CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 34691/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6680/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 3048/2021 depositata il 06/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia che ha confermato la sentenza della C.T.P. di Milano di accoglimento del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l’annullamento, per tardività, dell’atto di recupero con il quale - previa contestazione dell’indebita compensazione con F24 del credito di imposta per agevolazioni in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, di cui all’art. 1 commi 280-283 l. 296/2006- si riprendeva a tassazione la somma di euro 21.222,00, oltre a sanzioni ed interessi. 2. La sentenza della C.T.R. premette che il primo giudice, nell’accogliere il ricorso della società contribuente, aveva ritenuto la mancata indicazione del credito di imposta nel quadro RU della dichiarazione reddituale, una mera irregolarità formale, dovuta a dimenticanza, sicché il credito, diversamente da quanto ritenuto dall’Ufficio, doveva qualificarsi come ‘non spettante’ e non come ‘inesistente’, ciò comportando l’inapplicabilità del maggior termine di accertamento di cui all’art. 27, commi 16 e segg. d.l. 185/2008 e l’applicabilità del termine di cui all’art. 43 d.P.R. 600/1973, con conseguente decadenza dell’ufficio dal potere accertativo. La C.T.R., nel confermare la decisione impugnata, rileva che per il credito di imposta in discussione, l’art. 1 comma 282 l. 296/2006 dispone che esso debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi, senza correlare alla mancata indicazione alcun effetto, previsto, invece, nella forma della decadenza dal D.M. 76 del 23 marzo 2008, previsione che, tuttavia, non trova specifica delega nella legge. 3. La società contribuente resiste con controricorso. 4. Con successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c. parte controricorrente ribadisce le conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate formula un unico motivo di impugnazione. 2. Con la doglianza fa valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 16 d.l. 185/2008 e dell’art. 1 commi 280-283 l. 296/2006, nonché dell’art. 43 d.P.R. 600/1973. Ricorda che l’agevolazione fiscale relativa ai costi sostenuti per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo è disciplinata dall’art. 1 commi 280-283 l. 296/2006, ed è subordinata, ai sensi del comma 282, all’indicazione del credito di imposta nella dichiarazione reddituale. La legge, nondimeno, ha demandato ad un successivo decreto ministeriale di stabilire le modalità attuative di controllo e regolazione contabile del decreto. In particolare, con il d.m. 76/2008 è stato prescritto che ‘L’impresa beneficiaria indica, a pena di decadenza, in apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo del credito di imposta”. Assume che la decadenza dal diritto, ne implica l’estinzione. La corretta compilazione del quadro RU della dichiarazione reddituale è dunque presupposto costitutivo del credito, in mancanza del quale lo stesso non può ritenersi esistente ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 471/1997. Rileva che, peraltro, la mancata indicazione preclude all’Amministrazione il riscontro sulla regolarità e corrispondenza tra i dati della dichiarazione e le compensazioni effettuate con mod. F24, a mezzo di controllo automatizzato del modello UNICO, ove il credito non figura. L’inesistenza del credito autorizza, quindi, l’applicazione del termine di cui all’art. 27, comma 16 d.l. 185/2008, ai fini dell’accertamento, che, pertanto, deve ritenersi, nel caso di specie, tempestivo. 3. Per dare soluzione al soluzione al quesito posto con la doglianza è sufficiente richiamare la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite, secondo la quale “In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 –allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento. (Sez. U, Sentenza n. 34419 del 11/12/2023). 4. Ora, dalla prospettazione del ricorso si evince che, nell’ipotesi in esame, non si realizza il secondo requisito, relativo all’impossibilità di controllo formale o automatizzato, per non essere il credito di imposta stato indicato nel quadro RU della dichiarazione reddituale (circostanza pacifica in causa), e neanche il primo presupposto, che comunque non è stato contestato nei termini di cui alla pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] testé richiamata, essendo la sua inesistenza stata fatta rilevare solo dalla decadenza per l’omessa indicazione nella dichiarazione reddituale. Ne consegue che non ci sono i presupposti per l’applicazione del termine di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008 5. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Le spese debbono essere compensate, in quanto la sentenza delle Sezioni unite di cui supra è intervenuta dopo la proposizione del ricorso qui in esame. P.Q.M. Riget