Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20809/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

AY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] del Aguila; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, primo comma e terzo comma, nr. 1, cod. pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta a seguito della sentenza della Corte cost. del 13 maggio 2024, n. 86, sono inammissibili, perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici.

I motivi in esame tendono a proporre una rilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede/stante la correttezza della sentenza impugnata, le cui argomentazioni in punto di responsabilità e di pena risultano conformi ai principi di diritto di questa Corte; che la Corte d'appello ha infatti adeguatamente motivato, a pag. 5 della sentenza impugnata, sia con riferimento all'attendibilità della persona offesa, ricavata da una serie di riscontri, quali la richiesta d'intervento al 112, lo spargimento sul piazzale degli effetti personali della persona offesa, il certificato di pronto soccorso contenente una diagnosi del tutto compatibile con l'accaduto, nonché l'accertato accordo tra gli aggressori; sia, a pag. 6 della stessa sentenza, con riferimento al trattamento sanzionatorio e all'esclusione dell'attenuante innanzi citata, sulla base della complessiva gravità del fatto e del non trascurabile allarme sociale destato dalle modalità della condotta, oltre che del valore, certamente non esiguo, dell'oggetto del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.M-- `3J,L, te, 5 G i Fultion mdrzin 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] del Aguila; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, primo comma e terzo comma, nr. 1, cod. pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta a seguito della sentenza della Corte cost. del 13 maggio 2024, n. 86, sono inammissibili, perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici. I motivi in esame tendono a proporre una rilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede/stante la correttezza della sentenza impugnata, le cui argomentazioni in punto di responsabilità e di pena risultano conformi ai principi di diritto di questa Corte; che la Corte d'appello ha infatti adeguatamente motivato, a pag. 5 della sentenza impugnata, sia con riferimento all'attendibilità della persona offesa, ricavata da una serie di riscontri, quali la richiesta d'intervento al 112, lo spargimento sul piazzale degli effetti personali della persona offesa, il certificato di pronto soccorso contenente una diagnosi del tutto compatibile con l'accaduto, nonché l'accertato accordo tra gli aggressori; sia, a pag. 6 della stessa sentenza, con riferimento al trattamento sanzionatorio e all'esclusione dell'attenuante innanzi citata, sulla base della complessiva gravità del fatto e del non trascurabile allarme sociale destato dalle modalità della condotta, oltre che del valore, certamente non esiguo, dell'oggetto del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M-- `3J,L, te, 5 G i Fultion mdrzin 2
Sentenza Cassazione n. 20809/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris