CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 05063/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12275/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso Oggetto: art. 110, comma 7, t.u.i.r. - agevolazione fiscale concessa alla consociata estera-rilevanza sul valore normale dei prezzi -esclusione la sentenza n. 1084/2023, pronunciata in data 19/06/2023 e depositata il 15/11/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado delVeneto; ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 dal consigliereSabrina Serrelli; La Corte osserva: [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate ha emesso l’avviso di accertamento n. T5B0ET200157/2018 ai fini IRES per l’anno d’imposta 2014 e l’avviso di accertamento n. T5B0CT200163 /20 18 a fini IRAP per l’anno d’imposta 2014, per la mancata rettifica in aumento del reddito della società a seguito della variazione in diminuzione operata dalla società consociata ungherese, con conseguente accertamento di profitti non dichiarati per euro 4.044.545,00, pari all’art. 83% delle transazioni straniere costituenti la quota parte di competenza della società. La società contribuente aveva posto in essere un’operazione di riorganizzazione dell’attività commerciale infragruppo, tramite la cessione del ramo d’azienda comprendente tre tranches di clienti in favore della consociata ungherese [OSCURATO:PERSONA] KFT per le annualità 2012, 2013, 2014. L’Agenzia delle Entrate aveva sottoposto a verifica fiscale la società [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente processo verbale di constatazione nel quale rettificava la valutazione del prezzo di vendita dell’avviamento riferibile alle tre tranches di clienticedute alla società ungherese. Gli avvisi di accertamento sono stati emessi a seguito dell’analisidei bilanci della società ungherese dai quali emergeva una variazione ingente che riduceva la base imponibile a seguito di rettifica fiscale riferibile al transfer price relativo alle transazioni effettuate tra consociate, con conseguente disallineamento rispetto ai valori di mercato dei componenti economici negativi. Gli avvisi di accertamento ai fini IRES e IRAP relativi agli anni 2012 e 2013 sono stati definitivi dalla società con accertamento in adesione, con l’abbandono da parte dell’Ufficio del rilievo relativo alla rettifica del valore normale dell’avviamento e la conferma dei maggiori proventi omessi derivati dalla mancata variazione in aumento da parte dell’EPTA,contestati per l’anno 2014 nel presente giudizio. 2. La società ha impugnato gli atti impositiviritenendo illegittima l’applicazione della normativa in materia di transazioni con società non aventi sedi nel territorio dello Stato,erronea la valutazione sulla natura agevolativa della disposizione ungherese,irrilevante dal punto di vista probatorio la scelta di adesione operata in relazione alle annualità 2012 e 2013. Costituitasi l’Agenzia delle Entrate, che ha insistito per la legittimità del suo operato, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha rigettato i ricorsi riuniti, ritenendo l’operato dell’Ufficio coerente con la disposizione di cui all’art. 110,comma 7, del d.P.R 917/1986. 3. La società ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado per vizio di motivazione apparente e per l’illegittima applicazione della normativa in tema di operazioni con consociate non aventi sede in territorio nazionale, ribadendo la propria prospettazione difensiva, e l’Agenzia si è costituita a sostegno degli avvisi emessi. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha rigettato l’appello della società, ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio a fronte della violazione dell’art. 110,comma 7, del d.P.R. 917/1986. 4. La società contribuente ricorre per cassazione proponendo due motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 5. Le parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la società deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 , c.p.c. , la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione apparente in violazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992. In particolare, ad avviso della società ricorrente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado si è appiattita sulla circostanza che la società avrebbe dovuto conoscere il ruling ottenuto dalla consociata ungherese per il solo fatto che la normativa ungherese prevede che esso sia condizionato alla sussistenza di un documento sottoscritto da entrambe le parti, in ogni caso senza esplicitare le ragioni per le quali detto beneficio avrebbe dovuto avere efficacia in Italia; inoltre, dalla sentenza impugnata non è possibile individuare il ragionamento che ha condotto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado a ritenere applicabile l’art. 110, comma sette, del d.P.R. 917/1986; infine, i giudici di appello non si sono pronunciati sulla natura agevolativa della variazione fiscale, mentre risultano inseriti richiami inconferenti ad istituti quali il Patent box , il superammortamento e l’ipe r ammortamento; da ultimo, la Corte ha risposto,senza fornire effettiva motivazione,alla censura di nullità della sentenza di primo grado per motivazione insufficiente e contraddittoria. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Va premesso, in via generale, che il vizio di motivazione, prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., può essere rilevato laddove l’impugnazione della sentenza si fondi su un’interpretazione della legge che, sorretta da una motivazione contraddittoria e/o insufficiente, debba ritenersi errata. Ed infatti, la motivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nella stesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendo essere censurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sulla errata applicazione o interpretazione della legge. Più precisamente, l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass.n. 19573/2025, Cass. n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., n. 7090/2022, Cass. n. 22598/2018). La Corte di giustizia di secondo grado del Veneto ha premesso che: -la società ha realizzato un'operazione di riorganizzazione dell'attività commerciale infragruppo, tramite la cessione del ramo d'azienda comprendente tre tranches di clienti, in favore della consociata ungherese, E pta International kft per le annualità 2012, 2013 e 2014; -l’Agenzia delle Entrate aveva sottoposto a verifica fiscale la società CostanSpA -successivamente incorporata da E pta SpA - a conclusione della quale emetteva p.v.c. nel quale rettificava la valutazione del prezzo di vendita dell'avviamento riferibile alle tre tranches di clienti cedute alla società ungherese. D all'analisi dei bilanci della società ungherese,secondo i verificatori, emergeva una variazione ingente che riduceva la base imponibile a seguito della rettifica fiscale riferibile al transfer pricerelativo alle transazioni inter - company effettuate, con un conseguente disallineamento rispetto ai valori di mercato dei componenti economici negativi contenuti in bilancio ed emissione di avvisi di accertamento ai fini IRES e IRAP per gli anni d’imposta interessati. La Corte di giustizia di secondo grado ha poi osservato quanto segue: -la società [OSCURATO:SOCIETA],prima dell’incorporazione in EPTA, aveva ceduto un ramo d’azienda, comprendentetre tranches di clienti, in favore della consociata ungherese nelle annualità 2012, 2013 e 2014, determinando un prezzo di cessione che costituiva un pari costo per la società ungherese. La società ungherese - a seguito di un interpello presentato all’Autorità fiscale ungherese “request for binding tax ruling”- aveva apportato una variazione fiscale in diminuzione per euro 4.872.288,00 risultante al bilancio chiuso al 31/12/2014 alla voce “rapporti con parti correlate” in trasfer pricing; conseguentemente, il valore attribuito alle liste di clienti cedute è stato contabilizzato in entrambi i bilanci delle Parti (e pagato in anticipo), mentre il valore aggiuntivo del contratto di distribuzione internazionale (non ancora definito nel prezzo) è stato rilevato nella sola dichiarazione fiscale ungherese,-come variazione in diminuzione dell’imponibile - ma non è stato simmetricamente rilevato nella società italiana come variazione in aumentodell’imponibile . Per l’anno 2014 l’Ufficio -sulla base dell’accordo che ha definito le annualità 2012 e 2013 e dello studio sul“transfer pricing” dell’Autorità fiscale ungherese-, esaminato il bilancio di EPTA Ungheria, ha contestato alla società italiana proventi non dichiarati, pari all’83% delle transazioni ungheresi, derivanti dall’applicazione del valore normale del margine operativo stabilito dal suddetto studio, e pari all’1,53%, nonché una variazione in diminuzione che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria comportava una speculare rettifica in aumento del reddito di EPTA ([OSCURATO:SOCIETA]) per la quota parte di sua competenza per l’importo di euro 4.044.545,00 (pari all’83% della variazione in diminuzione di EPTA Ungheria), da cui sono derivate le riprese a tassazione perl’importo di euro 1.112.250,00 per IRES e di euro 159.287,00 per IRAP; -con riguardo alla natura agevolativa della normativa ungherese applicata, l’appellante ribadiva che essa era stata istituita dallo S t ato ungherese al fine di attrarre investimenti dall'estero mediante il riconoscimento di un maggior valore, ai fini fiscali interni, dei beni ricevuti, in quanto nessuna parte indipendente sarebbedisponibile ad acquisire un ramo aziendale riconoscendo, al cedente, delle royalties riferibili alla propria struttura organizzativa e alla proprie capacità di attrarre e di sviluppare nuovi mercati. Per la società lacircostanza che questo maggiore valore del ramo ceduto sia stato determinato con metodi e criteri relativial “transfer pricing” non acquista alcun rilievo nei confronti della società cedente [OSCURATO:PERSONA] perché, in sostanza, questa agevolazione fiscale concessa dallo Stato u ngherese consisterebbe solamente in una riduzione dei cost i e , quindi , in un risparmio d’imposta per la società acquirente ungherese. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha invece al riguardo osservato che la procedura seguita sulla base della normativa fiscale ungherese prevede lapresentazione di un interpello all’Autorità fiscale da parte della società ungherese e, da parte dell'Ufficiofiscale, l’utilizzo dei metodi elaborati dall’OCSE per i “ transfer pricing” per la determinazione del " valoreequo di mercato" dei beni ceduti ai fini della quantificazione del beneficio fiscale spettante alla società ungherese. Ne deriva che l’entità del beneficio, che si traduce in una variazione in diminuzione dell’importo stabilit o “ab origine” per il cespite ceduto, viene calcolato utilizzando i risultati di uno studio effettuato dall’Ungheria, che pone alla base il margine operativo della società ungherese confrontato con quello di mercato - determinato in un “range” definito, nello specifico tra 1,53% ed il 6,65% - da cui è risultato, applicando il valore minore del “range”, una variazione in diminuzione del costo -base imponibile - per la società ungherese, per l’importo di €. 4.872.288,00. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado non ha, quindi , condiviso la tesi dell’ appellante secondo la quale la variazione in diminuzione,determinata con l’applicazione dei criteri OCSE relativi al transfer pricing,debba ritenersi priva di valore, poiché l’Autorità fiscale ungherese, applicando i criteri OCSE, ha effettivamente rideterminato il "giusto valore di mercato" dei cespiti ceduti ed ha raffrontato tale valore rideterminato con quello concordato fra le parti, con l'effetto finale di una diminuzione del valore di tali cespiti -che rappresenta un costo per la società ungherese - pari alla differenza tra il suddetto "giusto valore di mercato" e quello pattuito fra le parti.Ha poi rilevato che detta rideterminazione del valore della transazione non è mai stata contestata dalla società cedente italianae che non avrebbe potuto farlo poiché tra le condizioni poste nella normativa fiscale ungherese è previsto espressamente un documento firmato da entrambe le parti contenente l’ammontare della differenza stabilita tramite il meccanismo del transfer pricing; condizione che certamente l’Autorità fiscale ungherese ha ritenuto sussistentepoiché ha concesso, alla fine delle verifiche effettuate anche nei confronti della consociata estera,la riduzione dell’imponibile richiesto. Infine, ha confermato che l’agevolazione concessa dallo Stato ungherese ha riflessi di carattere fiscale in virtù del meccanismo descritto escludendo che possa trattasi di agevolazione assimilabile ad un “super ammortamento” o a crediti d’imposta per agevolare gli investimenti da parte di societào ai crediti d’imposta, riconosciuti nella legislazione nazionale per favorire investimenti esteri, poiché detti istituti non implicano mai la rideterminazione dell’entità dell’investimento effettuato e, nel caso si tratti di cessionedi cespiti, materiali od immateriali, da parte di una consociata estera ad una società nazionale, l’ammontare dell’agevolazione non viene correlato alla determinazione del “giusto valore di mercato” da attribuireal bene ceduto, o ad una rideterminazione del valore dell’investimento effettuato. Nel caso di specie, dunque, l’agevolazione non è riferita al valore dell’investimento o del bene ceduto così come quantificato dalle società, essendo stata verificata la congruità del valore della transazione e commisurata a tale entità anche a fini fiscali attraverso il raffronto con metodologie di determinazione del " giusto valore di mercato". L’applicazione dei criteri di determinazione del transfer price OCSE -per i beni immateriali il metodo DCF per determinare il valore equo di mercato, per la determinazione del profitto il metodo TNM – conduce ad una oggettiva valutazione del "valore" del bene ceduto, che non può che avere un riflesso sulla società acquirente, con una diminuzione del “costo”/ valore del cespite (ramo d’azienda)acquisito, ma anche sulla società cedente con la conseguente pari variazione in aumento del ricavo posto a bilancio ([OSCURATO:PERSONA]) con i relativi riflessi fiscali. A conforto di tale tesi, poi, i giudici d’appello hanno richiamato la normativa ungherese, nella Sezione 18 della legge sull’imposta sul reddito delle società, come diffusamente indicato in sentenza. Tanto premesso, nel caso di specie, a fronte di tale puntuale motivazione, la censura proposta si risolve in un’inammissibile doglianza circa la valutazione dei fatti posti a fondamento della decisione non intaccando in alcun modo la ratio decidendisottesa alla pronuncia che, invece, sviluppa un iter logico argomentativo fondato su elementi chiari e precisi, congruamente inquadrando, dal punto di vista giuridico, il giudizio di fatto espresso in relazione ad elementi che hanno richiesto un apprezzamento anche nel merito. Né, d’altra parte, alcun elemento adduce la ricorrente a sostegno della dedotta inidoneità probatoria degli elementi posti a fondamento dell’accertamento che, in ogni caso, si sarebbe sostanziata in una richiesta di rivalutazione dell’apprezzamento probatorio svolto dal giudice di merito anch’esso inammissibile nel giudizio di legittimità. In definitiva, non ricorre alcuna delle ipotesi innanzi richiamate per affermare che la motivazione svolta non possa ritenersi idonea a sostenere la decisione impugnata, nemmeno con riferimento al c.d. minimo costituzionale. A nulla rileva poi la censura relativa alla motivazione della sentenza di primo grado, che sarebbe stata ritenuta erroneamente, ad avviso della parte, non motivata in maniera adeguata, poiché oggetto di censura è la decisione di secondo grado che ha sostituito la motivazione della sentenza di primo grado. Infine, deve evidenziarsi la genericità della censura sollevata che non intacca nel suo sviluppo complessivo la decisione resa che si fonda su plurime argomentazioni. Il primo motivo è dunque infondato. 2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma num. 3, c.p.c., l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. 917/1986, dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992. In particolare, la società contribuente ha rilevato l’errata applicazione della normativa richiamata , poiché non è stato considerato che la variazione in diminuzione derivava da un beneficio fiscale concesso alla società estera che non ha alcun rilievo nello Stato nazionale in assenza di previsione normativa in tale senso. La ratio dell’agevolazione andava rinvenuta nella finalità di attrarre investimenti dall’estero mediante il riconoscimento di un maggior valoreai fini fiscali interni degli asset trasferiti alla società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] agevolazione si riferisse alla disciplina del transfer pricing per la metodologia di calcolo relativa alla quantificazione del valore del bene ceduto. Lavariazione in diminuzione derivava, infatti, dal riconoscimento di un diverso valore normale di una transazione, mentre l’operato dell’Ufficio, confermato nella sentenza impugnata, si è posto in contrato con il principio della ripartizione equilibrata della potestà impositiva, con conseguente ingiustificata salvaguardia del potere impositivo dello Stato e forzata interpretazione a contrariis di una agevolazione fiscale estera ad un contribuente fiscalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] anche l’ingerenza nel potere impositivo discrezionale degli Stati membri in violazione dei principi ribaditi dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],in assenza nel nostro ordinamento di disposizioni per le quali è possibile riconoscere l’ efficacia extra territoriale di variazioni fiscali effettuate in autonomia da altri Stati. Nel caso di specie si è, dunque , verificato un utilizzo strumentale dell’art. 110,comma 7, del d.P.R. 917/1986, non essendo mai stata contestata da parte dell’Ufficio la correttezza del valore assegnato dalle parti al complesso aziendale oggetto di trasferimento. In ogni caso, la società ricorrente rileva che nella sentenza impugnata la disposizione normativa di cui al citato art. 110, comma 7, è stata erroneamente applicata in quanto la Corte di giustizia di secondo grado del Veneto non ha considerato che l’Ufficio non ha in alcun modo dimostrato lo scostamento tra il prezzo praticato e quello di mercato come richiesto in tema di onere della prova dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, né ha precisato, alla luce delle [OSCURATO:PERSONA] 2017come ha operato la selezione della tested party che deve essere coerente sia con l’analisi funzionale della transazione, sia con l’affidabilità dei dati a disposizione. Con una seconda censura la società ha poi ribadito che correttamente non ha dato rilevanza nella propria dichiarazione dei redditi ad una variazione che è stata attribuita alla propria consociata estera da una norma a carattere meramente agevolativo che non poteva aver riflesso sulla posizione fiscale della società [OSCURATO:SOCIETA], a nulla rilevando che questo maggiore valore sia determinato con metodi e criteri dei prezzi di trasferimento. La natura della misura quale mera agevolazione fiscale deriva proprio dal fatto che il beneficio non consiste in un afflusso di denaro nei confronti dei beneficiari bensì in una riduzione dei costi che nel caso di specie si sostanzia in un risparmio di imposta. La natura agevolativa della disposizione ungherese poi si coglie proprio laddove si consideri la innegabile analogia, avuto riguardo alle finalità, con diversi istituti quali il superammortamento e l’iperammortamento e, come metodologia, con il Patent box che, invece, la Corte di giustizia di secondo grado sembra erroneamente escludere. Con un’ulteriore censura la ricorrente sostiene che i giudici d’appellohanno travisato la realtà processuale laddove hanno ritenuto certo ed incontestato che la società avesseaccettato il maggior valore determinato sulla base del ruling con conseguente palese violazione delle norme in materia di onere della prova. A tal fine la ricorrente ha evidenziato che la normativa unghere prevede che la società disponga di un documento firmato da entrambe le parti contenente l’ammontare della differenza, di cui si negava l’esistenza, spettando comunque all’Agenzia provvedere alla sua produzione, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso in sintesi la società contribuente censura la sentenza di secondo grado per l’erronea applicazione dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. 917/1986, per la violazione dell’onere della prova non soltanto avuto riguardo alla ripartizione di cui all’art. 2697 c.c., ma anche per aver ritenuto non contestato un elemento (il documento sottoscritto dalle parti contraenti) oggetto, invece, di specifiche argomentazioni da parte della società, in violazione dell’art.115 c.p.c., e per aver violato l’art. 7 del d.lgs. 546/1992 che prevede la prova puntuale e circostanziata dei fatti costitutivi della pretesa ritenendo fondati avvisi di accertamento recanti riprese a tassazione non adeguatamente sostenute da prove fornite dall’Ufficio ed anzi fondate su elementi inesistenti e /o contraddittori. 2.3. L’art. 110, comma settimo, del d.P.R. 917/1986, nel testo vigente all'epoca dei fatti, dispone quanto segue : "I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale" - la cui definizione è fornita dall'art. 9 tuir -"dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; ...". Il requisito soggettivo per l'applicazione di tale regime si identifica nella circostanza che tra i due soggetti - la società estera e l'impresa residente -deve esistere un rapporto di controllo, diretto od indiretto, nel caso che ci occupa non è in discussione. A tal riguardo va osservato che, s econdo l’orientamento della Corte (Cass. sez. 5, 16/07/2024, n.19512 , Cass. sez. 5, 20/05/2021, n. 13850, Cass. sez.5, del 15/11/2017 , n. 27018 ), l' art. 110, comma 7, del d.P.R. 917 del 1986, non integrando una disciplina antielusiva in senso proprio, ma avendo lo scopo di reprimere i fenomeni di spostamento artificioso dei profitti in un'altra giurisdizione, pone a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzo inferiore al valore di mercato normale, da valutarsi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del cit. d.P.R., facendo riferimento sia ai listini o alle tariffe del fornitore dei beni, sia alle linee guida OCSE, adottando il metodo più appropriato al caso concreto, senza alcun criterio gerarchico, e potendo il contribuente, a sua volta, fornire la prova del contrario, evidenziando altresì i costi eventualmente aggiunti, gli sconti riconosciuti e le complessive condizioni economiche praticate. La definizione di valore normale è contenuta nell'art. 9 del medesimo d.P.R. 917/1986, ove al comma terzo si fa riferimento al prezzo praticato per analoghi beni o servizi, in regime di libera concorrenza e nel tempo e nel luogo -o in quello più prossimo-in cui i beni o servizi sono stati acquistati. Il riferimento al prezzo normale deve quindi riferirsi tanto ai beni che ai servizi; tale scostamento dev'essere provato prima facie dall'Ufficio, sia che si tratti di elementi costitutivi l'obbligazione, sia che si tratti di profili esimenti o riduttivi, come nel caso dei costi portati in deduzione integralmente dalla capofila(Cass. sez. 5, 10/09/2020, n. 230). 2.4. Nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria ha fornito la prova dell’esistenza dell’operazione infragruppo e della previsione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato, ricostruendo correttamente la vicenda alla luce della documentazione prodotta e richiamata in ricorso, dando la prova dello scostamento dei prezzi dal valore normale e, quindi , della sussistenza del meccanismo vietato dall’art. 110, comma 7, citato. In particolare, è emerso che il beneficio fiscale accordato alla società ungherese [OSCURATO:PERSONA] KFT , società distributrice, è consistito in una variazione in diminuzione dell’importo stabilito per l’acquisto dalla società italiana produttrice [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la società [OSCURATO:SOCIETA]., e che detta variazione è risultata parametrata secondo i criteri OCSE che, in sostanza , consentono di determinare il giusto valore di mercato di beni e servizi; tale rideterminazione in diminuzione del costo dell’operazione da parte della società ungherese acquirente ha comportato una riduzione della base imponibile di [OSCURATO:PERSONA] KFT che,non compensata da un correlativo aumento della base imponibile da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], ora Epta, infragruppo alienante, ha condotto alla violazione dell’art. 110, comma settimo, d.P.R. 917/1986, con una doppia non imposizione fiscale. Ed infatti, l’Agenzia delle Entrate ha accertato che la società estera ha operato la variazione in diminuzione di cui innanzi per effetto della quale abbassava il margine operativo della società ed ha verificato, in sede di istruttoria ed anche alla luce dei bilanci della società ungherese prodotti in sede di contraddittorio, che la redditività estera andava ricompresa in un range tra 1,53% ed il 6,65%; da ciò è risultata la variazione in diminuzione applicata. È emersa, quindi, una situazione di doppia non imposizione fiscale, in quanto in Ungheria la consociata EPTA International KFT ha operato una variazione in diminuzione con riferimento alla disciplina di transfer pricing, riducendo la propria base imponibile, mentre in Italia la correlata [OSCURATO:SOCIETA] non ha provveduto ad una corrispondente variazione in aumento della base imponibile per le operazioni infragruppo per la quota parte di sua competenza. Tenendo conto dei principi espressi nelle [OSCURATO:PERSONA] OCSE nelle valutazioni di conformità al valore normale nell’ambito delle transazioni infragruppo, la variazione in diminuzione avente ad oggetto il transfer pricing operata dalla consociata ungherese avrebbe dovuto avere una corrispondente ripresa a tassazione di base imponibile in Italia, in quanto una marginalità più bassa in capo alla società ungherese distributiva comporta il riconoscimento di una marginalità più alta in capo alla controparte produttiva [OSCURATO:SOCIETA]. A nulla rileva che, a monte , la variazione in diminuzione sia stata consequenziale ad un interpello rivolto all’Autorità fiscale ungherese proprio perché la diminuzione è avvenuta in considerazione dei criteri Ocse utili per determinare il prezzo normale della transazione in riduzione rispetto a quello stabilito dalle parti ed infatti il beneficio fiscale riconosciuto dall’Autorità fiscale ungherese alla [OSCURATO:PERSONA] KFT risulta proprio in corrispondenza del rigo rubricato [OSCURATO:PERSONA] (18 par). La diminuzione va , dunque , cor relata alla disciplina dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. 917/1986nell’ambito delle transazioni infragruppo tra la società ungherese distributiva e la controparte consociata italiana ed avrebbe dovuto comportare il corrispondente riequilibrio nei componenti negativi della dichiarazione fiscale della società italiana e,quindi, l’aumento della base imponibile di [OSCURATO:SOCIETA] ora Epta. L’omessa variazione in aumento per l’anno di imposta 2014da parte di quest’ultima ha dunque giustificato la ripresa a tassazione da parte dell’Agenzia ai fini IRES e IRAP dei proventi non dichiarati a fronte di dette operazioni commerciali. Ciò non conduce ad affermare che in tal modo risulti intaccata l’autonomia fiscale di altro Paese, perché la conseguenza per la società italiana deriva dalla variazione in diminuzione della base imponibile, a prescindere dalla occasione (costituita dalla richiesta rivolta dalla società estera all’Amministrazione fiscale ungherese) che ha condotto ad una rideterminazione del prezzo della transazione in questione, in virtù del meccanismo normativamente previsto dall’art. 110, comma 7, del citato d.P.R. 917/1986. La società contribuente che ha inteso contrastare la pretesa impositiva avrebbe dovuto fornire la prova che il corrispettivo convenuto ovvero la mancanza di un corrispettivo per l'operazione infragruppo corrispondesse ai valori economici che il mercato attribuiva a tali operazionianche al momento della dichiarazione fiscale e, quindi, dell’erroneità dell’assunto dell’Agenzia. A tal ultimo riguardo si osserva che la Corte,con l’ ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10438, ha affermato che,in tema di determinazione del reddito di impresa, le linee guida elaborate dall'OCSE e la disciplina interna di cui agli artt. 9, comma 3, e 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 prevedono l'obbligo di rispettare, nelle operazioni di transfer pricing, il principio della libera concorrenza, rispetto al quale non sono ammesse esenzioni documentali, cosicché il contribuente, in caso di scostamento dal prezzo di mercato, è tenuto a dimostrare il rispetto del medesimo principio al momento in cui è stato fissato il prezzo di trasferimento ed a confermare tale risultato al momento della dichiarazione dei redditi. Alla luce di quanto innanzi, la Corte di giustizia di secondo grado non ha dunque viola to il precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma. Quanto poi alla censurata violazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui i giudici d’appello avrebbero posto a fondamento della decisione un documento in realtà non esistente, deve considerarsi che la Corte di giustizia di secondo grado dalla lettura della normativa ungherese ha desunto che: 1) ciò che determina l’entità della diminuzione del corrispettivoapplicato da parte della società ungherese è l’applicazione del "transfer price" al corrispettivo applicato dalle due società, raffrontandolo con il “ prezzo equo di mercato” stabilito in base alle metodologie OCSE; 2) il valore equo di mercato è conosciuto e riconosciuto dalle due società contraenti; non può pertanto che darsi atto -quale fatto certo ed incontestato - che tale condizione posta dalla norma sia stata evidentementesoddisfatta dalle parti; ne consegue che appare del tutto inutile ed ininfluente la controversia relativa allaprova sull’esistenza o meno di un documento firmato contenente l’ammontare della differenza e su chi ricadal'onere della produzione di tale documento . La Corte,in virtù di un ragionamento logico puntuale, ha desunto dalla concessione dell’agevolazione da parte dell’Autorità ungherese che la procedura è stata correttamente e compiutamente eseguita e portata a termine con l’ottenimento del beneficio e, quindi, la variazione in diminuzione della base imponibile, a nulla rilevando la prova dell’esistenza o meno del documento in questione che riteneva superflua. Non ha, dunque , deciso erroneamente sulla base di un documento inesistente, ritenendolo invece esistente, in violazione del disposto dell’art.115 cod. proc. civ., come assunto dalla difesa della società ricorrente. 3. In definitiva, il ricorso va rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di controparte, in virtù del principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo. La Corte di cassazione, P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 13.900,00 a tit