CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08640/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del Ministro in carica;rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrenti-nei confronti diCA.[OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore delegato e legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata edifesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlbaNumero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/2026Torrese, in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente-nonché diRoma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore; rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura rilasciata su foglioseparato da intendersi apposta in calce al controricorso; condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 8055/2022 della CORTE d’APPELLOdi ROMA, pubblicata e notificata in data 13 dicembre 2022;udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con citazione notificata il 10 aprile 2014, [OSCURATO:SOCIETA]. convennein giudizio, davanti al Tribunale di Roma, lo Stato italiano, il Ministerodell’Interno, la Regione Lazio e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che:- in data 27 novembre 2003, aveva acquistato per atto pubbliconotarile, verso un corrispettivo di euro 6.850.000, un compendioimmobiliare dismesso di circa 19.000 m/q, ubicato in Roma, ViaPrenestina 913, per farne oggetto di un programma di recupero eriqualificazione elaborato da [OSCURATO:PERSONA] in funzione dellarealizzazione di alloggi abitativi;- a partire dal 27 marzo 2009, l’immobile era stato abusivamenteinvaso da circa 400 occupanti, molti dei quali appartenenti a nucleifamiliari con minori;- dopo che essa società aveva sporto denuncia penale e presentatoistanza di sequestro preventivo alla Procura della Repubblica, ilPaolo Spaziani est.Numero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/2026Pubblico Ministero, in data 11 luglio 2009, aveva emesso il relativoprovvedimento, che era stato convalidato dal Giudice per le IndaginiPreliminari il successivo 14 luglio;- per l’esecuzione del provvedimento l’autorità giudiziaria avevaindividuato il [OSCURATO:PERSONA] per l’Ordine e la [OSCURATO:PERSONA](CPOSP), organo ausiliario di consulenza del Prefetto nell’esercizio delle- questo organo amministrativo, peraltro, era rimasto inerte,omettendo di autorizzare lo sgombero per mancanza di soluzionialloggiative alternative da offrire agli occupanti.Sulla base di queste deduzioni – ed assumendo altresì che l’inerziadella pubblica amministrazione nel dare esecuzione allo sgombero leaveva cagionato pregiudizi patrimoniali di rilievo, derivanti dalla lesionedel diritto di proprietà e di quello all’iniziativa economica privata –[OSCURATO:SOCIETA]. domandò pertanto che le amministrazioni convenutefossero condannate a risarcirle il danno subìto.Si costituirono in giudizio lo Stato italiano, il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizionedel giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e, nelmerito, resistendo alla domanda.Restò contumace la Regione Lazio.2. Il Tribunale di Roma, esperita una consulenza tecnica d’ufficio,con sentenza n. 13719/2018, rigettata l’eccezione pregiudiziale di ritoe dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e dellaRegione Lazio, accolse la domanda risarcitoria nei confronti dello Statoitaliano e del Ministero dell’Interno, che condannò al pagamento, infavore di [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo risarcitorio, della complessiva somma diEuro 27.914.635,84, oltre interessi.[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/20263. La decisione del Tribunale è stata integralmente confermatadalla Corte d’appello capitolina che, con sentenza 13 dicembre 2022,n. 8055, ha rigettato l’appello delle amministrazioni statali.4. Queste ultime hanno dunque proposto ricorso per cassazione,sulla base di sei motivi.Hanno risposto con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].Non ha svolto difese la Regione Lazio, già contumace nei gradi dimerito.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..Con atto depositato il 13 gennaio 2026 le amministrazioni statalihanno dichiarato di rinunciare al secondo motivo di ricorso, con cui erastata dedotta la responsabilità esclusiva (o comunque prevalente) diRoma Capitale per il mancato sgombero dell’immobile; alla rinuncia haaderito [OSCURATO:PERSONA] che ha convenuto anche sull’integralecompensazione delle spese del giudizio di cassazione concernenti ilrelativo rapporto processuale.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va dichiarato estinto, per rinuncia, il giudizio di cassazione,limitatamente al rapporto processuale vertente tra lo Stato italiano e ilMinistero dell’Interno, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro.Infatti, la rinuncia depositata il 13 gennaio 2026 dalleamministrazioni statali, con l’adesione di quella comunale, soddisfa irequisiti di cui all’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, anorma dell’art. 391 cod. proc. civ., sussistono le condizioni perPaolo Spaziani est.Numero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione limitatamente alrapporto processuale in esame, senza che debba d’altra parteprovedersi sulle relative spese (arg. ex art.391, ultimo comma, cod.proc. civ.).2.1. Passando ai motivi di ricorso non rinunciati, tutti attinenti alrapporto processuale tra le amministrazioni statali e [OSCURATO:SOCIETA]., conil primo motivo viene denunciata “Violazione degli artt. 7, comma 1,30, comma 2, D.Lgs. n.104/2010 (c.p.a.), dell’art. 386 c.p.c., erroneitàdella sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di difetto digiurisdizione del giudice ordinario, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 1 c.p.c.”.È censurata la statuizione di rigetto dell’eccezione pregiudiziale dirito di difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti delgiudice amministravo.Le amministrazioni statali deducono che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe«proposto una domanda di risarcimento del danno derivantedall’operato asseritamente illegittimo della pubblica amministrazioneche non avrebbe portato ad esecuzione - mediante attività prima ditutto provvedimentale e, in seguito, anche materiale - il decreto disequestro dell’immobile abusivamente occupato disposto dal Giudicepenale».Il petitum sostanziale atterrebbe dunque al risarcimento di undanno posto in rapporto di causalità diretta con l’illegittimo (o ilmancato) esercizio del potere autoritativo discrezionale e nonderivante da meri “comportamenti”.Si farebbe pertanto questione di meri interessi legittimi del privato,così rientrandosi nella giurisdizione generale di legittimità del giudiceamministrativo (art.7 c.p.a.) cui potrebbe essere chiesta anche laPaolo Spaziani est.Numero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/2026condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimoesercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quellaobbligatoria (art.30, comma 2, c.p.a.).2.1.1. Il motivo è infondato.Preliminarmente, va rammentato che, ai sensi dell’art. 374, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., le Sezioni semplici della Corte dicassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggettodel ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle SezioniUnite, quando queste ultime si siano già espresse sulla medesimaquestione, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul puntochiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare unaguida orientativa per le Sezioni semplici (in termini, Cass. 17/03/2025,n. 7152; più in generale, Cass., Sez. Un., 19/01/2022, n. 1599).Orbene, la questione relativa all’individuazione del giudice munitodi giurisdizione in ordine alla domanda con cui un privato chiede lacondanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei dannipatiti in conseguenza dell’omesso sgombero di un immobileabusivamente occupato, è stata già affrontata e risolta dalle SezioniUnite, le quali hanno statuito che la giurisdizione spetta al giudiceordinario; ciò, in quanto viene in rilievo un diritto soggettivo nei cuiconfronti la pubblica amministrazione deve esercitare un’attivitàvincolata, quale la predisposizione di misure di intervento finalizzate atutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e a metter fine ad unasituazione illecita, dovendosi in tal caso verificare soltanto sesussistano i presupposti determinati dalla legge per l’adozione dimisure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizionidate sia consentito discorrere di potere autoritativo correlatoPaolo Spaziani est.Numero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/2026all’esercizio di scelte di natura discrezionale (Cass., Sez. Un.,16/03/2023, n. 7737).Alla luce dell’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite, devedunque escludersi che nella fattispecie vengano in rilievo posizioni diinteresse legittimo di cui può invocarsi la tutela nell’ambito dellagiurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo,restando invece devoluta la domanda risarcitoria alla giurisdizioneordinaria.Il primo motivo va, dunque, rigettato.2.2. Con il terzo motivo viene denunciata “Violazione dell’art. 2043cod. civ., dell’art. 11 del D.L. n. 14/2017, conv. in L. n. 48/2017;dell’art. 14 D.Lgs. n. 300/1999, dell’art. 2 R.D. n. 773/1931 (TULPS),dell’art. 20 Legge n. 121 del 1981, dell’art. 12, comma 6, Legge 12luglio 1991, n. 203, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.Viene censurata la sentenza impugnata per avere affermato laresponsabilità del Ministero dell’Interno per i danni subìti da CA.SA.s.r.l. in conseguenza del mancato sgombero.Le amministrazioni ricorrenti si dolgono, in particolare, che ilgiudice del merito abbia ritenuto sussistente la responsabilità delMinistero dell’Interno, sull’assunto che l’omessa esecuzione dell’attivitàfinalizzata allo sgombero costituisse un atto omissivo illecito, perviolazione dell’obbligo generale gravante su detto Ministero di garantirel’ordine e la sicurezza pubblica (art. 1 legge n. 121 del 1981) nonché,specialmente, dell’obbligo particolare di dare esecuzione alprovvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.Sostengono che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto deldisposto di cui all’art.11 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, il quale avrebbe operatoPaolo Spaziani est.Numero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/2026una “procedimentalizzazione” dell’attività da porre in essere in caso diesecuzione di un provvedimento di rilascio di un immobile occupato,esaltando la natura discrezionale dei poteri autoritativi giàprecedentemente facenti capo al [OSCURATO:PERSONA] per l’Ordine e laSicurezza Pubblica.2.2.1. Il motivo è infondato.2.2.1.a. Questa Corte ha già affermato – e qui va ribadito – chenon rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazionestabilire se dare o meno attuazione ad un provvedimento dell’autoritàgiudiziaria – a maggior ragione quando lo stesso abbia ad oggetto latutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU – e cheal contrario, l’inosservanza, da parte dell’autorità amministrativa, deldovere, costituente espressione dello Stato di diritto, di apprestare imezzi per l’attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari integra unacondotta colposa generatrice di responsabilità; pertanto, costituiscesenz’altro atto illecito colposo di natura omissiva, come tale fonte diresponsabilità ex art. 2043 cod. civ., la condotta dell’amministrazionedell’Interno che, a fronte dell’ordine di sgombero di un immobileabusivamente occupato vi aut clam, trascuri per anni di dare attuazioneal provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgomberoimpartito dalla Procura della Repubblica (Cass. 4/10/2018, n. 24198;Cass.28/08/2025, n. 24053).2.2.1.b. Il principio generale per cui nell’ordinamento di uno Statodi diritto, quale è appunto lo Stato Italiano, l’obbligo di dare esecuzioneai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, di modo che il suoinadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessarioad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fattoche è, di per sé, fonte di responsabilità della pubblica amministrazionePaolo Spaziani est.Numero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/2026obbligata, senza necessità per il danneggiato di provare il dolo o lacolpa del personale di volta in volta intervenuto (principio affermatodalle Sezioni Unite di questa Corte sin da epoca risalente: cfr. Cass.,Sez. Un., n.2299/1962; n.2478/1988; n.5233/1998) non ècontraddetto, nella specifica materia dell’esecuzione dei provvedimentifinalizzati alla liberazione o al rilascio degli immobili abusivamenteoccupati, dalla disciplina posta dall’art. 11 del decreto-legge 20febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile2017, n.48; disciplina, peraltro, modificata con il decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1°dicembre 2018 n. 132, che ne ha previsto l’applicazione anche allecontroversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data dientrata in vigore della legge di conversione (art.31-ter).Invero, come già si è rilevato da questa Corte (Cass.n.24053/2025, cit.) l’art. 11, nella prima formulazione, prevedeva (alcomma 1) che «il Prefetto, nella determinazione delle modalitàesecutive di provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] concernentioccupazioni arbitrarie di immobili, nell’esercizio delle funzioni di cuiall’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito ilComitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposizioniper prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, ilpericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e perassicurare il concorso della Forza pubblica all’esecuzione diprovvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] concernenti i medesimiimmobili».Il capoverso dell’articolo in esame stabiliva poi che «Le disposizionidi cui al comma 1 definiscono l’impiego della Forza pubblica perl'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che,[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/2026ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagioeconomico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e dellasicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischiper l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietaridegli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ognicaso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali».La norma – che si applicava alle sole fattispecie integranti il reatodi cui all’art.633 cod. pen. – non prevedeva alcuna discrezionalità dellapubblica amministrazione obbligata a dare esecuzione alprovvedimento giurisdizionale, ma fissava dei criteri di prioritàtemporale e di cautela nell’esercizio di detta funzione esecutiva,rivelatisi peraltro non idonei ad assicurare tempestività all’esecuzionedegli sgomberi, con conseguente protrarsi delle occupazioni abusive.Il legislatore è dunque nuovamente intervenuto, nel 2018, sullamateria, riscrivendo la disciplina, sia dal punto di vista degli interventidi prevenzione, che sul piano delle competenze prefettizienell’esecuzione degli sgomberi.In particolare, quanto a quest’ultimi, l’art. 11, nella nuovaformulazione, definisce l’iter procedimentale che deve essere seguitodal Prefetto quando viene richiesto l’intervento della forza pubblica perl’esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili abusivamenteoccupati da cui possa derivare il pericolo di turbative per l’ordine e lasicurezza, stabilendo tempistiche precise per la conclusione delleoperazioni.La norma, inoltre, riconosce il diritto del proprietario allaliquidazione di un’indennità onnicomprensiva per il mancato godimentodel bene, da liquidarsi secondo criteri equitativi che tengano conto dellostato dell’immobile, della sua destinazione, della durataPaolo Spaziani est.Numero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’occupazione e dell’eventuale fatto colposo del proprietario nel nonavere impedito l'occupazione.In definitiva, esclusa ogni discrezionalità, anche eminentementetecnica, dell’attività ammnistrativa e ribadita l’obbligatorietà dellatempestiva esecuzione del provvedimento emesso da quellagiurisdizionale, il motivo in esame va rigettato.2.3. Con il quarto motivo viene denunciata “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2043 cod. civ., dell’art. 41 Cost., dell’art. 1,dell’art. 6, e dell’art. 1 Prot. 1, CEDU, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.”.La sentenza impugnata è censurata per avere affermato laresponsabilità dello Stato italiano, rappresentato in giudizio dallaPresidenza del Consiglio dei Ministri, per i danni subìti da [OSCURATO:SOCIETA]in conseguenza del mancato sgombero.È contestata, in particolare, l’imputazione alla Presidenza delConsiglio, asseritamente priva di competenza in materia di sgomberi diimmobili abusivamente occupati, del danno ingiusto costituito dallalesione dei diritti di proprietà, di iniziativa economica privata, diaccesso al giudice e all’effettività della tutela giurisdizionale, tutelatidalla Convenzione EDU (art. 6 Convenzione e art.1 del Primo protocolloaddizionale) e dalla Costituzione italiana (art.41).Viene sostenuto che lo Stato italiano non sarebbe titolaredell’obbligo giuridico di garanzia diretto ad imporre lo svolgimento diuna attività atta ad impedire un atto illecito altrui (quale l’occupazioneabusiva di immobili) o ad interromperne la permanenza.Si osserva, poi, che le norme della Convenzione EDU,nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo (vengono citate,in particolare, le sentenze 27 marzo 2008, Subchovoy c. Russia, 21Paolo Spaziani est.Numero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/2026febbraio 2011, Majakariov c. Russia, e 24 aprile 2012, Yordanova c.Bulgaria) tutelano anche i diritti fondamentali degli occupanti abusivi –specie se si tratti di soggetti vulnerabili, come le persone minori d’età– contro gli sgomberi disposti senza correlativa offerta di soluzioniabitative alternative o comunque di misure economiche e sociali disostegno.2.3.1. Il motivo è infondato.2.3.1.a. Come questa Corte ha già osservato (Cass. n.24198/2018, cit.), l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionalicostituisce un corollario ineludibile del diritto di accesso ad un Tribunalesancito dall’art. 6 della Convenzione EDU, il quale diverrebbe «illusoriose gli stati membri permettessero che una decisione giudiziariadefinitiva e vincolante restasse lettera morta. L’esecuzione di unasentenza, di qualunque giurisdizione, deve essere considerata comefacente parte integrante del “processo” ai sensi dell’art. 6 CEDU» (cfr.,in tal senso, Corte EDU 5/06/2007, Delle Cave c. Italia, in causa14626/03, e già Corte EDU 19/03/1997, Homsby c. Grecia).Da questi principi deriva l’obbligo per gli Stati contraenti diassicurare che ciascun diritto esercitato e giudizialmente tutelato trovila sua effettiva realizzazione, nonché di attuare un sistema chegarantisca l’esecuzione delle decisioni giudiziarie definitive tra personeprivate (Corte EDU, 7/06/2005, Fouklev c. Ucraina, in causa71186/01).[OSCURATO:PERSONA], infatti, possono essere considerati responsabili per quantoriguarda l’esecuzione di una sentenza da parte di una persona di dirittoprivato se le autorità pubbliche implicate nelle procedure di esecuzionenon danno prova della diligenza richiesta o se impediscono l’esecuzione(Corte EDU [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sekul c. Croazia).[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/2026È, dunque, evidente che qualsiasi interpretazione dell’ordinamentointerno che lasciasse alla pubblica amministrazione la scelta se dare onon dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali sarebbe, per ciòsolo, contrastante con l’art. 6 della Convenzione EDU e, di rimbalzo,con l’art. 6 Trattato UE, che ha riconosciuto ai precetti convenzionali ilvalore di princìpi fondamentali dell’ordinamento unionale.2.3.1.b. Nell’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario cui lapubblica amministrazione è chiamata a dare attuazione sia statoemanato a tutela di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzioneo dalla Convenzione EDU, l’obbligo della pubblica amministrazione didarvi esecuzione costituisce, poi, un obbligo “rafforzato” (cfr., ancora,la citata Cass. n.24198/2018), in quanto la sua violazione non soloespone il funzionario e l’amministrazione di appartenenza aresponsabilità verso il singolo secondo le regole della lex Aquilia, maespone altresì lo Stato nel suo complesso all’obbligo di riparazioneverso i titolari dei diritti lesi, per mancato apprestamento di adeguatatutela a quei diritti.Nel caso di specie, non essendo controverso che il provvedimentogiurisdizionale era stato emesso in funzione del sequestro e dellaconseguente liberazione dell’immobile (e, dunque, a tutela di dirittiprotetti dall’art. 1 del primo [OSCURATO:PERSONA] CEDU e dall’art.41della Costituzione) e che l’organo amministrativo deputatoall’attuazione dello sgombero aveva omesso di provedere in tal senso,restando inerte sine die, non vi è dubbio in ordine all’imputabilità alloStato italiano del danno ingiusto consistente nella lesione del diritto diproprietà e del diritto di iniziativa economica privata (oltre che di quelloall’effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 6 CEDU) conPaolo Spaziani est.Numero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/2026conseguente responsabilità risarcitoria per le implicazionipregiudizievoli di tale lesione.Anche il quarto motivo, pertanto, deve essere rigettato.2.4. Con il quinto motivo viene denunciata “Nullità della sentenzaper contraddittorietà assoluta della motivazione, violazionedell’art.132, comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp att. c.p.c., dell’art. 111,comma 6, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”.La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui avrebbedesunto argomenti a conferma della responsabilità della Presidenza delConsiglio dei Ministri dal rilievo che “nello stabile è stato installatoanche un museo, il Museo dell’Altro e dell’Altrove MAAM” (pag.15).Avuto riguardo alla circostanza che il museo sarebbe statorealizzato con il beneplacito e la tolleranza del Comune di Roma, ilrilievo del giudice d’appello si porrebbe in insanabile contraddizionecon quanto precedentemente affermato alla pag.11 della stessasentenza, ove è contenuto l’opposto rilievo secondo cui le vicendeprospettate dalle amministrazioni statali a fondamento della dedottaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero “del tutto prive di efficaciacausale diretta nella produzione del danno lamentato dall’attrice”.2.4.1. Il motivo è manifestamente infondato.Non si verte, infatti, in presenza di due affermazioniirriducibilmente contraddittorie, l’una volta a negare, l’altra volta adaffermare la rilevanza causale del contegno di [OSCURATO:PERSONA], attesoche il rilievo circa l’apertura del museo è stato formulato soltanto persottolineare l’attuale permanenza dell’occupazione e, dunque, laperdurante inerzia dell’amministrazione deputata all’esecuzione delprovvedimento di sgombero.Anche il quinto motivo, pertanto, deve essere rigettato.[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/20262.5. Con il sesto motivo viene denunciata la “Violazione dell’art.1227 cod. civ., dell’art. 321 c.p.p. e dell’art. 150 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.La sentenza impugnata è censurata per avere escluso il concorrentefatto colposo della società danneggiata nella produzione del danno.Le amministrazioni ricorrenti sostengono: a) che la tempestivadenuncia penale posta in essere dalla danneggiata unitamenteall’istanza di sequestro preventivo non avrebbe dovuto essereconsiderata dal giudice del merito in funzione dell’esclusione delconcorso colposo, trattandosi di un istituto che non ha come finalitàtipica la restituzione dell’immobile al legittimo proprietario; b) che, alcontrario, verrebbe in rilievo, in funzione dell’accertamento delconcorso di colpa, la mancata impugnazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,delle determinazioni assunte dal [OSCURATO:PERSONA] per l’Ordine e laSicurezza Pubblica (CPOSP), intese a differire l’esecuzione dellosgombero; c) che, infine, per andare esente da una colpa concorrente,la danneggiata avrebbe dovuto adire il giudice civile, citando in giudiziopossessorio o petitorio gli occupanti dell’immobile, quand’anche nonidentificati, per pubblici proclami.2.5.1. Il motivo è infondato.2.5.1.a. In primo luogo va precisato che, al di là della formaleprospettazione, non viene in rilievo la deduzione della sussistenza diun fatto colposo della danneggiata che, ai sensi dell’art.1227, primocomma, cod. civ., avrebbe concorso a cagionare l’evento di dannocostituito dall’illegittima occupazione dell’immobile, bensì la deduzione,in via di eccezione, dell’inosservanza, da parte della danneggiatamedesima, del dovere di evitare o di non aggravare le conseguenzePaolo Spaziani est.Numero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/2026pregiudizievoli di tale evento, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma,cod. civ..2.5.1.b. Ciò precisato, va rammentato che questo dovere trovafondamento nel canone di buona fede oggettiva, che impone bensì alcreditore o danneggiato di salvaguardare l’utilità della controparte, manei limiti del proprio apprezzabile sacrificio, personale od economico;limiti che sarebbero violati se, per adempiere a tale dovere, siimponesse al danneggiato di compiere una attività gravosa o rischiosa,quale l’introduzione di un processo, civile o amministrativo che sia(Cass. 27/06/2007, n. 14853; Cass. 5/10/2018, n. 24522; Cass.8/02/2019, n. 3797).2.5.1.c. Si consideri, inoltre, che, nondimeno, [OSCURATO:SOCIETA]. non erarestata inerte in seguito all’illecita occupazione del suo immobile, maaveva tempestivamente denunciato tale occupazione all’autoritàgiudiziaria, ricevendone tutela mediante l’emanazione del decreto disequestro penale, poi restato non attuato per omissione imputabile acolpevole inerzia dell’organo amministrativo a ciò deputato.In proposito, va condiviso il rilievo della Corte d’appello (pag. 16della sentenza impugnata), secondo cui non può ritenersi in colpa ilcittadino che, adìta con apparente successo una via di tutela apprestatadall’ordinamento, non abbia insistito con altri rimedi.3. In definitiva, il ricorso proposto dallo Stato italiano e dalMinistero dell’Interno nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. vacomplessivamente rigettato.Le spese del rapporto processuale intercorso tra le predetteamministrazioni e [OSCURATO:SOCIETA]. seguono la soccombenza e vannoliquidate come da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 4189/2023Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8640/2026Data pubblicazione 07/04/2026Non occorre attestare la sussistenza dei presupposti processuali dicui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto; ciò, in quanto leAmministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo dellaprenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte etasse che gravano sul processo (Cass., Sez. Un., n.4315 del 2020). P.Q.MLa Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazionelimitatamente al rapporto processuale intercorso tra lo Stato italiano eil Ministero dell’Interno, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro.Rigetta il ricorso proposto dallo Stato italiano e dal Ministerodell’Interno nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]Condanna le amministrazioni ricorrenti a rimborsare a [OSCURATO:SOCIETA]le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapportoprocessuale, che liquida in Euro 26.000,00 per compensi, oltre esborsiliquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLina RubinoPaolo Spaziani est.