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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 08982/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] che contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha evidenziato i precedenti penali specifici del [OSCURATO:PERSONA] che attestano la sua abitualità nel consumare truffe, a prescindere dalla dichiarazione di delinquente abituale, che non è richiesta per integrare l'abitualità; ritenuto che il motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si critica il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso corretta motivazione conformandosi ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza; ritenuto che il motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui ci si duole del trattamento sanzionatorio è generico poiché non si confronta con la motivazione della Corte, che ha applicato una pena superiore al minimo edittale per le modalità organizzate e particolarmente insidiose della truffa, valorizzando anche i precedenti specifici dei due imputati, sintomo della loro peculiare pericolosità ; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] che contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha evidenziato i precedenti penali specifici del [OSCURATO:PERSONA] che attestano la sua abitualità nel consumare truffe, a prescindere dalla dichiarazione di delinquente abituale, che non è richiesta per integrare l'abitualità; ritenuto che il motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si critica il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso corretta motivazione conformandosi ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza; ritenuto che il motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui ci si duole del trattamento sanzionatorio è generico poiché non si confronta con la motivazione della Corte, che ha applicato una pena superiore al minimo edittale per le modalità organizzate e particolarmente insidiose della truffa, valorizzando anche i precedenti specifici dei due imputati, sintomo della loro peculiare pericolosità ; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08982/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris