte appellante, risultando invece effettuata, a mezzo posta, presso l’Avvocatura generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non dovere disporre la rinotifica ricorrente del ricorso all’appellante Direzione provinciale giacché essendo il 2 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 9042/2014 Numero sezionale 1405/2022 Numero di raccolta generale 14174/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 ricorso in esame, prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la notificazione del ricorso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. Si intende così dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, la Corte di Cassazione è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Sez. Un. 22/03/2010 n. 6826; Cass. 17/06/2013 n. 15106; Cass., 10/05/2018, n. 11287; Cass., 18/04/2019, n. 10839; Cass., Sez. 5, 03/07/2021, n. 18890). 2. Passando dunque all’esame del ricorso, esso è inammissibile. 2.1. E’ principio consolidato di questa Corte che il ricorso debba essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, anche con specifica localizzazione delle allegazioni difensive dei precedenti gradi, sì da rendere intellegibili le questioni giuridiche prospettate, nonché di individuare, in relazione a tali profili, le ragioni critiche nell’ambito dei vizi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ. Quando il ricorso è carente di tale contenuto minimo esso non supera la soglia di ammissibilità (Sez. U, 30/11/2021, 37552; v. Sez. 5, 30/04/2020, n. 8425, anche con riferimento ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo - artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU, cfr.). 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 9042/2014 Numero sezionale 1405/2022 Numero di raccolta generale 14174/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 2.2. Nella specie, tutti e quattro i motivi di ricorso incorrono nell’inosservanza di tali doveri, risolvendosi in una esposizione oscura e lacunosa dei fatti di causa, così pregiudicando l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata. 3. Ed invero, con il primo motivo di ricorso – con il quale si deduce «l’omessa e/o carente motivazione su questioni decisive e rilevanti ai fini della definizione del giudizio» riguardante la qualità di legatario dell’ente ricorrente - l’inammissibilità ̀ evidente non solo perché l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" giuridiche che, pertanto, risultano irrilevanti, ma anche perché la qualità di legatario - che a differenza dell’erede ̀ tenut o solo per le tasse relative ai beni a lui devoluti - rimane circostanza meramente asserita senza che il motivo rechi univoco riferimento alla domanda o all’eccezione riguardante tale qualità, con localizzazione delle apposite difese del giudizio di merito ed alla corrispondente mancata decisione sul punto. 3.1. Il secondo motivo di ricorso è altrettanto inammissibile, rimanendo del tutto incomprensibili le ragioni poste a sostegno del mezzo per sostenere la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR a non dichiarare l’inammissibilità dell’appello dell’Amministrazione erariale. Il ricorrente non solo non assolve all’onere di specifica localizzazione delle difese del giudizio di merito in cui sarebbe stata posta la relativa questione (ovvero che l’Agenzia delle entrate avrebbe proposto l’appello soltanto per la questione di rito riguardante la carenza di motivazione della sentenza impugnata), ma la sua censura risulta del tutto smentita dalla sentenza impugnata ove, a pagina 1, 4 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 9042/2014 Numero sezionale 1405/2022 Numero di raccolta generale 14174/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 nella parte riguardante lo svolgimento del processo, sono riportati tutti i motivi di gravame dell’Agenzia dell’entrate, tra cui, anche quello riguardante la adeguatezza ed idoneità della motivazione dell’avviso di accertamento. 3.2. L’inammissibilità del terzo motivo - con il quale si deduce la carenza di motivazione in relazione all'articolo 360, primo comma, nn. 3) e 4) e l'omessa o erronea motivazione in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 5) - si trae ancora una volta dalla totale obliterazione del principio di specificità di cui all'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in quanto il motivo di censura, pur riguardando un vizio motivazionale, si articola in un'inestricabile commistione di elementi di fatto - che a dire del ricorrente sarebbero stati erroneamente presi in considerazione dai giudici di appello per ritenere carente di motivazione la sentenza della CTP - nonché di argomentazioni difensive delle parti e di frammenti di motivazione della sentenza di primo grado inidonei ad individuare il vizio denunciato. 3.3. Con il quarto mezzo si censura la violazione del diritto di difesa per carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, nonché l’«omessa, contraddittoria e/o erronea motivazione»; in particolare, il ricorrente espone che la CTR avrebbe erroneamente affermato la legittimità dell’atto impositivo, nonostante «sia in sede di accertamento, sia in sede contenziosa di merito non sia stata fornita alcuna prova documentale utile all'individuazione di questa polizza “fantasma” (n.d.r. polizza [OSCURATO:PERSONA] stipulata dal de cuius) oggetto di contestazione che l'ufficio (invitato più volte a fornire prova contraria) […] ha assimilato in tutto e per tutto ad un trasferimento di capitali verso l'estero con tutte le conseguenze in termini di obblighi di presentazione della dichiarazione annuale di complicazione del quadro arrivi». Anche in tal caso il ricorrente non ha assolto all’onere di indicazione specifica dei requisiti di cui dall'articolo 366, primo comma, n. 3) e 4) 5 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 9042/2014 Numero sezionale 1405/2022 Numero di raccolta generale 14174/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 cod. proc. civ., in quanto il motivo reca una confusa esposizione dei fatti di causa, non riuscendosi a dipanare le domande e le eccezioni dei gradi di merito né gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, onerando questa Corte da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, attività che, invece, e riservata al ricorrente. Vieppiù anche in tal caso il motivo di ricorso costituisce una censura del merito della decisione, che esula dai poteri di controllo del giudice di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile. 4. Nulla per le spese, in quanto l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, in data 21 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F