CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 19959/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che sia il primo che il secondo motivo (sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e sul trattamento sanzionatorio) sono costituiti da formule 'di stile', totalmente generiche, espressione di una tecnica redazionale utilizzabile per qualunque ricorso, e quindi del tutto priva di specificità, perché non riferita al caso concreto; rilevato, pertanto, che, mancando in radice la specificità dei motivi addotti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il C nsiglier