CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 41940/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità e della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che i motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 nsore