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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16885/2026

Testo disponibile della fonte

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dello Stato.– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].– controricorrenti –Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdella LOMBARDIA n. 2643/2024 depositata in data 14 ottobre 2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] notificava, nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], l’atto dicontestazione n.

T9BCO3401001, con cui l’Ufficio contestava l’omessaNumero registro generale 7849/2025Numero sezionale 4354/2026Numero di raccolta generale 16885/2026Data pubblicazione 29/05/2026presentazione del quadro RW per l’anno d’imposta 2015 ed applicava leconseguenti sanzioni.

Analogo atto (n.

T9BCO3401003) veniva notificatoalla stessa contribuente e a suo figlio, [OSCURATO:PERSONA], nella loroqualità di eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] (marito della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] padre del sig. [OSCURATO:PERSONA]).

La contestazione si riferiva, infatti,ad un portafoglio estero che, nell’anno d’imposta in esame, era cointestatoalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e al defunto coniuge [OSCURATO:PERSONA].

In data[OSCURATO:DATA_NASCITA], i contribuenti presentavano distinti atti di deduzioni difensive,aventi analogo contenuto: uno per le contestazioni mosse alla sig.raViganò in proprio (quale contitolare del portafoglio detenuto all’estero), glialtri relativi ai rilievi sollevati nei confronti suoi e del figlio Mario ClaudioSoavi nella loro qualità di eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA].

Inparticolare, con le deduzioni difensive, veniva evidenziato chel’inadempimento in questione fosse riconducibile ad una mera svista delcommercialista dei contribuenti, il quale, pur avendo predisposto i modellidi pagamento di tutte le imposte relative al portafoglio estero, avevadimenticato di inviare telematicamente i relativi quadri delle dichiarazioni(quadri RM, RT e RW).

I contribuenti, infatti, avevano puntualmente ecorrettamente versato tutte le imposte, incluse quelle dovute sui redditi dinatura finanziaria di fonte estera, così come le imposte strettamenteconnesse alla compilazione del quadro RW.

Trattandosi di violazionemeramente formale, i contribuenti avevano effettuato il ravvedimentooperoso mediante versamento in misura ridotta della sanzione base.

Congli atti di irrogazione delle sanzioni nn.

T9BIR3400026/2022, notificatoalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in proprio, e T9BIR3400027/2022, notificato alla sig.raViganò e al sig. [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del defunto sig.

GiuseppeSoavi, l’Ufficio, muovendo dal presupposto che non si trattasse diviolazioni meramente formali, rigettava le deduzioni difensive ecomminava una sanzione di euro 15.427,02 alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per leviolazioni commesse “in proprio”, quale cointestataria del conto correnteNumero registro generale 7849/2025Numero sezionale 4354/2026Numero di raccolta generale 16885/2026Data pubblicazione 29/05/2026estero, e un’altra sanzione di pari importo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e al figlioMario [OSCURATO:PERSONA] quali eredi del de cuius, per un importo totale, quindi, di euro30.854.2.

Avverso gli avvisi di accertamento, i contribuenti proponevano distintiricorsi dinanzi la C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio l’Ufficio,chiedendo la conferma del proprio operato.3.

La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 2569/2023, previa riunione deiricorsi dei contribuenti, li rigettava.4.

Contro tale sentenza proponevano appello i contribuenti dinanzi laC.g.t. 2 della Lombardia; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo ilrigetto dell’appello e la conferma della decisione di primo grado.5.

La C.g.t. adita, con sentenza n. 2643/2024, depositata in data 14ottobre 2024, accoglieva l’appello dei contribuenti, ritenendo che lamancata presentazione dei quadri della dichiarazione dei redditi (RM, RT eRW) fosse una violazione meramente formale che non impediva ilperfezionamento della procedura di ravvedimento.6.

Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.

I contribuenti hanno resistito concontroricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione degli artt. 4 e 5, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito conL. del 4 agosto 1990, n. 227, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.g.t. 2 della Lombardia non ha ritenuto che,poiché le violazioni relative all’obbligo di compilazione del Modulo RWhanno natura tributaria (così come confermato dalla circolare dell’Agenziadelle Entrate n. 9 del 30 gennaio 2002), per il perfezionamento delravvedimento, i contribuenti avrebbero dovuto versare le sanzioniNumero registro generale 7849/2025Numero sezionale 4354/2026Numero di raccolta generale 16885/2026Data pubblicazione 29/05/2026specifiche previste dall’art. 5 del D.L. 167/1990 per la mancata/ritardatacompilazione del quadro RW, contestualmente ridotte nella misura previstadall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997; in altri termini, nel caso di specierisulterebbe pacifico che la controparte ha presentato una dichiarazioneintegrativa compilando il modulo RW, senza versare le sanzioni dovute(seppure in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 D. Lgs.472/1997), e che, pertanto, il ravvedimento non potrebbe considerarsiperfezionato, con la conseguenza che le sanzioni previste perl’omessa/ritardata compilazione del quadro RW sono dovute in misurapiena.Il motivo è fondato.La sentenza impugnata ha ritenuto che la violazione commessa daicontribuenti dovesse essere inquadrata nell'ambito delle violazionimeramente formali, sulla base di due requisiti: l'assenza di un dannoerariale (essendo state versate tutte le imposte) e il mancato ostacoloall'attività accertativa.

Tale conclusione si pone in contrasto con i principipiù volte affermati da questa Corte.1.1.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 18/01/2022, n. 1324) affermache l’obbligo dichiarativo risponde alla finalità di assicurare il monitoraggiodei beni detenuti all’estero quale manifestazione del principiocostituzionale di capacità contributiva; pertanto, le relative violazioni "nonpossono essere ascritti fra le violazioni meramente formali".

L'omissionedel quadro RW, infatti, compromette la funzione di monitoraggio fiscaleche la norma intende presidiare, ledendo così l'interesse protetto.Quindi, le sanzioni previste dall'art. 5 del D.L. n. 167/1990 hanno un titoloautonomo, che trova la sua ratio nell'elusione di un obbligo dichiarativo,posto da una norma già in vigore e volto a consentire all'Amministrazioneun monitoraggio periodico delle attività finanziarie detenute all'estero; neconsegue che la violazione di detto obbligo dichiarativo è sanzionabile aNumero registro generale 7849/2025Numero sezionale 4354/2026Numero di raccolta generale 16885/2026Data pubblicazione 29/05/2026prescindere dall'accertamento di evasioni fiscali connesse alle attivitàfinanziarie detenute all'estero e non dichiarate.1.2.

Nella fattispecie in esame, la valutazione operata dal giudice dimerito, incentrata sulla trasparenza della condotta dei contribuenti esull'assenza di un danno erariale, si pone in contrasto con i principi testèdeclinati in quanto, si ripete, la norma sanziona l'inadempimentodell'obbligo di comunicazione in sé, in quanto esso solo è sufficiente apregiudicare l'attività di controllo dell'Amministrazione.

La buona fede delcontribuente o l'assenza di un'intenzione di occultamento sono irrilevantiai fini dell'imputabilità della responsabilità per la violazione in esame.Essendo la dichiarazione integrativa stata presentata ben oltre il terminedi novanta giorni dalla scadenza originaria, i contribuenti avrebberodovuto versare la sanzione proporzionale prevista dall'art. 5, comma 2,del D.L. n. 167/1990, ridotta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997;in mancanza, il ravvedimento non si è perfezionato e le sanzioni sonodovute in misura piena.2.

In conclusione, dunque, il ricorso va accolto e non essendo necessariulteriori accertamento di fatto la causa può essere decisa nel merito, aisensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigettodell’originario ricorso della società contribuente.Compensa le spese dei gradi di merito in considerazione dell’orientamentogiurisprudenziale consolidatosi successivamente alla proposizione delricorsoLe spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con conseguenterigetto dell’originario ricorso della contribuente.Compensa le spese dei gradi di merito.Numero registro generale 7849/2025Numero sezionale 4354/2026Numero di raccolta generale 16885/2026Data pubblicazione 29/05/2026Condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in € 4.300,00 oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dello Stato.– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].– controricorrenti –Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdella LOMBARDIA n. 2643/2024 depositata in data 14 ottobre 2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] notificava, nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], l’atto dicontestazione n. T9BCO3401001, con cui l’Ufficio contestava l’omessaNumero registro generale 7849/2025Numero sezionale 4354/2026Numero di raccolta generale 16885/2026Data pubblicazione 29/05/2026presentazione del quadro RW per l’anno d’imposta 2015 ed applicava leconseguenti sanzioni. Analogo atto (n. T9BCO3401003) veniva notificatoalla stessa contribuente e a suo figlio, [OSCURATO:PERSONA], nella loroqualità di eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] (marito della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] padre del sig. [OSCURATO:PERSONA]). La contestazione si riferiva, infatti,ad un portafoglio estero che, nell’anno d’imposta in esame, era cointestatoalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e al defunto coniuge [OSCURATO:PERSONA]. In data[OSCURATO:DATA_NASCITA], i contribuenti presentavano distinti atti di deduzioni difensive,aventi analogo contenuto: uno per le contestazioni mosse alla sig.raViganò in proprio (quale contitolare del portafoglio detenuto all’estero), glialtri relativi ai rilievi sollevati nei confronti suoi e del figlio Mario ClaudioSoavi nella loro qualità di eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA]. Inparticolare, con le deduzioni difensive, veniva evidenziato chel’inadempimento in questione fosse riconducibile ad una mera svista delcommercialista dei contribuenti, il quale, pur avendo predisposto i modellidi pagamento di tutte le imposte relative al portafoglio estero, avevadimenticato di inviare telematicamente i relativi quadri delle dichiarazioni(quadri RM, RT e RW). I contribuenti, infatti, avevano puntualmente ecorrettamente versato tutte le imposte, incluse quelle dovute sui redditi dinatura finanziaria di fonte estera, così come le imposte strettamenteconnesse alla compilazione del quadro RW. Trattandosi di violazionemeramente formale, i contribuenti avevano effettuato il ravvedimentooperoso mediante versamento in misura ridotta della sanzione base. Congli atti di irrogazione delle sanzioni nn. T9BIR3400026/2022, notificatoalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in proprio, e T9BIR3400027/2022, notificato alla sig.raViganò e al sig. [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del defunto sig. GiuseppeSoavi, l’Ufficio, muovendo dal presupposto che non si trattasse diviolazioni meramente formali, rigettava le deduzioni difensive ecomminava una sanzione di euro 15.427,02 alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per leviolazioni commesse “in proprio”, quale cointestataria del conto correnteNumero registro generale 7849/2025Numero sezionale 4354/2026Numero di raccolta generale 16885/2026Data pubblicazione 29/05/2026estero, e un’altra sanzione di pari importo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e al figlioMario [OSCURATO:PERSONA] quali eredi del de cuius, per un importo totale, quindi, di euro30.854.2. Avverso gli avvisi di accertamento, i contribuenti proponevano distintiricorsi dinanzi la C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio l’Ufficio,chiedendo la conferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 2569/2023, previa riunione deiricorsi dei contribuenti, li rigettava.4. Contro tale sentenza proponevano appello i contribuenti dinanzi laC.g.t. 2 della Lombardia; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo ilrigetto dell’appello e la conferma della decisione di primo grado.5. La C.g.t. adita, con sentenza n. 2643/2024, depositata in data 14ottobre 2024, accoglieva l’appello dei contribuenti, ritenendo che lamancata presentazione dei quadri della dichiarazione dei redditi (RM, RT eRW) fosse una violazione meramente formale che non impediva ilperfezionamento della procedura di ravvedimento.6. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo. I contribuenti hanno resistito concontroricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione degli artt. 4 e 5, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito conL. del 4 agosto 1990, n. 227, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.g.t. 2 della Lombardia non ha ritenuto che,poiché le violazioni relative all’obbligo di compilazione del Modulo RWhanno natura tributaria (così come confermato dalla circolare dell’Agenziadelle Entrate n. 9 del 30 gennaio 2002), per il perfezionamento delravvedimento, i contribuenti avrebbero dovuto versare le sanzioniNumero registro generale 7849/2025Numero sezionale 4354/2026Numero di raccolta generale 16885/2026Data pubblicazione 29/05/2026specifiche previste dall’art. 5 del D.L. 167/1990 per la mancata/ritardatacompilazione del quadro RW, contestualmente ridotte nella misura previstadall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997; in altri termini, nel caso di specierisulterebbe pacifico che la controparte ha presentato una dichiarazioneintegrativa compilando il modulo RW, senza versare le sanzioni dovute(seppure in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 D. Lgs.472/1997), e che, pertanto, il ravvedimento non potrebbe considerarsiperfezionato, con la conseguenza che le sanzioni previste perl’omessa/ritardata compilazione del quadro RW sono dovute in misurapiena.Il motivo è fondato.La sentenza impugnata ha ritenuto che la violazione commessa daicontribuenti dovesse essere inquadrata nell'ambito delle violazionimeramente formali, sulla base di due requisiti: l'assenza di un dannoerariale (essendo state versate tutte le imposte) e il mancato ostacoloall'attività accertativa. Tale conclusione si pone in contrasto con i principipiù volte affermati da questa Corte.1.1. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 18/01/2022, n. 1324) affermache l’obbligo dichiarativo risponde alla finalità di assicurare il monitoraggiodei beni detenuti all’estero quale manifestazione del principiocostituzionale di capacità contributiva; pertanto, le relative violazioni "nonpossono essere ascritti fra le violazioni meramente formali". L'omissionedel quadro RW, infatti, compromette la funzione di monitoraggio fiscaleche la norma intende presidiare, ledendo così l'interesse protetto.Quindi, le sanzioni previste dall'art. 5 del D.L. n. 167/1990 hanno un titoloautonomo, che trova la sua ratio nell'elusione di un obbligo dichiarativo,posto da una norma già in vigore e volto a consentire all'Amministrazioneun monitoraggio periodico delle attività finanziarie detenute all'estero; neconsegue che la violazione di detto obbligo dichiarativo è sanzionabile aNumero registro generale 7849/2025Numero sezionale 4354/2026Numero di raccolta generale 16885/2026Data pubblicazione 29/05/2026prescindere dall'accertamento di evasioni fiscali connesse alle attivitàfinanziarie detenute all'estero e non dichiarate.1.2. Nella fattispecie in esame, la valutazione operata dal giudice dimerito, incentrata sulla trasparenza della condotta dei contribuenti esull'assenza di un danno erariale, si pone in contrasto con i principi testèdeclinati in quanto, si ripete, la norma sanziona l'inadempimentodell'obbligo di comunicazione in sé, in quanto esso solo è sufficiente apregiudicare l'attività di controllo dell'Amministrazione. La buona fede delcontribuente o l'assenza di un'intenzione di occultamento sono irrilevantiai fini dell'imputabilità della responsabilità per la violazione in esame.Essendo la dichiarazione integrativa stata presentata ben oltre il terminedi novanta giorni dalla scadenza originaria, i contribuenti avrebberodovuto versare la sanzione proporzionale prevista dall'art. 5, comma 2,del D.L. n. 167/1990, ridotta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997;in mancanza, il ravvedimento non si è perfezionato e le sanzioni sonodovute in misura piena.2. In conclusione, dunque, il ricorso va accolto e non essendo necessariulteriori accertamento di fatto la causa può essere decisa nel merito, aisensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigettodell’originario ricorso della società contribuente.Compensa le spese dei gradi di merito in considerazione dell’orientamentogiurisprudenziale consolidatosi successivamente alla proposizione delricorsoLe spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con conseguenterigetto dell’originario ricorso della contribuente.Compensa le spese dei gradi di merito.Numero registro generale 7849/2025Numero sezionale 4354/2026Numero di raccolta generale 16885/2026Data pubblicazione 29/05/2026Condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in € 4.300,00 oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 16885/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris