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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05741/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione agli articoli 110 - 628 cod. pen., 192, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo rilievi già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e lineare motivazione, risulta teso a contestare la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai correi, in precedenza giudicati e condannati in separati giudizi; che, infatti, deve ribadirsi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione è limitata, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), essendo precluso alla Corte di cassazione procedere ad un nuovo e diverso apprezzamento delle fonti probatorie e della attendibilità delle stesse,mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati nei precedenti gradi (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01); che, nel caso di specie, deve rilevarsi come la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, e dunque incensurabile in tale sede, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, ove si sono sottolineate: l’affidabilità delle dichiarazioni rese dai correi, la mancata indicazione da parte della difesa di concreti elementi idonei a far sorgere anche solo mere perplessità sul punto, la reciproca riscontrabilità dei racconti separatamente resi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/01/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione agli articoli 110 - 628 cod. pen., 192, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo rilievi già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e lineare motivazione, risulta teso a contestare la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai correi, in precedenza giudicati e condannati in separati giudizi; che, infatti, deve ribadirsi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione è limitata, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), essendo precluso alla Corte di cassazione procedere ad un nuovo e diverso apprezzamento delle fonti probatorie e della attendibilità delle stesse,mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati nei precedenti gradi (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01); che, nel caso di specie, deve rilevarsi come la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, e dunque incensurabile in tale sede, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, ove si sono sottolineate: l’affidabilità delle dichiarazioni rese dai correi, la mancata indicazione da parte della difesa di concreti elementi idonei a far sorgere anche solo mere perplessità sul punto, la reciproca riscontrabilità dei racconti separatamente resi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/
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