CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09870/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8564/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n.7877/2023 depositata i l 28/09/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente, odierno ricorrente, ha impugnatoil preavviso di fermo amministrativo su autovettura ( n. 2938020150010435000 ) emesso da [OSCURATO:PERSONA] S.pA., in relazione alle cartelle a) 29320110000259382000, Tasse automobilistiche, anno d’imposta 2004, importo 450,46; b)29320110040715501000, Tasse automobilistiche, anno d’imposta 2005, importo 432,29; c)29320120047582621000, Tasse automobilistiche, anno d’imposta 2007, importo 415,92; d) 29320140019735753000, Tasse automobilistiche, anno d’imposta 2008, importo 393,15; per complessivi € 1.753,80, eccependo l’omessa notifica degli atti presupposti, l’estinzione dell’obbligazione per decorso dei termini di decadenza e prescrizione e la violazione art. 7 l. 212/2000 e rappresentando che la cartella n. 29320140019735753000 era già stata impugnata innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania. 2. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 7423/2021, depositata in data 06/10/2021, ha preso atto dell’annullamento della cartella 29320140019735753000 con sentenza passata in giudicato, annullandol’atto impugnato rilevandone l’estinzione delle obbligazioni per decorso dei termini di prescrizione, compensando altresì le spese di lite in considerazione del fatto che le cartelle erano state regolarmente notificate e i tributi originariamente dovuti. 3. Tale decisione è stata impugnata dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto parzialmente l’appello condannando l’Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese del giudizio di primo grado in favore del difensore antistatario, e dichiarando irripetibili le spese del giudizio di appello. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. 5. L’intimato non ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di gravame, si deduce la violazione di legge exart. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’applicazione dell’art. 15 e 36 d.lgs. 546/92, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e degli art. 24 e 111 Costituzione. In particolare, si eccepisce che la condanna alle spese è una conseguenza oggettiva della soccombenza e non ha natura sanzionatoria, mentre la compensazione delle spese di lite è un'eccezione e può essere disposta solo in casi specifici, come soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni, mentre né la contumacia, né il valore esiguo della lite costituiscono valida regione per la compensazione delle spese. 2. La Corte delgravame ha giustificato la irripetibilità delle spese del giudizio di appello motivando sulla circostanza che la controparte non ha svolto attività difensiva in tale sede. 3. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire chenel processo tributario, lacompensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione legravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass.08/04/2024, n. 9312(Rv. 6 70803 - 01)) . 4. Nel caso di specie la mancata difesa in sede di appello, per mancata costituzione dell’intimato, non ha tenuto esente il ricorrente dalle spese di lite, il qualeha dovuto affrontare il giudizio per rimediare all’errore –riconosciuto come tale dal giudice del gravame - della corte di prime cure, che aveva compensato le spese. 5. Deve quindi riconoscersi che il ricorrente avesse diritto anche al riconoscimento delle spese di lite per il giudizio di secondo grado, in quanto incolpevole rispetto alla necessità di procedere all’impugnazione per rimediare all’errore. 6. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizio