CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31579/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12676/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C.", con sede in Scandicci (FI), in persona del socio amministratore pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana 1'11 dicembre 2019 n. 1760/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 settembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana 1'11 dicembre 2019 n. 1760/04/2019, che, in controversia su impugnazione di intimazioni di pagamento in dipendenza di cartelle esattoriali per crediti tributari di varia natura (IRPEF, IRAP ed IVA), ha accolto l'appello proposto dalla "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C." nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 28 agosto 2017 n. 881/02/2017, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto della irrituale notifica delle prodromiche cartelle esattoriali. La "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C." è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 145 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la notifica delle cartelle esattoriali, in dipendenza della quali l'intimazione di pagamento era stata emanata, era affetta da nullità per l'omessa comunicazione della raccomandata informativa alla destinataria dopo la ricezione degli atti notificati da parte di persona addetta alla sede della contribuente. [OSCURATO:PERSONA]:1. Il motivo è fondato. 1.1 n thema decidendum attiene alla verifica della regolarità di un'intimazione di pagamento notificata al contribuente in dipendenza delle cartelle esattoriali, la cui rituale notificazione è in contestazione tra le parti. 1.2 Per costante orientamento di questa Corte, la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento - o, a maggior ragione, dell'avviso di accertamento - comporta la nullità dell'avviso di mora (o dell'intimazione di pagamento): nullità che, in quanto vizio proprio di tale atto, è deducibile nei confronti del concessionario che lo ha emesso. L'amministrazione finanziaria, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora (o dell'intimazione di pagamento) indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute (Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2006, n. 2798; Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2009, n. 15310; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2011, n. 13082). 1.3 Nella specie, per espressa ammissione della ricorrente, la notifica delle cartelle di pagamento è stata eseguita dal messo comunale presso la sede della contribuente, seppure in assenza del legale rappresentante, mediante consegna in mani di persona qualificatasi come persona addetta al ritiro degli atti. 1.4 In linea generale, questa Corte ha recentemente statuito che, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma 1, cod. proc. civ.), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cass., Sez. 6^-5, 20 novembre 2017, n. 27420; Cass., Sez. 1^, 9 dicembre 2019, n. 32028; Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 2020, n. 2482; Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 2020, n. 2981). Invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere valida sotto il profilo probatorio la presunzione, in base alla quale la persona rinvenuta nella sede di una società, sia essa legale od effettiva, sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica; invero, ai fini della regolarità della notifica di un atto ad una persona giuridica mediante consegna del plico a persona addetta alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto, che non deve necessariamente essere quello di prestazione lavorativa, potendo consistere anche nell'incarico, pur provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica; dal che consegue che, quando dalla relata di notifica risulti la presenza di una persona che si trovi nei locali della sede sociale, è da presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se non sia dipendente della medesima; e, per vincere detta presunzione, la società è tenuta a provare che la persona, oltre a non essere sua dipendente, neppure era addetta alla sede per non averne mai ricevuto l'incarico (Cass., Sez. 6^-5, 13 giugno 2016, n. 12071; Cass., Sez. 6^-5, 27 maggio 2021, n. 14779). Invero, per questa Corte, in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890 (comma inserito dall'art. 36, comma 2-quater, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 3, successivamente abrogato dall'art. 1, comma 97-bis, lett. f, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, quale introdotto dall'art. 1, comma 461, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205) era prescritta nell'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 cod. proc. civ., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede (Cass., Sez. 3^, 26 maggio 2020, n. 9878; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2021, n. 13086; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, nn. 14748 e 14779). Infatti, si è ritenuto che, a norma dell'art. 145, comma 1, cod. proc. civ., le notificazioni alle persone giuridiche si eseguono nella loro sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, senza che sia previsto per tali persone alcun ordine preferenziale; pertanto, in tal caso è validamente eseguita la notificazione dell'atto tributario quando esso sia consegnato ad uno qualsiasi dei predetti soggetti indicati dalla legge, senza che sia necessario menzionare le generalità del consegnatario (Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2014, n. 10062; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2020, n. 8700; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14748). Dunque, la distinzione corretta da effettuare sarebbe la seguente: a) se la notificazione viene eseguita a mani del legale rappresentante dell'ente o della persona incaricata a ricevere le notificazioni (nozione allargata di destinatario; soggetti da equipararsi al destinatario della persona giuridica in base al principio dell'immedesimazione organica), non occorrerebbe la raccomandata informativa, in quanto sarebbe configurabile una notifica a mani proprie (solo il portinaio non dipendente, e che non si qualifichi incaricato alla ricezione, non ha, infatti, alcun rapporto con l'organizzazione collettiva); b) la notificazione effettuata alla persona addetta alla sede o al portiere dello stabile richiederebbe, invece, la successiva spedizione della ulteriore raccomandata (Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2020, n. 8700). 1.5 Nella specie, il giudice di appello ha contravvenuto a tale principio, avendo erroneamente ritenuto che la ricezione della notifica delle cartelle esattoriali mediante consegna a persona addetta alla sede della contribuente necessitasse dell'ulteriore comunicazione della raccomandata informativa. 2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimit