CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 36396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 09/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dii [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato di più fatti di corruzione propria, nonchè per i reati previsti dagli artt. 326- 513 bis, 353- 353 bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando quattro motivi. 3. E' pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dall'indagato per essere stata la misura cautelare revocata il 13/03/2023.4. Alla rinuncia consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma il 28 aprile 2023.