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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25807/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Padova ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio ad oggetto alcuni capi di abbigliamento rinvenuti nel corso di perquisizione domiciliare effettuata nel procedimento a suo carico per i reati di cui agli artt. 624 e 625 c.p. e 493-ter c.p.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo violazione di legge.

Sotto un primo profilo il ricorrente contesta che le cose sequestrate possano essere qualificate come cose pertinenti al reato non avendo svolto alcuna efficienza strumentale nella sua consumazione.

Sotto altro profilo eccepisce la superfluità del vincolo, in quanto l'esigenza probatoria attinente la comparazione dei capi d'abbigliamento rinvenuti con quelli indossati dall'autore del furto per come immortalati nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio teatro del furto e degli sportelli bancomat presso cui vennero effettuati gli illeciti prelievi di danaro sarebbe compiutamente soddisfatta dalle fotografie dei medesimi scattate all'atto della perquisizione, le quali, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, sono state eseguite a colori. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, mentre il corpo del reato è costituito dalle cose che sono in rapporto diretto ed immediato con l'azione delittuosa, tra le cose pertinenti al reato rientrano tutte quelle che sono in rapporto indiretto con la fattispecie criminosa concreta e risultano strumentali all'accertamento dei fatti, ovvero quelle necessarie alla dimostrazione del reato e delle sue modalità di preparazione ed esecuzione, alla conservazione delle tracce, all'identificazione del colpevole, all'accertamento del movente ed alla determinazione dell'ante factum e del post factum comunque ricollegabili al reato, pur se esterni all'iter criminis, purché funzionali all'accertamento del fatto ed all'individuazione dell'autore (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 2622 del 17/11/2010, dep. 2011, Rossini, Rv. 249487).

In altri termini, sono cose pertinenti al reato tutte quelle che, anche senza essere in rapporto qualificato con il fatto illecito, presentino capacità dimostrativa dello stesso, posto che, secondo la definizione contenuta nell'art. 253 comma 1 c.p.p., devono intendersi tali quelle «necessarie all'accertamento dei fatti».

Manifestamente infondata è dunque la prima obiezione sollevata dal ricorrente, posto che i capi d'abbigliamento sono stati sequestrati in quanto ritenuti strumentali all'identificazione dell'autore del reato in quanto assomiglianti a quelli indossati da quest'ultimo al momento della sua consumazione.

Inconferenti sono invece i riferimenti giurisprudenziali evocati nel ricorso, che attengono alla diversa nozione di cose pertinenti al reato oggetto di sequestro preventivo.

3. Quanto alla proporzionalità della misura - giacchè questo è il significato ultimo della seconda doglianza proposta - le lamentele del ricorrente si traducono nella prospettazione di meri vizi di motivazione del provvedimento impugnato, non consentita con il ricorso in materia di misure cautelari reali (Sez. un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez.

Un., n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710).

Non di meno si tratta di censura anche generica nella misura in cui non si confronta compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che non ha solo giustificato il mantenimento del vincolo in ragione del fatto che le foto delle cose sequestrate sarebbero state riprese in bianco e nero, ma ha altresì evidenziato come dalle stesse non sia possibile rilevare tutti i particolari dei capi assoggettati al vincolo e come possano rendersi necessari ulteriori accertamenti su questi ultimi.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Padova ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio ad oggetto alcuni capi di abbigliamento rinvenuti nel corso di perquisizione domiciliare effettuata nel procedimento a suo carico per i reati di cui agli artt. 624 e 625 c.p. e 493-ter c.p. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo violazione di legge. Sotto un primo profilo il ricorrente contesta che le cose sequestrate possano essere qualificate come cose pertinenti al reato non avendo svolto alcuna efficienza strumentale nella sua consumazione. Sotto altro profilo eccepisce la superfluità del vincolo, in quanto l'esigenza probatoria attinente la comparazione dei capi d'abbigliamento rinvenuti con quelli indossati dall'autore del furto per come immortalati nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio teatro del furto e degli sportelli bancomat presso cui vennero effettuati gli illeciti prelievi di danaro sarebbe compiutamente soddisfatta dalle fotografie dei medesimi scattate all'atto della perquisizione, le quali, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, sono state eseguite a colori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, mentre il corpo del reato è costituito dalle cose che sono in rapporto diretto ed immediato con l'azione delittuosa, tra le cose pertinenti al reato rientrano tutte quelle che sono in rapporto indiretto con la fattispecie criminosa concreta e risultano strumentali all'accertamento dei fatti, ovvero quelle necessarie alla dimostrazione del reato e delle sue modalità di preparazione ed esecuzione, alla conservazione delle tracce, all'identificazione del colpevole, all'accertamento del movente ed alla determinazione dell'ante factum e del post factum comunque ricollegabili al reato, pur se esterni all'iter criminis, purché funzionali all'accertamento del fatto ed all'individuazione dell'autore (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 2622 del 17/11/2010, dep. 2011, Rossini, Rv. 249487). In altri termini, sono cose pertinenti al reato tutte quelle che, anche senza essere in rapporto qualificato con il fatto illecito, presentino capacità dimostrativa dello stesso, posto che, secondo la definizione contenuta nell'art. 253 comma 1 c.p.p., devono intendersi tali quelle «necessarie all'accertamento dei fatti». Manifestamente infondata è dunque la prima obiezione sollevata dal ricorrente, posto che i capi d'abbigliamento sono stati sequestrati in quanto ritenuti strumentali all'identificazione dell'autore del reato in quanto assomiglianti a quelli indossati da quest'ultimo al momento della sua consumazione. Inconferenti sono invece i riferimenti giurisprudenziali evocati nel ricorso, che attengono alla diversa nozione di cose pertinenti al reato oggetto di sequestro preventivo. 3. Quanto alla proporzionalità della misura - giacchè questo è il significato ultimo della seconda doglianza proposta - le lamentele del ricorrente si traducono nella prospettazione di meri vizi di motivazione del provvedimento impugnato, non consentita con il ricorso in materia di misure cautelari reali (Sez. un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Non di meno si tratta di censura anche generica nella misura in cui non si confronta compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che non ha solo giustificato il mantenimento del vincolo in ragione del fatto che le foto delle cose sequestrate sarebbero state riprese in bianco e nero, ma ha altresì evidenziato come dalle stesse non sia possibile rilevare tutti i particolari dei capi assoggettati al vincolo e come possano rendersi necessari ulteriori accertamenti su questi ultimi. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore
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