CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06974/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23 settembre 2021 la Corte di appello di Milano confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale; tuttavia, in parziale riforma della prima sentenza, la stessa Corte, esclusa la sussistenza dell'aggravante ex art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., rideterminava la pena in due anni e otto mesi di reclusione e 1.000 euro di multa.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per illogicità della motivazione, quanto alla conferma dell'affermazione di responsabilità per il reato di rapina impropria, e per mancanza di motivazione in ordine all'entità dell'aumento determinato a titolo di continuazione, che la Corte di appello ha quantificato in otto mesi di reclusione senza svolgere alcuna argomentazione sul punto. La sentenza impugnata non ha considerato le contraddizioni fra le dichiarazioni rese da due testimoni in ordine al presunto danneggiamento del gancio della roulotte, dalla quale non risulta che l'imputato e le altre persone viste dagli operanti furono viste scendere, e ha affermato che da una fotografia agli atti si vedrebbero il gancio sollevato e il cavetto di accensione staccata, circostanza contraria al vero. Non vi è prova, quindi, del tentativo di furto della rou lotte. Inoltre, la rapina impropria è configurabile solo laddove si sia già verificata la sottrazione. I due testi di polizia giudiziaria hanno reso dichiarazioni discordanti anche in ordine alle modalità della fuga in auto dell'imputato, il quale non si rappresentò in alcun modo che gli stessi potessero essere investiti, difettando quindi l'elemento costitutivo della violenza. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e manifestamente infondati. 2. Va premesso che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alteri°, Rv. 283439, non mass. sul punto). Nel caso di specie, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente non ha lamentato una motivazione manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Nel contempo la difesa ha apoditticamente contestato dei dati di fatto puntualmente richiamati dai giudici di merito, venendo meno al principio di autosufficienza, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio motivazionale e, richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Avuto specifico riguardo al travisamento della prova, si è affermato che «l'esame del vizio presuppone necessariamente che l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali» (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911; in senso conforme, di recente, v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281449, non mass. sul punto). Il principio va aggiornato dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., secondo il quale copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di una puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla cancelleria (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). 3. La difesa ha poi assertivamente contestato la decisione delle Sezioni Unite, secondo la quale è configurabile il tentativo di rapina impropria «nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità» (Sez. U, n. 34952 del 19/4/2012, Reina, Rv. 253153): «combinando la norma incriminatrice dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. con l'art. 56 cod. pen., se ne trae che se si tenta un furto senza realizzare la sottrazione della cosa e si commette immediatamente dopo un'azione violenta contro una persona, che ha per fine di assicurare l'impunità per il tentativo di furto, l'azione violenta resta strumentale a quella già realizzata e, pertanto, assorbita». La stessa pronuncia ha altresì precisato che «l'art. 628 c.p., comma 2, fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso» (Sez. U, n. 34952 del 19/4/2012, Reina, Rv. 253153; in senso conforme v. Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858). Nel caso di specie, in mancanza della sottrazione del bene, è stata correttamente riconosciuta la sola ipotesi tentata. Priva di fondamento è la contestazione in ordine alla sussistenza dell'elemento costitutivo della violenza, individuato dai giudici di merito nelle spericolate modalità di fuga dell'imputato a bordo di un'autovettura: egli non si fermò all'alt" degli agenti di polizia locale, che si dovettero spostare di lato per evitare di essere investiti, e pose in essere manovre spericolate mettendo a repentaglio l'incolumità pubblica. Nella incensurabile ricostruzione dei giudici di merito, dunque, Selimovic tenne una condotta violenta per procurarsi l'impunità dopo il tentato furto, integrando peraltro anche il reato previsto dall'art. 337 cod. pen., configurabile quando l'agente, per sottrarsi alle forze dell'ordine, ponga in essere una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765; Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; Sez. 6, n. 4391 del 06/11/2013, dep. 2014, Valiante, Rv. 258242; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, Lorusso, Rv. 245420). 4. E' infondata anche la doglianza relativa al difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena determinato dalla Corte territoriale per il delitto di resistenza. Il primo giudice aveva quantificato in cinque mesi di reclusione e 250 euro di multa l'aumento per ciascuno dei due delitti di resistenza, mentre la Corte ha ridotto detto aumento a "complessivi mesi otto di reclusione", implicitamente ritenendo di quantificare l'aumento in quattro mesi di reclusione per ciascuno dei due reati. Erroneamente il ricorrente ha contestato la duplicazione degli aumenti, considerato che gli agenti operanti vittime della condotta di resistenza furono due, come risultava già dal capo d'imputazione. Va ricordato sul punto che le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, hanno statuito che integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40891 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771). Inoltre, in ordine alla quantificazione della pena, la Corte di appello ha richiamato, condividendole, le valutazioni della prima sentenza, nella quale si era specificamente motivato anche in ordine alla gravità della condotta di resistenza, indicativa anch'essa di una ritenuta spiccata capacità a delinquere dell'imputato, gravato di precedenti penali. Va altresì ricordato che da ultimo le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).Nel caso di specie, come detto, la Corte territoriale ha quantificato in misura di un terzo inferiore al minimo l'aumento per ciascuno dei due delitti di resistenza, risultando così condivisibile la valutazione espressa sul punto nelle proprie conclusioni dal Procuratore generale: "dal complessivo corpo motivazionale emerge la valutazione di particolare gravità espressa dalla Corte territoriale in ordine alla condotta tenuta dall'imputato che ha messo a repentaglio la vita degli agenti, sicché la motivazione ben consente di verificare che è stato in concreto rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, che sono stati rispettati i limiti previsti dall'art. 81 c.p. e che non è stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene". 5. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r