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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2025

Cassazione n. 34880/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, aventi ad oggetto la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in quanto estranei al giudizio di rinvio come devoluto dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, che risulta limitato al giudizio di bilanciamento fra la ritenuta recidiva e la concessa circostanza attenuante della lieve entità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, aventi ad oggetto la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in quanto estranei al giudizio di rinvio come devoluto dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, che risulta limitato al giudizio di bilanciamento fra la ritenuta recidiva e la concessa circostanza attenuante della lieve entità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 34880/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris