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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 49256/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 21/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il G.i.p. del Tribunale di Venezia ha applicato all'imputato la pena concordata di 1 anno di reclusione e 1.000 euro di multa per i reati riuniti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, contestati ai capi 2) e 3) dell'imputazione, concessa la sospensione condizionale della pena e ordinata la confisca e la vendita telefonini e degli altri supporti informatici e telefonici in sequestro, se idonei alla vendita, e distruzione se non idonei a tale scopo.

Con unico motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza dell'art. 240 cod. pen. e la carenza di motivazione relativamente alla confisca dei telefoni cellulari e dei dispositivi informatici sequestrati.

Deduce che la decisione è immotivata, non avendo il giudice spiegato le ragioni per le quali ha disposto la confisca ovvero non ha chiarito se detti beni servirono o furono destinati al commettere il reato o se ne costituiscano il prodotto o il profitto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Premesso che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., deve ritenersi ammissibile il motivo di ricorso alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen." (Sez.

U.n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348).

Va, tuttavia, precisato che in tema di patteggiannento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081).

Nel caso di specie, il giudice ha disposto ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. proc. pen. la confisca facoltativa dei telefonini e dei supporti informatici e telefonici in sequestro in quanto cose utilizzate per commettere il reato.

Sebbene stringata, la motivazione non può ritenersi assente, risultando, comunque, ricavabile dalla suddetta indicazione la relazione di collegamento strumentale con il reato e giustificata, in forza del nesso di pertinenzialità, la re' \ confisca degli strumenti utilizzati per l'attività di cessione contestata al capo 3) della imputazione e per i contatti con gli acquirenti identificati Va ribadito che ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo (Sez. 2 , n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 21/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il G.i.p. del Tribunale di Venezia ha applicato all'imputato la pena concordata di 1 anno di reclusione e 1.000 euro di multa per i reati riuniti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, contestati ai capi 2) e 3) dell'imputazione, concessa la sospensione condizionale della pena e ordinata la confisca e la vendita telefonini e degli altri supporti informatici e telefonici in sequestro, se idonei alla vendita, e distruzione se non idonei a tale scopo. Con unico motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza dell'art. 240 cod. pen. e la carenza di motivazione relativamente alla confisca dei telefoni cellulari e dei dispositivi informatici sequestrati. Deduce che la decisione è immotivata, non avendo il giudice spiegato le ragioni per le quali ha disposto la confisca ovvero non ha chiarito se detti beni servirono o furono destinati al commettere il reato o se ne costituiscano il prodotto o il profitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Premesso che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., deve ritenersi ammissibile il motivo di ricorso alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen." (Sez. U.n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348). Va, tuttavia, precisato che in tema di patteggiannento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081). Nel caso di specie, il giudice ha disposto ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. proc. pen. la confisca facoltativa dei telefonini e dei supporti informatici e telefonici in sequestro in quanto cose utilizzate per commettere il reato. Sebbene stringata, la motivazione non può ritenersi assente, risultando, comunque, ricavabile dalla suddetta indicazione la relazione di collegamento strumentale con il reato e giustificata, in forza del nesso di pertinenzialità, la re' \ confisca degli strumenti utilizzati per l'attività di cessione contestata al capo 3) della imputazione e per i contatti con gli acquirenti identificati Va ribadito che ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo (Sez. 2 , n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 49256/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris