Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 174/1986
ECLI:IT:COST:1986:174
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ricorso notificato il 16 ottobre 1985, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha proposto impugnazione in via principale
avverso la legge della Regione Valle d'Aosta - approvata il 3 luglio e
riapprovata il 26 settembre 1985 - in tema di "Intervento straordinario
per l'acquisto di beni patrimoniali"; e ciò, per asserito contrasto
con gli artt. 43 e 97 della Costituzione, nonché con l'art. 2 del
rispettivo Statuto speciale, "in relazione al principio della certezza
del diritto".
Il ricorrente deduce, infatti, che la legge impugnata non
individuerebbe né consentirebbe di individuare la "natura" dei beni in
questione, il che appunto verrebbe a contraddire il principio della
certezza; ed ometterebbe altresì di indicare i "fini di utilità
generale" così perseguiti, in congiunta violazione degli artt. 43 e 97
Cost..
2. - Si è costituita la Regione Valle d'Aosta, contestando la
fondatezza del ricorso.
In particolare, la resistente ha eccepito che gli artt. 1 e 2 del
provvedimento legislativo in questione (il secondo attraverso il rinvio
alla precedente legge regionale n. 66 del 1979) consentirebbero in
realtà di stabilire la natura dei beni di cui si autorizza l'acquisto;
mentre la puntuale individuazione di tali beni sarebbe correttamente
demandata, dallo stesso art. 2, alla successiva attività
amministrativa. D'altra parte, sarebbe ultronea ed anomala
l'indicazione legislativa degli specifici scopi assegnati al divisato
ampliamento della proprietà della Regione; laddove il temuto utilizzo
dei beni in giudicato di acquisto per fini non di generale utilità
risulterebbe contraddetto dalla dichiarata finalità di incremento del
patrimonio regionale e dall'implicita destinazione di ogni componente
del patrimonio medesimo ad obiettivi rientranti nell'ambito delle
competenze spettanti alla Valle.
Comunque, i parametri di riferimento non sarebbero pertinenti alla
fattispecie: l'art. 43 Cost., in quanto non riguardante gli acquisti
incrementativi del patrimonio di enti pubblici; l'art. 97 Cost.,
perché il buon andamento dell'amministrazione non verrebbe in alcun
modo compromesso dalla denunciata disciplina; l'art. 2 dello Statuto,
dal momento che il "principio della certezza del diritto" tenderebbe
unicamente a rendere "sicuro" il soggetto privato circa le norme di
legge applicabili dal giudice nei suoi confronti.
3. - In vista della pubblica udienza, la difesa della Regione ha
poi depositato una memoria, sostenendo in particolar modo che quello
svolto da parte statale sarebbe in effetti un controllo di merito e che
la piena capacità regionale di acquistare beni patrimoniali
risulterebbe univocamente dall'art. 6 dello Statuto speciale.
:
Il ricorso non è fondato.
In sostanza, l'Avvocatura dello Stato sembra ritenere - come si
ricava specialmente dalle deduzioni svolte nella pubblica udienza - che
la legge impugnata, limitandosi ad autorizzare "un intervento
straordinario per l'acquisto di beni patrimoniali per un complesso di
spesa di lire 15 miliardi" (cfr. l'art. 11. cit.), consenta alla
Regione di sfuggire ai controlli statali: cioè le fornisca il modo di
acquistare beni, senza alcun collegamento con le esigenze proprie delle
materie di sua competenza. Ma l'art. 2 della legge, chiarendo che "la
Giunta regionale sottoporrà al Consiglio i relativi provvedimenti
amministrativi ai sensi della lettera j) della legge regionale 7
dicembre 1979, n. 66", vale ad escludere timori del genere.
Da un lato, infatti, ciò significa che quella in esame è una
legge di pura e semplice copertura finanziaria: dopo di che, tuttavia,
sarà sempre il Consiglio regionale ad approvare i conseguenti atti di
acquisizione dei singoli beni, che dovranno venire puntualmente
sottoposti al controllo dell'apposita "Commissione di coordinamento".
D'altro lato, in base al richiamato art. 1 lett. j) della legge
regionale n. 66 del 1979, è appunto al Consiglio che spetta
"provvedere... all'acquisto ed alla alienazione di beni immobili": il
che concorre ad identificare la natura dei beni di cui si controverte.
Ciò posto, anche ad ammettere che la "certezza del diritto"
rientri fra i "principi dell'ordinamento giuridico dello Stato" cui
deve conformarsi la legislazione della Valle d'Aosta, essa non può
dirsi comunque violata nel caso in esame (che appare, in tal senso,
analogo a quello risolto mediante la sentenza n. 101 del 1986). Per le
stesse ragioni, d'altronde, non appare invocato a proposito l'art. 97
Cost., sia pure a voler ritenere che esso sancisca una qualche riserva
della pubblica amministrazione; mentre si rivela del tutto fuor di
luogo il riferimento all'art. 43 della Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 3 luglio e
riapprovata il 26 settembre 1985 ("Intervento straordinario per
l'acquisto di beni patrimoniali"), sollevata in riferimento agli artt.
2 dello Statuto speciale della Regione, 43 e 97 della Costituzione, con
il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - RENATO DELL'ANDRO -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere