CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 47633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 12/04/2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 13/10/2020 del Tribunale di Torino, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo a dell'imputazione), lesione personale ai danni dello stesso Tognetti (capo b dell'imputazione) e lesione personale pluriaggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo c dell'imputazione), riducendo la pena irrogata a cinque anni e sei mesi di reclusione. Ritenuto che l'unico, complesso, motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo, da un lato, all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di lesione personale di cui al capo c) dell'imputazione - sotto i profili della mancanza del dolo del delitto di lesione personale e dell'imputazione dell'aggravante di cui all'art. 583, primo comma, n. 1) e n. 2) cod. pen. - e, dall'altro lato, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è, quanto al suo primo profilo, inammissibile in quanto tende a ottenere una, non ammessa in questa sede, diversa ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione delle prove differenti da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, rispondendo alle deduzioni difensive che erano già state sollevate con l'atto di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in proposito, la pag. 2 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Torino ha ricostruito la dinamica dei fatti, corroborata dalle dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Considerato che, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Torino ha evidenziato la mancanza di elementi positivamente apprezzabili dal giudice, sul piano della condotta sia processuale sia extraprocessuale del Cirri, che potessero indurre al riconoscimento delle richieste attenuanti). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme