CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 03057/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che i due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confrontano con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata circa il diniego della sospensione del processo con messa alla prova e alla determinazione della pena e tantomeno ne evidenziano manifeste illogicità; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ússa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025