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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23766/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Messina del 17 gennaio 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 4) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela e ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo 2).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione con cui assume:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen., in quanto il distributore automatico di bevande si trovava sotto una continua videosorveglianza, che consentiva di garantire condizioni di controllo costante della res.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157).

I principi giurisprudenziali sopra riportati, riguardanti fattispecie in tema di furto in supermercato, trovano identica applicazione anche nella fattispecie in esame di furto di denaro commesso presso un distributore automatico di caffè e bevande calde, collocato all'interno di un supermercato.

Con la censura in esame, il ricorrente insiste nel sostenere, in termini assertivi, che la costante sorveglianza consente di elidere l'affidamento necessariamente implicato dall'esposizione, senza confrontarsi con il rilievo, logicamente svolto dalla Corte territoriale, secondo Ila quale le telecamere non forniscono la possibilità di bloccare l'azione degli agenti mentre la condotta illecita è ancora in corso.

4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e con giunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che ten ga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).

Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine lo gico.

La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, i precedenti penali dell'imputato, ri guardanti reati della stessa indole di quello per cui si procede, facendo sì che la sua condotta possa considerarsi abituale.

Si tratta di una circostanza indiscutibilmente si gnificativa, rientrante tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.

Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto con grua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Messina del 17 gennaio 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 4) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela e ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo 2). 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione con cui assume: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen., in quanto il distributore automatico di bevande si trovava sotto una continua videosorveglianza, che consentiva di garantire condizioni di controllo costante della res. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157). I principi giurisprudenziali sopra riportati, riguardanti fattispecie in tema di furto in supermercato, trovano identica applicazione anche nella fattispecie in esame di furto di denaro commesso presso un distributore automatico di caffè e bevande calde, collocato all'interno di un supermercato. Con la censura in esame, il ricorrente insiste nel sostenere, in termini assertivi, che la costante sorveglianza consente di elidere l'affidamento necessariamente implicato dall'esposizione, senza confrontarsi con il rilievo, logicamente svolto dalla Corte territoriale, secondo Ila quale le telecamere non forniscono la possibilità di bloccare l'azione degli agenti mentre la condotta illecita è ancora in corso. 4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e con giunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che ten ga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine lo gico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, i precedenti penali dell'imputato, ri guardanti reati della stessa indole di quello per cui si procede, facendo sì che la sua condotta possa considerarsi abituale. Si tratta di una circostanza indiscutibilmente si gnificativa, rientrante tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto con grua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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