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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2019

Cassazione n. 04230/2023

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20 ORDINANZA sul ricorso 17937/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale [OSCURATO:PERSONA] di Granitossola di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 47/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di VERBANIA, depositata il 15/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha eseguito dei lavori su un condominio: ne è derivata controversia sul compenso. [OSCURATO:PERSONA], che assisteva il condominio, ha querelato il Brocca per appropriazione indebita di alcune delle somme oggetto del contendere.

La Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione, cui il Viroletti si è formalmente opposto, ma inutilmente. 2.- Una volta chiusasi la vicenda penale, il Brocca, ritenendo di essere stato ingiustamente accusato dal Viroletti, lo ha citato in giudizio davanti al Giudice di Pace di Verbania per il risarcimento dei danni: non solo di quelli dovuti alla illegittima denuncia, ma anche per quelli conseguenti a delle minacce e delle molestie che il Viroletti avrebbe posto in essere nei suoi confronti nel corso di quella controversia. 3.-[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Verbania ha rigettato la domanda.

Ha sostanzialmente escluso il dolo della calunnia e dunque il danno da reato.

L'appello avverso tale decisione è stato dichiarato manifestamente inammissibile, ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c., con la conseguenza che il Brocca ora qui ricorre avverso la decisone di primo grado, con tre motivi, ed ulteriore memoria, di cui chiede il rigetto il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2043 c.c.

Secondo la sua tesi, innanzitutto, l'illecito civile da reato non necessariamente presuppone che si realizzino tutti gli elementi della fattispecie penale, potendo essere integrato anche da condotte che non sono penalmente tipiche ma che ricadono comunque nella previsione dell'articolo 2043 c.c.

Meglio, è la circostanza per la quale il danno non patrimoniale ormai non presuppone necessariamente un reato a far deporre a favore dell'autonomia dei due illeciti, ben potendo quello civile essere integrato da fattispecie che non corrispondono ad alcuno dei reati previsti dalla legge.

In base a tale argomento, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che la condotta del ricorrente costituiva altresì un illecito abuso del diritto e del processo, operato dal Viroletti, in particolare, con la querela prima e con l'opposizione poi.

Inoltre, anche ad ammettere la necessaria natura dolosa del reato, essa non è stata sufficientemente accertata dal giudice di merito, che ha trascurato l'esame di circostanze di fatto rilevanti, pure esse puntualmente allegate dall'attore. 5.-II secondo motivo denuncia violazione degli articoli 40 e 41 c.p..

Osserva il ricorrente che il giudice di merito ha ritenuto che, poiché il reato di calunnia è perseguibile d'ufficio, l'azione del pubblico ministero si sostituisce a quella del querelante e diventa l'unica causa del processo subito dal querelato, con la conseguenza che l'azione del querelante resta priva di efficacia causale. rm'/\ 2 Nel dire ciò, il giudice di merito non avrebbe tenuto conto della efficacia concausale della querela. 6.- Questi due motivi pongono questioni comuni e si possono considerare insieme.

Essi sono infondati.

La domanda di risarcimento è stata formulata dal ricorrente adducendo un danno da reato, ossia un danno derivante da una calunnia perpetrata ai suoi danni dal controricorrente.

Il danno da reato presuppone un reato compiuto, ossia presuppone che la condotta del danneggiante integri gli estremi di un reato.

Ora, la circostanza che il danno non patrimoniale può derivare anche da condotte che non integrano reato non significa che quando è invocato come conseguenza di un reato, debba prescindersi dall'accertare se quest'ultimo si è perfezionato in tutti i suoi elementi.

Altro è dire che il danno non patrimoniale può derivare anche da condotte che non costituiscono reato, altro è dire che si prescinde dal reato sempre, ossia che quando è invocato un reato quale causa del danno non patrimoniale, possa farsi di quest'ultimo un accertamento non penalistico: invece, il danno da reato presuppone, per l'appunto, un reato che deve sussistere in ogni suo elemento costitutivo.

Altra questione è ovviamente quella della configurabilità in astratto o in concreto di un reato: ai fini della responsabilità da reato è sufficiente che quest'ultimo sia accertato in astratto nel senso che non occorre che sia in concreto punibile o che ci sia stato un accertamento da parte del giudice penale (Cass.3371/ 2020).

Che il reato non debba essere in concreto punibile non toglie che debba comunque essere configurabile, ossia completo in ogni suo elemento costitutivo.

Il che porta a ritenere irrilevante l'eventuale abuso del processo o del diritto, fino a che, e non si vede però come, queste condotte non integrino una calunnia corrispondente alla fattispecie penale.

Se invece esse sono invocate come autonomo titolo di illecito, allora la questione è nuova, mai posta in precedenza e dunque inammissibile.

Ciò detto, il reato di calunnia è doloso: dunque perché ci sia responsabilità civile da calunnia occorre un fatto corrispondente alla fattispecie penale anche quanto all'elemento soggettivo.

Il giudice di merito ha accertato che nella condotta del Viroletti non vi era alcun dolo.

Sebbene con formula sintetica, questo accertamento è basato sulla valutazione di un fatto che il giudice di merito ha ritenuto dirimente: la circostanza che vi fosse una controversia di fatto sulla somma dovuta al ricorrente, controversia che dimostrerebbe come il querelante non era certo che la somma fosse del tutto indebita.

Ora, l'infondatezza del primo motivo, e dunque la circostanza per cui conta l'accertamento che la denuncia non era dolosa, assorbe la questione posta dal secondo motivo: se non c'è reato di calunnia- in astratto- è questione irrilevante stabilire se causalmente abbia contato di più la condotta del Viroletti o l'azione penale del pubblico ministero. 7.- Il terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c.

Il ricorrente assume di avere formulato non solo domanda di danni da calunnia, ma altresì di danni da minaccia e molestia, e di avere articolato prove anche su tali richieste. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha omesso di pronunciare.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, pur risultando che il ricorrente ha chiesto i danni sia per la calunnia che per i diversi reati di minacce e molestie, non dimostra di avere fatto appello avverso l'omessa pronuncia del Giudice di pace su questi punti.

Infatti, se avesse proposto impugnazione, il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare la censura ed emettere ordinanza di inammissibilità ex articolo 348 ter c.p.c. solo in caso di manifesta infondatezza del motivo, ossia della doglianza sulla omessa pronuncia (Cass. 4784/ 2022).

Non risulta dunque che al giudice di appello sia stata sottoposta la questione della omessa pronuncia su quella domanda.

Il ricorso va pertanto rigettato, e le spese poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 1000,00 euro oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20 ORDINANZA sul ricorso 17937/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale [OSCURATO:PERSONA] di Granitossola di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 47/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di VERBANIA, depositata il 15/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha eseguito dei lavori su un condominio: ne è derivata controversia sul compenso. [OSCURATO:PERSONA], che assisteva il condominio, ha querelato il Brocca per appropriazione indebita di alcune delle somme oggetto del contendere. La Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione, cui il Viroletti si è formalmente opposto, ma inutilmente. 2.- Una volta chiusasi la vicenda penale, il Brocca, ritenendo di essere stato ingiustamente accusato dal Viroletti, lo ha citato in giudizio davanti al Giudice di Pace di Verbania per il risarcimento dei danni: non solo di quelli dovuti alla illegittima denuncia, ma anche per quelli conseguenti a delle minacce e delle molestie che il Viroletti avrebbe posto in essere nei suoi confronti nel corso di quella controversia. 3.-[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Verbania ha rigettato la domanda. Ha sostanzialmente escluso il dolo della calunnia e dunque il danno da reato. L'appello avverso tale decisione è stato dichiarato manifestamente inammissibile, ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c., con la conseguenza che il Brocca ora qui ricorre avverso la decisone di primo grado, con tre motivi, ed ulteriore memoria, di cui chiede il rigetto il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2043 c.c. Secondo la sua tesi, innanzitutto, l'illecito civile da reato non necessariamente presuppone che si realizzino tutti gli elementi della fattispecie penale, potendo essere integrato anche da condotte che non sono penalmente tipiche ma che ricadono comunque nella previsione dell'articolo 2043 c.c. Meglio, è la circostanza per la quale il danno non patrimoniale ormai non presuppone necessariamente un reato a far deporre a favore dell'autonomia dei due illeciti, ben potendo quello civile essere integrato da fattispecie che non corrispondono ad alcuno dei reati previsti dalla legge. In base a tale argomento, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che la condotta del ricorrente costituiva altresì un illecito abuso del diritto e del processo, operato dal Viroletti, in particolare, con la querela prima e con l'opposizione poi. Inoltre, anche ad ammettere la necessaria natura dolosa del reato, essa non è stata sufficientemente accertata dal giudice di merito, che ha trascurato l'esame di circostanze di fatto rilevanti, pure esse puntualmente allegate dall'attore. 5.-II secondo motivo denuncia violazione degli articoli 40 e 41 c.p.. Osserva il ricorrente che il giudice di merito ha ritenuto che, poiché il reato di calunnia è perseguibile d'ufficio, l'azione del pubblico ministero si sostituisce a quella del querelante e diventa l'unica causa del processo subito dal querelato, con la conseguenza che l'azione del querelante resta priva di efficacia causale. rm'/\ 2 Nel dire ciò, il giudice di merito non avrebbe tenuto conto della efficacia concausale della querela. 6.- Questi due motivi pongono questioni comuni e si possono considerare insieme. Essi sono infondati. La domanda di risarcimento è stata formulata dal ricorrente adducendo un danno da reato, ossia un danno derivante da una calunnia perpetrata ai suoi danni dal controricorrente. Il danno da reato presuppone un reato compiuto, ossia presuppone che la condotta del danneggiante integri gli estremi di un reato. Ora, la circostanza che il danno non patrimoniale può derivare anche da condotte che non integrano reato non significa che quando è invocato come conseguenza di un reato, debba prescindersi dall'accertare se quest'ultimo si è perfezionato in tutti i suoi elementi. Altro è dire che il danno non patrimoniale può derivare anche da condotte che non costituiscono reato, altro è dire che si prescinde dal reato sempre, ossia che quando è invocato un reato quale causa del danno non patrimoniale, possa farsi di quest'ultimo un accertamento non penalistico: invece, il danno da reato presuppone, per l'appunto, un reato che deve sussistere in ogni suo elemento costitutivo. Altra questione è ovviamente quella della configurabilità in astratto o in concreto di un reato: ai fini della responsabilità da reato è sufficiente che quest'ultimo sia accertato in astratto nel senso che non occorre che sia in concreto punibile o che ci sia stato un accertamento da parte del giudice penale (Cass.3371/ 2020). Che il reato non debba essere in concreto punibile non toglie che debba comunque essere configurabile, ossia completo in ogni suo elemento costitutivo. Il che porta a ritenere irrilevante l'eventuale abuso del processo o del diritto, fino a che, e non si vede però come, queste condotte non integrino una calunnia corrispondente alla fattispecie penale. Se invece esse sono invocate come autonomo titolo di illecito, allora la questione è nuova, mai posta in precedenza e dunque inammissibile. Ciò detto, il reato di calunnia è doloso: dunque perché ci sia responsabilità civile da calunnia occorre un fatto corrispondente alla fattispecie penale anche quanto all'elemento soggettivo. Il giudice di merito ha accertato che nella condotta del Viroletti non vi era alcun dolo. Sebbene con formula sintetica, questo accertamento è basato sulla valutazione di un fatto che il giudice di merito ha ritenuto dirimente: la circostanza che vi fosse una controversia di fatto sulla somma dovuta al ricorrente, controversia che dimostrerebbe come il querelante non era certo che la somma fosse del tutto indebita. Ora, l'infondatezza del primo motivo, e dunque la circostanza per cui conta l'accertamento che la denuncia non era dolosa, assorbe la questione posta dal secondo motivo: se non c'è reato di calunnia- in astratto- è questione irrilevante stabilire se causalmente abbia contato di più la condotta del Viroletti o l'azione penale del pubblico ministero. 7.- Il terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. Il ricorrente assume di avere formulato non solo domanda di danni da calunnia, ma altresì di danni da minaccia e molestia, e di avere articolato prove anche su tali richieste. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha omesso di pronunciare. Il motivo è inammissibile. Infatti, pur risultando che il ricorrente ha chiesto i danni sia per la calunnia che per i diversi reati di minacce e molestie, non dimostra di avere fatto appello avverso l'omessa pronuncia del Giudice di pace su questi punti. Infatti, se avesse proposto impugnazione, il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare la censura ed emettere ordinanza di inammissibilità ex articolo 348 ter c.p.c. solo in caso di manifesta infondatezza del motivo, ossia della doglianza sulla omessa pronuncia (Cass. 4784/ 2022). Non risulta dunque che al giudice di appello sia stata sottoposta la questione della omessa pronuncia su quella domanda. Il ricorso va pertanto rigettato, e le spese poste a carico della parte soccombente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 1000,00 euro oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
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