CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 23190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 24012/2016 ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio Placidi - controricorrente - avverso la sentenza n. 692 / 201 6 della Corte d ’ appello di Lecce , depositata il 22 aprile2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Lecce ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] –dipendente del Ministero della difesa, proveniente dal personale militare e transitato nei ruoli civili perché divenuto permanentemente non idoneo al servizio militare - per il riconoscimento dell’integrale trattamento retributivo (e non già della sola indennità prevista dalla legge n. 266 del 1999) una volta decorso il termine di centocinquanta giorni previsto dal d.m. del 18 aprile 2000 entro il quale l’amministrazione era tenuta a pronunciarsi sull’istanza di passaggio nei ruoli civili; 2.la Corte terr itoriale , infatti, ha riformato la sentenza di primo grado in base quanto previsto dall’art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999 (nella formulazione in vigore al tempo dell’istanza presentata dal dipendente: 12 settembre 2007) e d a l d.m. del 18 aprile 2 002, che stabilisce per l’amministrazione il termine di centocinquanta giorni per provvedere sull’istanza. Pertanto, poiché allo scadere del centocinquantesimo giorno (10 febbraio 2008) nessuna risposta era stata formalizzata dall’amministrazione, il dipendente aveva conseguito il diritto alla corresponsione dell’integrale trattamento retributivo e, quindi, a vedersi riconoscere le differenze retributive siccome quantificate senza contestazione, maturate dalla scadenza del predetto termine sino alla stipula del contratto di lavoro, intervenuto solo in data 1 luglio 2009, in esito alla autorizzazione al transito comunicata con lettera del 15 giugno 2009. Né valevano, in contrario, le argomentazioni spese dal giudice di primo grado, in punto di distinzione fra diritto all’assunzione e costituzione del rapporto, considerato che le richiamate disposizioni condizionano il diritto al transito unicamente all’accertamento dell’idoneità psico-fisica per il transito nei ruoli civili, nella fattispecie concretamente effettuata dalla commissione medico ospedaliera;3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero della difesa articolando duemotivi, cui resiste il Romeo; 4. il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché degli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104 del 2010, in materia di silenzio assenso e di clausola contrattuale, oltre che dell’art. 14 del c.c.n.l. 1994 - 1997 in merito al contratto individuale di lavoro, oltre che violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ., atteso che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il rapporto di lavoro non poteva automaticamente costituirsi per effetto della scadenza del termine e del silenzio assenso, maturandosi esclusivamente il diritto all’assunzione, senza che possano sorgere obbligazioni a carico dell’amministrazione prima della stipulazione del contratto di lavoro, nel cui ambito esclusivamente può essere determinato il corretto inquadramento e la retribuzione; 2. con il secondo motivo il Ministero ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, in ordine all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, ai fini del transito nei ruoli civili, è sufficiente la valutazione di idoneità psico-fisica emessa dalla CMO, senza considerare che occorre superare specifiche prove attitudinali ai fini dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale, mentre il generico giudizio della CMO era funzionale unicamente alla possibilità di avanzare la domanda di transito; 3.i motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente, in quanto complessivamente intesi a censurare l’interpretazione delle pertinenti disposizioni normative adottata dalla Corte territoriale, nel senso che la corretta ermeneutica condurrebbe invece ad escludere che il transito nei ruoli civili possa perfezionarsi già solo con l’inutile scadenza del termine previsto per il pronunciamento dell’amministrazione, all’uopo risultando invece necessaria la stipula di apposito contratto, con l’individuazione della qualifica e della retribuzione, previa specifica valutazione attitudinale psicofisica (in tal modo potendosi riformulandosi il secondo motivo, inammissibilmente prospettato come censura ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1,cod. proc. civ., in relazione all’omesso esame di un fatto, invece che di violazione e falsa applicazione della norma in punto di presupposti prescritti per il transito in questione), sono infondati e vanno disattesi; 4. infatti, nel procedimento ermeneutico occorre senz’altro partire dal dato testuale, rilevando che: 1) l’art. 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, nella versione vigente all’epoca dell’istanza presentata dal Romeo ( 12 settembre 2007 ) , stabiliva che « Il personale delle Forze armate, incluso quello dell’Arma deicarabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato nonidoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia difinanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondomodalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica » ; 2) in attuazione di tale disposizione, il decreto del Ministro della difesa del 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2002, n. 113, ha stabilito, con l’art. 1, che: « 1. Il personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti areefunzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell’annessa tabella A, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. 2. Il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medicoospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull’ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell’infermità accertata».Quanto alle modalità di transito, l’art. 2 reca la seguente disciplina: «2. Modalità di transito. 1. Il transito del personale di cui all’art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto conprovvedimento del Direttore generale della Direzione generale per ilpersonale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entrotrenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo diinidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare.3. La presentazione della domanda di transito da parte del personaleinteressato sospende, per lo stesso, l’applicazione di tutte ledisposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o diavanzamento. 4. L ’ amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predettotermine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intendeaccolta. 5. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l’anzianità assoluta riferita al predettogrado, l’ anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero. 7. In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alladomanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamentoeconomico goduto all’atto del giudizio di non idoneità. 8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo diassegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all ’ atto del transito, l ’ eccedenza è attribuita sotto forma diassegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti ditrattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.»; 5. la disamina del testo del le richiamate disposizioni induce univocamente a ritenere che il transito nei ruoli civili è condizionato unicamente dalla tempestiva domanda dell’interessato e dalgiudizio di idoneità che, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero ricorrente, è affidato alla Commissione medico ospedaliera. Così chiaramente definiti a livello normativo i presupposti, è possibile ricollegare l’effetto del transito all’inutile decorso del termineprevisto per le determinazioni dell’amministrazione, che la medesima disposizione qualifica espressamente in termini di silenzio assenso (“l’istanza si intende accolta”). Tale conclusione è ulteriormente confortata dalla considerazione che le previsioni normative definiscono direttamente l’assetto e le condizioni di transito, superando eventuali dubbi sulla disponibilità del posto in pianta organica ( espressamente stabilendo che «Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero»), indicando i criteri per l’inquadramento (« nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento»), la conservazione dell’anzianità («conservando l’anzianità assoluta riferita al predetto grado, l’anzianità complessivamente maturata») e del livello retributivo (« la posizione economica acquisita»), con diritto alla salvezza dell’eventuale migliore trattamento goduto al momento del transito tramite il riconoscimento di un assegno ad personam ( « Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all ’ atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma diassegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi»). Risultano, pertanto, infondati i rilievi svolti dall’amministrazione ricorrente in ordine alla insussistenza dei presupposti per la disciplina del rapporto e la necessità di attendere la stipulazione del contratto individuale per procedere all’inquadramento professionale ed all’individuazione del trattamento retributivo del dipendente. Inoltre, argomento che assume rilievo anche sul piano della interpretazione teleologica , le disposizioni normative non configurano una vicenda di cessazione del rapporto militare con costituzione di un nuovo rapporto – ciò che evocherebbe l’opzione seguita dal primo giudice, sulla distinzione fra diritto all’assunzione ed effettiva costituzione del rapporto – be nsì lasciano intendere che il transito determini piuttosto una modifica del rapporto in essere, con l’immissione nei ruoli civili ed il nuovo inquadramento disciplinata direttamente dalla legge, come sopra ritenuto;6. soccorre, infine, a corroborare ulteriormente l’univoca lettura sin qui prospettata delle citate disposizioni, il canone ermeneutico della ragionevolezza, sul piano della interpretazione costituzionalmente orientata, non potendosi subordinare il dirittoall’integrale trattamento retributivo del dipendente all’esplicito assenso dell’amministrazione pur a fronte della sussistenza dei requisiti normativamente prescritti per il transito; infatti, nella specie, la determinazione dell’amministrazione è intervenuta ben oltre un anno dalla scadenza del termine normativamente previsto, con conseguente irragionevole sacrificio delle ragioni del dipendente rispetto all’assetto normativo delineato, che, nell’interpretazione qui adottata, consente invece un adeguato bilanciamento fra le esigenze di tutela del lavoratore ed il necessario presidio delle ragioni dell’amministrazione; 7. il ricorso va quindi respinto e, in applicazione della regola della soccombenza, il Ministero ricorrente va condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore del difensore antistatario; 8. risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, sicché non trova applicazione l’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00per esborsi e euro 2.500,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfettar