CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 20 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza diBologna, pronunciandosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponeva larevoca del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare precedentementeconcessa al condannato per la pena detentiva che doveva scontare.La revoca della misura alternativa alla detenzione precedentementeconcessa a XXXXXXXXXXX veniva giustificata dall’assenza di un percorsorieducativo idoneo a favorirne il reinserimento sociale, attestata dalle ripetuteviolazione del programma trattamentale disposto in sede di concessione delbeneficio penitenziario controverso – l’ultima delle quali avvenuta il 24 ottobre2025, quando, di notte, usciva di casa e provocava un incidente stradale –, cheandavano correlate alla sopravvenuta indisponibilità della consorte ad accoglierlonella sua abitazione, per paura di condotte violente.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolandopromiscuamente un’unica censura difensiva.Con questa doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e ilvizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti alla ritenutasussistenza dei presupposti per la revoca della detenzione domiciliareprecedentemente concessa al condannato, che erano stati valutati dal Tribunaledi sorveglianza di Bologna con un percorso argomentativo incongruo e svincolatodalle emergenze processuali, che non teneva conto della personalità e delprocesso rieducativo intrapreso positivamente dal ricorrente dopo l’esecuzionedella pena detentiva presupposta, rispetto al quale non assumevano un rilievosfavorevole le violazioni del programma trattamentale, che si connotavano per laloro occasionalità e per il loro modesto disvalore.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili delprovvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare larivalutazione dei presupposti per la revoca della detenzione domiciliare,precedentemente concessa a XXXXXXXXXXXXXXXXex art. 47-ter legge 26giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.), che risultano vagliati dal Tribunale disorveglianza di Bologna rispetto delle emergenze processuali, tenuto conto dellareiterazione delle infrazioni commesse dal condannato dopo la concessione dellamisura alternativa e della sopravvenuta indisponibilità della consorte adaccoglierlo nella sua abitazione, per paura di condotte violente.Nell’ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati glielementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva dierronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che il ricorrente –dopo che gli era stato concesso il beneficio penitenziario di cui all’art. 47-ter Ord.pen. – aveva manifestato un atteggiamento scarsamente collaborativo rispettoall’attuazione del programma trattamentale intrapreso, rendendosi ripetutamenteinottemperante alle prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza di Bologna,l’ultima delle quali avvenuta il 24 ottobre 2025, quando, di notte, usciva di casae provocava un incidente stradale.Si evidenziava, al contempo, che XXXXXXXXXXX, più occasioni, era statosegnalato dalle forze dell’ordine per violazione delle prescrizioni impostegli insede di concessione della misura della detenzione domiciliare, tanto da esseredestinatario di una diffida inviatagli dal Magistrato di sorveglianza di Bologna,con cui al ricorrente veniva intimato di assumere comportamenti rispettosi delprogramma trattamentale che gli era stato imposto, al quale avrebbe dovutoconformarsi.3. Nella cornice descritta nel paragrafo precedente, il Tribunale disorveglianza di Bologna, pertanto, valutava correttamente gli elementiinformativi di cui disponeva, fondando il giudizio negativo sul comportamento diXXXXXXXXXXX su una valutazione della sua personalità congrua e rispettosadella giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini dellavalutazione del percorso rieducativo intrapreso dal condannato dopo laconcessione di un beneficio penitenziario, è imprescindibile «la valutazione dellacondotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabilel’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza diaccertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza dielementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito dellaprova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01).Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di unorientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, pervalutare il comportamento di un soggetto che beneficia di una misura alternativaalla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti successivialla concessione del beneficio penitenziario, in funzione della valutazioneprognostica del processo trattamentale intrapreso dal condannato; tale vagliodeve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica dell’istante,che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimentosociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Bologna siesprimeva, correttamente, in termini negativi (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013,Pantaleo, Rv. 257001 - 01).4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto dell’attod’impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve, infine, evidenziarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell’art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.