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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 40417/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. --- ''' .--- _,-----" ,---- t ..

Ritenuto in fatto

1. Con decreto del 17-24/02/2022 la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 6 ottobre 2021, che aveva confermato, dopo la sospensione dell'esecuzione derivante dalla detenzione protrattasi dal 27 aprile 2015 al 10 luglio 2021, il giudizio di pericolosità espresso dal decreto n. 138/2013 del 27 febbraio 2013, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

2. Nell'interesse dell'Abbatiello è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale si lamenta violazione degli artt. 4, 6, comma 1, 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, con particolare riguardo al profilo dell'attualità della pericolosità.

Si rileva che le conclusioni raggiunte nel 2013, a seguito di una sentenza di condanna del 2009, a distanza di anni e dopo la lunga carcerazione sofferta, avrebbero richiesto l'indicazione di ragioni — delle quali non è traccia nel decreto impugnato — che giustifichino il loro persistente fondamento: e ciò anche alla luce dell'assenza di procedimenti pendenti, dell'estraneità dell'Abbatiello alle indagini che hanno successivamente riguardato consorterie criminali campane e, infine, del percorso lavorativo intrapreso.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che che, ai sensi dell'art. 10, comma 3 e dell'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 (e, in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della

I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 3-ter, comma secondo, della

I. 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (con una soluzione normativa che ha superato il vaglio di costituzionalità: Corte Cost., 09/06/2015, n. 106).

Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. 5, n. 19598 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Palermo, Rv. 247514; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284).

Va aggiunto che la valutazione concernente l'attualità della pericolosità va condotta all'interno della cornice tracciata dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno rilevato come, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è certamente necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, fermo restando che solo quando sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità: Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 -

01. Ora, la Corte territoriale ha puntualmente argomentato: a) in ordine al ruolo di primo piano dell'Abbatiello nel clan Licciardi nel settore del traffico di stupefacenti e alla correlata notevole capacità criminale dimostrata; b) in relazione agli effetti rieducativi concretamente conseguiti dall'espiazione della pena, alla luce della contestazione di cinque infrazioni disciplinari e dell'atteggiamento di provocazione assunto in carcere, sfociato in forme di aggressività verbale.

In ragione di tali elementi, non è dato ravvisare una motivazione apparente nel provvedimento confermativo del giudizio di pericolosità.

D'altra parte, il riferimento alla necessità di un congruo periodo di osservazione, rispetto all'attività lavorativa intrapresa, è del tutto ragionevole alla luce della caratura criminale mostrata dal ricorrente e dalla condotta tenuta in carcere.

In tale contesto, l'assenza di procedimenti pendenti o del coinvolgimento in indagini sui sodalizi campani rappresenta un dato che, proprio alla luce della carcerazione sofferta, è privo di reale decisività.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. --- ''' .--- _,-----" ,---- t .. Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 17-24/02/2022 la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 6 ottobre 2021, che aveva confermato, dopo la sospensione dell'esecuzione derivante dalla detenzione protrattasi dal 27 aprile 2015 al 10 luglio 2021, il giudizio di pericolosità espresso dal decreto n. 138/2013 del 27 febbraio 2013, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. 2. Nell'interesse dell'Abbatiello è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale si lamenta violazione degli artt. 4, 6, comma 1, 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, con particolare riguardo al profilo dell'attualità della pericolosità. Si rileva che le conclusioni raggiunte nel 2013, a seguito di una sentenza di condanna del 2009, a distanza di anni e dopo la lunga carcerazione sofferta, avrebbero richiesto l'indicazione di ragioni — delle quali non è traccia nel decreto impugnato — che giustifichino il loro persistente fondamento: e ciò anche alla luce dell'assenza di procedimenti pendenti, dell'estraneità dell'Abbatiello alle indagini che hanno successivamente riguardato consorterie criminali campane e, infine, del percorso lavorativo intrapreso. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che che, ai sensi dell'art. 10, comma 3 e dell'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 (e, in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 3-ter, comma secondo, della I. 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (con una soluzione normativa che ha superato il vaglio di costituzionalità: Corte Cost., 09/06/2015, n. 106). Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. 5, n. 19598 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Palermo, Rv. 247514; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284). Va aggiunto che la valutazione concernente l'attualità della pericolosità va condotta all'interno della cornice tracciata dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno rilevato come, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è certamente necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, fermo restando che solo quando sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità: Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01. Ora, la Corte territoriale ha puntualmente argomentato: a) in ordine al ruolo di primo piano dell'Abbatiello nel clan Licciardi nel settore del traffico di stupefacenti e alla correlata notevole capacità criminale dimostrata; b) in relazione agli effetti rieducativi concretamente conseguiti dall'espiazione della pena, alla luce della contestazione di cinque infrazioni disciplinari e dell'atteggiamento di provocazione assunto in carcere, sfociato in forme di aggressività verbale. In ragione di tali elementi, non è dato ravvisare una motivazione apparente nel provvedimento confermativo del giudizio di pericolosità. D'altra parte, il riferimento alla necessità di un congruo periodo di osservazione, rispetto all'attività lavorativa intrapresa, è del tutto ragionevole alla luce della caratura criminale mostrata dal ricorrente e dalla condotta tenuta in carcere. In tale contesto, l'assenza di procedimenti pendenti o del coinvolgimento in indagini sui sodalizi campani rappresenta un dato che, proprio alla luce della carcerazione sofferta, è privo di reale decisività. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.
Decreto Cassazione n. 40417/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris