CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40277/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 luglio 1974 avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 28 settembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione, nell'interesse delle parti civili costituite, che sé è richiamato alle conclusioni depositate e alla note allegate; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha concluso richiamandosi al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa dal Tribunale della stessa città ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile di più fatti di calunnia, uniti dalla continuazione, realizzati in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, secondo la ricostruzione prospettata con l'imputazione, confermata dalla duplice valutazione conforme dai giudici del merito, la ricorrente, tramite la predisposizione e la successiva presentazione di una querela, sottoscritta dalla madre, della quale si era pacificamente assunta la relativa responsabilità, nonché attraverso un esposto presentato presso il Consiglio dell'Ordine competente, aveva falsamente accusato, sapendoli innocenti, i predetti Cavaciocchi (giudice onorario presso il tribunale senese), Lepri e Rosignoli (legali di due diversi creditori costituiti in una procedura esecutiva promossa ai danni della madre dell'imputata, da quest'ultima legalmente assistita), di aver alterato il verbale dell'udienza del 2 marzo 2015 relativo al procedimento n. 136 del 2015, pendente presso il tribunale di Siena, mediante l'aggiunta di una dichiarazione di riapertura dello stesso attestante la presenza dei due citati legali dei creditori, procedente e intervenuto, e conseguente rinvio alla data del 10 marzo 2015 ( letteralmente del 10 febbraio 2015, in ragione di un evidente errore materiale) quando, per contro, l'udienza in questione era stata definita con un rinvio ex art 631 cod. proc. civ. sollecitato dalla Acco per l'assenza dei difensori dei creditori; ancora, di aver successivamente redatto il falso verbale dell'udienza del 10 marzo 2015, attestando l'intervenuta assegnazione delle somme pignorate presso il terzo debitore della esecutata. 2.Propone ricorso, per il tramite del difensore di fiducia l'imputata e affida l'impugnazione a quattro motivi di ricorso, i primi tre diretti a contestare il giudizio svolto in relazione al dolo delle calunnie contestate, sotto il versante della violazione di legge e del difetto di motivazione, omessa, manifestamente illogica, contradittoria o comunque fondata sul travisamento di determinati elementi probatori. Secondo la difesa, anche a voler dare per scontato che alla Acco fosse stata consegnatq dal collaboratore di cancelleria Fatelo la copia integrale del verbale e non quella parziale allegata alla querela del giugno 2015, tanto poteva comprovare la conoscenza, da parte dell'imputata, della riapertura del verbale di udienza del 2 marzo 2015, non la consapevolezza dell'innocenza dei soggetti ingiustamente incolpati quanto ai falsi loro ascritti. Consapevolezza messa fortemente in dubbio da una serie di elementi di incertezza inerenti le informazioni sottese alla storia del detto fascicolo e oltre che dal contegno tenuto dal personale della cancelleria, sintomi di una anomalia complessiva che ben poteva giustificare ragionevolmente la ricostruzione prospettata con la querela e il successivo esposto.La difesa, inoltre, contesta anche il percorso logico attraverso il quale i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione in fatto per la quale il verbale consegnato alla Acco dal Fatelo in data 11 marzo 2015 rappresentava l'integrale sviluppo dell'udienza del 2 marzo 2015 e dunque era diverso da quello allegato alla querela, che la ricorrente avrebbe, secondo l'assunto seguito in sentenza, informalmente fotocopiato nella immediatezza dell'udienza provvisoriamente definita dal primo rinvio e prima che la stessa assumesse gli ulteriori sviluppi già rappresentati. A tanto, secondo la difesa, non si poteva pervenire facendo leva sulle indicazioni in fatto richiamate a sostegno del relativo giudizio logico, sia perchè non adeguatamente rappresentative delle abitudini professionali della ricorrente, sia perchè, anche se fosse stato così, tanto non valeva a ritenere dimostrata la specifica, relativa, circostanza in fatto. La Corte territoriale, inoltre, al fine di avvalorare la tesi in forza della quale la copia ottenuta I'll marzo presupponeva e integrava la precedente estrazione della copia semplice ottenuta dopo l'udienza del 2 marzo, avrebbe seguito un percorso argomentativo manifestamente illogico, confondendo il piano delle intenzioni della ricorrente con quello della dinamica dei fatti effettivamente riscontrata. Travisando le dichiarazioni della teste Annunziati la Corte, per dare logicità alla richiesta formulata alla suddetta dalla Acco di estrarre copia conforme del detto verbale, ha ritenuto che tale sollecitazione avvenne in un giorno diverso dal 2 marzo 201f. La lettura corretta del dato, riportato per estratto nel ricorso, consentirebbe piuttosto di affermare che tale richiesta venne effettuata lo stesso giorno dell'udienza; e tanto renderebbe illogica la valutazione della Corte, perché se la Acco era già in possesso di una copia del verbale, non avrebbe avuto senso sollecitarne una nuova acquisizione. La Corte inoltre non avrebbe risposto, quantomeno in termini di minima congruenza logica, ai rilievi formulati in appello relativi alle ragioni atte a giustificare il notevole lasso di tempo assertivamente trascorso tra la data di presunta conoscenza dell'assegnazione (11 marzo 2015) e quelle di formulazione della querela contenente le accuse calunniose e di successiva proposizione del ricorso in opposizione; nè avrebbe chiarito le ragioni per le quali solo in data 29 settembre 2015 la ricorrente ebbe a fare istanza di accesso agli atti della citata procedura esecutiva, avendo contezza per la prima volta dell'effettivo tenore del verbale del 2 marzo 2015. 3.Con il quarto e ultimo motivo di ricorso si contrasta, sotto il versante della tenuta motivazionale, la decisione legata al diniego delle attenuanti atipiche, giustificata in ragione della intensità del dolo per l'assenza di circostanze che potessero indurre la Acco a dubitare della artificiosità processuale denunziata, quando per contro l'insieme di incertezze che ebbe a connotare la vicenda processuale in questione ben giustificava la concessione delle generiche. 5. Con memorie del 2 e del 19 settembre 2021, le parte civili Lepri e Rosignoli, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno concluso chiedendo la reiezione del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Giova, sinteticamente, riassumere i tratti essenziali della analitica motivazione svolta dalla Corte del merito per meglio comprendere le ragioni della presente decisione. 2.1. Secondo la sentenza impugnata, l'imputata, interessata anche personalmente alla definizione della procedura in seno alla quale si sarebbero innestate le condotte di reato calunniosamente denunziate (perchè ne risultava coinvolta la madre, debitrice interessata e perché era messa in discussione la positiva liquidazione di alcuni contributi erogati dal MIBACT in favore della debitrice, fatti oggetto di pignoramento da parte di una banca), pur non essendo costituita nell'interesse della debitrice, alla udienza del 2 marzo 2015, sollecitava e otteneva dal Giudice dell'esecuzione (la Cavaciocchi) un rinvio alla successiva udienza dell'Il maggio, motivato dalla assenza, in quel frangente, dei difensori dei creditori interessati. Avrebbe in coerenza fatto copia immediata del detto verbale, attestante l'intervenuto rinvio ai sensi dell'art. 631 cod. proc. civ. 2.2. Nel corso di quella stessa mattinata, come accertato nel corso del procedimento penale promosso in danno dei soggetti calunniati e definitosi con sentenza di proscioglimento divenuta definitiva, il verbale di quel determinato procedimento esecutivo venne riaperto (perché chiuso anticipatamente rispetto all'orario fissato) su sollecitazione del Lepri e alla presenza della Rosignoli, che aveva così modo di costituirsi nell'interesse di un creditore interveniente. All'esito, il procedimento venne rinviato al 10 marzo successivo ( solo per un refuso il verbale recava la diversa e inverosimile data del 10 febbraio 2015), data nella quale si procedeva poi alla assegnazione delle somme pignorate in forza della dichiarazione positiva resa dal terzo, già in atti alla precedente udienza del 2 marzo. 2.3. Ferma la ritenuta falsità oggettiva dei fatti descritti nella querela e nell'esposto disciplinare, speculativamente supportati dalla allegazione della copia informale del verbale del 2 marzo realizzata dall'imputata al momento del primo rinvio, la Corte territoriale, in linea con le indicazioni argomentative spese dal Tribunale, ha anche ritenuto comprovato il dolo della calunnia, evidenziando che già in data 2 marzo 2010 la Acco aveva avuto contezza della verosimile riapertura del verbale (alla luce delle dichiarazioni rese dalla collega Annunziati che le aveva riferito del fatto che la Rossignoli, saputo del rinvio reso ex art 631 cod. proc. pen. era alla ricerca del relativo fascicolo, avendo interesse a presenziare alla detta udienza); aspetto in fatto successivamente verificato in cancelleria, dopo alcune ricerche, allorquando (11 marzo 2015) le venne consegnata, dall'assistente giudiziario Fatelo, la copia completa, seppur informale, del verbale di causa, descrittiva dell'effettivo percorso seguito dal procedimento, estintosi il 10 marzo, diversa da quella alltgata alla denunzia (che ne riproduceva il portato sino al momento della concessione del primo rinvio). Il dolo, secondo la comune valutazione dei giudici del merito, avrebbe trovato ulteriore conferma nei successivi contegni della imputata la quale, al fine di mostrare al MIBACT la sostanziale stasi della procedura esecutiva, ostativa della liquidazione dei contributi erogati in favore della madre, compariva nuovamente avanti al medesimo giudice dell'esecuzione in data 11 maggio 2015, ben consapevole che la procedura era stata estinta: profittando del verbale parziale in suo possesso, attestante il ( non più attuale) rinvio del procedimento alla detta data, nonché dell'assenza del fascicolo di udienza (in quanto archiviato), convinceva la Cavaciocchi ad accordarle un nuovo rinvio motivato da una astensione proclamata dagli organismi di categoria sindacale. Quindi, a fronte della cristallizzata assegnazione delle somme, secondo una consapevolezza acquista anche dal Ministero interessato ( 5 giugno 2015), avviava l'iter portante alle denunzie calunniose, al contempo diffidando il terzo pignorato dal pagamento in favore dei procedenti e proponendo opposizione avverso il provvedimento di assegnazione somme. 3. Ciò premesso, giova precisare da subito che del tutto correttamente la Corte territoriale ha ascritto valenza dirimente alla circostanza, che in sentenza si ritiene comprovata, in forza della quale alla Acco venne consegnato, dall'assistente Fatelo, 1'11 marzo 2015, copia informale ma integrale del verbale di causa (contenente dunque lo sviluppo processuale successivo alla riapertura dello stesso)* eò malgrado, ad avviso della Corte territoriale, la ricorrente ebbe ad allegare alla querela del giugno successivo la copia del verbale parziale ( unicamente attestante il rinvio all'il maggio sollecitato dalla Acco), dichiarando che tale documento, anche questo acquisito informalmente, era quello consegnatole dalla Cancelleria all'esito delle ricerche effettuate nei giorni successivi all'udienza; copia, quella allegata alla querela, che per contro l'imputata avrebbe immediatamente tratto lo stesso 2 marzo 2015, subito dopo la ( divenuta provvisoria) chiusura dell'udienza con il rinvio all'il maggio e dunque ancora prima della successiva riapertura. La decisività di tale aspetto trova immediata conferma nel tenore dello stesso ricorso che, con il secondo e il terzo motivo, mira a contrastare il percorso argonnentativo posto in sentenza a fondamento di siffatta ricostruzione del detto segmento della relativa vicenda in fatto mentre con il primo motivo, si rimarca che anchelivoler muovere da tale punto di partenza, ciò non varrebbe comunque, sul piano della logica, a far ritenere comprovato il dolo della calunnia. 4. All'evidenza, la sentenza non merita le censure esposte dalla difesa. 4.1. Non è manifestamente illogica, in primo luogo, la conclusione in forza della quale, subito dopo la prima (provvisoria ed estremamente anticipata) definizione dell'udienza, l'imputata, ebbe a fare copia del verbale nei termini in cui lo stesso risultava sino a quel momento composto. Coerentemente si fa riferimento in sentenza ad elementi in fatto dotati di adeguata pregnanza logica, mettendo in evidenza l'abitudine della ricorrente di fare copia informale dei verbali di causa (riscontrata in occasione sia della parallela vicenda processuale seguita dalla Annunziati, sia di quanto avvenuto nel corso della udienza dell'Il maggio), seguendo, del resto, una prassi generalmente invalsa in quel determinato ufficio giudiziario (siccome descritta dalla Cavaciocchi, all'uopo escussa). Aspetti, questi, letti attraverso una chiave interpretativa evidentemente immuneoka incongruenze logiche: si rimarca in sentenza, infatti, che nessuno dei soggetti coinvolti nella vicenda poteva avere interesse a cristallizzare quel determinato frangente processuale, atteso che immediatamente dopo, a distanza di poco più di un'ora dalla prima chiusura, il verbale fini' per assumere, in continuità, un altro inequivocabile contenuto. 4.2. In questa cornice, si rivela marcatamente inconferente il riferimento al distinguo tra copia formale e informale del verbale chiesto dalla Acco e rilasciatole dall'assistente [OSCURATO:PERSONA] marzo 2015, sulla quale insiste il ricorso. In sentenza si precisa, senza incertezze di sorta, che la copia nel caso rilasciata era solo informale, alla luce delle dichiarazioni rese dal Fatelo; e che solo nelle intenzioni, siccome manifestato nell'esposto, la Acco aveva sollecitato la Annunziati ad estrarre copia formale del provvedimento proprio per la maturata esigenza di dotarsi di una copia ufficiale diversa da quella sino a quel momento in suo possesso a fronte del dubbio, implementato dalle notizie riferitegli dalla stessa Annunziati,quanto al fatto che la Rosignoli era alla ricerca del fascicolo in interesse e dunque che il procedimento potesse avere assunto un percorso diverso dopo il rinvio frettolosamente concesso dal giudice su sollecitazione della stessa imputata. Il tutto secondo una logica che di certo non può ritenersi manifestamente incongrua. 4.3. Né vale lamentare l'asserito travisamento probatorio ascritto alla lettura delle dichiarazioni rese dalla Annunziati: anche a voler valorizzare al fine il mero stralcio della relativa deposizione riportato nel ricorso, ne emerge comunque la piena compatibilità con la valutazione probatoria resa in modo conforme dai giudici del merito, trattandosi di emergenza priva di immediata e incontrovertibile intellegibilità secondo la semantica rivendicata nel ricorso, diversa da quella privilegiata in sentenza: il travisamento in questione, dunque, sconfina nell'alveo dei motivi non prospettabili (perché si risolve in una lettura alternativa della relativa prova orale senza che per la immediatezza del dato possa ritenersi inficiata quella privilegiata, con duplice valutazione conforme dai giudici del merito), lasciando indimostrata la tesi difensiva (in forza della quale nello stesso giorno di udienza la Acco avrebbe sollecitato la Annunziati a trarre copia del verbale, tale da rendere illogica la ricostruzione operata in sentenza quanto al già acquisito possesso di analogo documento da parte dell'imputata). Tesi difensiva, è bene comunque rimarcarlo, peraltro sfornita in radice di decisività, atteso che l'esigenza di acquisire una copia formale del verbale poteva trovare le medesime giustificazioni logiche sopra prospettate anche nel corso della medesima giornata, una volta preso atto, da parte della imputata, delle intenzioni della Rosignoli, così come riferitele dalla collega. 4.4. Le censure esposte con il terzo motivo sono marcatamente inconferenti. 4.4.1. Oltre alle emergenze in fatto sopra segnalate, la Corte del merito, nel motivare il dolo delle calunnie, ha messo in evidenza anche la condotta tenuta dalla ricorrente nel corso della udienza dell'Il maggio 2015, innanzi al medesimo giudice della esecuzione. In siffatta occasione, l'imputata, approfittando della confusione che connotava il fascicolo in questione, ingenerata anche dalla citata riapertura, ebbe ad ottenere dal giudice dell'esecuzione, con atteggiamento marcatamente manipolatorio, un ulteriore rinvio del procedimento; risultato, questo, per forza di cose ottenuto mostrando al giudice, in assenza del fascicolo di riferimento (non portato in udienza perché già riposto in archivio), la copia parziale del precedente verbale di udienza, privo della riapertura e del successivo provvedimento di assegnazione, del quale, come già detto, solo la Acco poteva aver fatto copia. Il tutto con l'obiettivo di fornire la dimostrazione della persistente pendenza della procedura ai funzionari ministeriali coinvolti nella liquidazione dei contributi da erogare alla madre della ricorrente, attinti dalla iniziativa esecutiva della banca procedente. La ricorrente, inoltre, secondo la ricostruzione operata in sentenza, si sarebbe poi decisa alle iniziative calunniose e alle successive opposizioni processuali solo quando era stata messa alle strette dalla posizione assunta dal Ministero interessato, che nel frattempo aveva avuto notizie ufficiale della assegnazione somme ostativa della relativa liquidazione. 4.4.2. Il portato di tali considerazioni logiche è del tutto inadeguatamente contrastato dalle indicazioni di segno opposto sollevate nel ricorso, che, a ben vedere, piuttosto che emarginare effettive fratture del percorso argonnentativo tracciato in sentenza, si risolvono in rilievi diretti a disvelare l' evidente fragilità della strategia criminale e processuale seguita dalla ricorrente, per altro verso emersa in modo nitido e inequivoco dal complessivo compendio probatorio. Certo il dato in fatto relativo alla scelta della ricorrente di dichiarare in querela che il verbale, rilasciatogli informalmente dal Fatelo il giorno dopo l'udienza del 10 marzo 2015, coincideva con quello parziale allegato alla stessa denunzia, emerge, senza lasciare spazi al dubbio, il dolo della calunnia, trattandosi di circostanza che, anche isolatamente considerata, in modo inequivoco lascia trasparire la scelta strategica della ricorrente di accusare volutamente giudice e colleghi pur sapendoli innocenti al fine di ostacolare il corso dell'azione esecutiva e agevolare quanto più possibile la madre nella acquisizione dei contributi MIBACT. E che questa fosse l'intenzione perseguita dall'imputata è conclusione che, del tutto coerentemente, come ritenuto in sentenza, trova conferma ( seppur non necessaria ma in ogni caso altrettanto) inequivoca nella condotta tenuta all'udienza dell'Il maggio 2015. Condotta, quest'ultima, peraltro realizzata inducendo in errore il medesimo giudice della esecuzione coinvolto nell'asserito meccanismo illecito falsamente denunziato che, ben difficilmente - laddove fosse stata effettivamente protagonista dei falsi ritenuti dalla Acco e da questi denunziati con la querela e il successivo esposto - sarebbe caduta nella erronea prospettazione della realtà processuale di riferimento offerta dall'imputata alla detta udienza dell'Il maggio 2015: aspetti, questi, che non potevano sfuggire alla ricorrente stessa, anche alla luce del ruolo professionale rivestito, laddove fosse stata effettivamente convinta della trama illecita perpetrata ai danni della madre. 4.4.3. In questa cornice, le incertezze legate alle inesattezze gestorie del relativo procedimento finiscono per assumere un contenuto di evidente indifferenza: sia perché tali da lasciare inalterate le valutazioni logiche desunte dalle altre dirimenti emergenze in fatto, decisivamente dirette a cristallizzare l'intenzione perseguita dall'imputata quale che fosse la possibile confusione legata al procedimento in questione; sia perchè aventi al più una evidente connotazione fisiologica rispetto alla contingente realtà gestoria del Tribunale di riferimento, come puntualmente messo in evidenza dalla sentenza ( fl. 29), così che, anche alla luce delle competenze professionali della ricorrente, tali emarginate incongruenze, tutt'altro che eccezionali, mai avrebbero potuto legittimare razionalmente il dubbio del congegnato meccanismo criminale posto ai danni della madre dell'imputata, debitrice esecutata.5. Considerazioni queste che valgono, infine, anche a disvelare la manifesta infondatezza dell'ultimo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti atipiche, argomentato dalla Corte proprio facendo leva sulla inconsistenza oggettiva di tali incongruenze procedimentali, rilevatesi indifferenti perché del tutto inidonee a indurre ragionevolmente la Acco a ritenere di trovarsi innanzi a una artificiosità processuale architettata ai danni della debitrice dal giudice e dai colleghi. Di qui l'inconferenza dei rilievi addotti con il ricorso, atteso che del tutto logicamente la Corte territoriale ha devalutato il rilievo da ascrivere agli elementi addotti dalla difesa a sostegno delle rivendicate attenuanti. 6. Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende , liquidata come da dispositivo. Segue anche la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parti civili costituite, anche queste determinate nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parti civili