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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 agosto 2026

Cassazione n. 24466/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 9974/2025Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 24466/2026Data pubblicazione 05/08/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROIl Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],delegata dal Presidente di Area alla formulazione delle proposte ex 380 bis cod.proc. civ.,sul ricorso iscritto al n. 9974/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitalep.e.c. come da Registri di Giustizia;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoAngelo Russo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;-controricorrente-nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente edisgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, Emanuele DeRose ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri diGiustizia;-controricorrente-avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, pubblicato il 31.03.2025R.G.N. 865/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso.Numero registro generale 9974/2025Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 24466/2026Data pubblicazione 05/08/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.152,50 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione, con particolare riferimento al controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in favoredel difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 4 agosto 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 9974/2025Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 24466/2026Data pubblicazione 05/08/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROIl Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],delegata dal Presidente di Area alla formulazione delle proposte ex 380 bis cod.proc. civ.,sul ricorso iscritto al n. 9974/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitalep.e.c. come da Registri di Giustizia;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoAngelo Russo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;-controricorrente-nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente edisgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, Emanuele DeRose ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri diGiustizia;-controricorrente-avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, pubblicato il 31.03.2025R.G.N. 865/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso.Numero registro generale 9974/2025Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 24466/2026Data pubblicazione 05/08/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.152,50 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione, con particolare riferimento al controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in favoredel difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 4 agosto 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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