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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 maggio 2025

Cassazione n. 16034/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 27/5/2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la pronuncia emessa il 24/9/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità, perché basate esclusivamente sulle dichiarazioni di una testimone più volte contraddettasi, su un racconto fallace e ingannevole, specie con riguardo al concorso nel reato, nel quale non emergerebbe il contributo offerto dal ricorrente.

Ancora, la motivazione della sentenza sarebbe viziata quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto, al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato, e delle circostanze attenuanti generiche, su cui la Corte non si sarebbe espressa.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata in ragione di oggettivi e non contestati elementi istruttori, quali, in particolare, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali era emersa la ripetuta fornitura di sostanze stupefacenti nei confronti del suo compagno (poi deceduto) [OSCURATO:PERSONA], ad opera di tre soggetti, tra i quali il ricorrente.

Ancora, entrambe le sentenze di merito, in doppia conforme, hanno riscontrato la piena attendibilità della testimone, le cui dichiarazioni erano risultate lineari, coerenti e costanti, fatte salve alcune comprensibili aporie riconducibili al tempo trascorso e alle condizioni personali della donna; sul medesimo tema dell'attendibilità, la Corte di appello ha poi sottolineato l'assenza di qualunque interesse personale a danneggiare l'imputato, o intento di calunnia.

Di seguito, entrambe le sentenze hanno richiamato i riscontri alle stesse dichiarazioni accusatorie, individuati nel rinvenimento di varie sostanze stupefacenti presso l'abitazione del ricorrente (quasi 400 grammi di marijuana, 60 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish), di materiale per il confezionamento, di una considerevole somma contante (5.815,00 euro) e di ben 6 telefoni cellulari, due dei quali risultati criptofonini.

Proprio a tale riguardo, le sentenze hanno sottolineato i contatti telefonici intervenuti tra la donna e l'imputato proprio nel periodo in contestazione, così ulteriormente rafforzando il tessuto motivazionale della sentenza.

5. Rilevato, di seguito, quanto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che la stessa non ha costituito motivo digravame, non potendo, pertanto, essere richiesta per la prima volta in sede di legittimità.

6. [OSCURATO:PERSONA], infine, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la sentenza - contrariamente a quanto denunciato - contiene uno specifico argomento, peraltro ancora del tutto adeguato e privo di illogicità manifesta, dunque non censurabile.

In particolare, la Corte di appello, così come il primo Giudice, ha evidenziato l'assenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento, oltre a sottolineare - in termini negativi - la reiterazione della condotta criminosa, protrattasi nel tempo con modalità sistematiche ed approfittando dello stato di grave fragilità dell'acquirente.

7. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 27/5/2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la pronuncia emessa il 24/9/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità, perché basate esclusivamente sulle dichiarazioni di una testimone più volte contraddettasi, su un racconto fallace e ingannevole, specie con riguardo al concorso nel reato, nel quale non emergerebbe il contributo offerto dal ricorrente. Ancora, la motivazione della sentenza sarebbe viziata quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto, al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato, e delle circostanze attenuanti generiche, su cui la Corte non si sarebbe espressa. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata in ragione di oggettivi e non contestati elementi istruttori, quali, in particolare, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali era emersa la ripetuta fornitura di sostanze stupefacenti nei confronti del suo compagno (poi deceduto) [OSCURATO:PERSONA], ad opera di tre soggetti, tra i quali il ricorrente. Ancora, entrambe le sentenze di merito, in doppia conforme, hanno riscontrato la piena attendibilità della testimone, le cui dichiarazioni erano risultate lineari, coerenti e costanti, fatte salve alcune comprensibili aporie riconducibili al tempo trascorso e alle condizioni personali della donna; sul medesimo tema dell'attendibilità, la Corte di appello ha poi sottolineato l'assenza di qualunque interesse personale a danneggiare l'imputato, o intento di calunnia. Di seguito, entrambe le sentenze hanno richiamato i riscontri alle stesse dichiarazioni accusatorie, individuati nel rinvenimento di varie sostanze stupefacenti presso l'abitazione del ricorrente (quasi 400 grammi di marijuana, 60 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish), di materiale per il confezionamento, di una considerevole somma contante (5.815,00 euro) e di ben 6 telefoni cellulari, due dei quali risultati criptofonini. Proprio a tale riguardo, le sentenze hanno sottolineato i contatti telefonici intervenuti tra la donna e l'imputato proprio nel periodo in contestazione, così ulteriormente rafforzando il tessuto motivazionale della sentenza. 5. Rilevato, di seguito, quanto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che la stessa non ha costituito motivo digravame, non potendo, pertanto, essere richiesta per la prima volta in sede di legittimità. 6. [OSCURATO:PERSONA], infine, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la sentenza - contrariamente a quanto denunciato - contiene uno specifico argomento, peraltro ancora del tutto adeguato e privo di illogicità manifesta, dunque non censurabile. In particolare, la Corte di appello, così come il primo Giudice, ha evidenziato l'assenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento, oltre a sottolineare - in termini negativi - la reiterazione della condotta criminosa, protrattasi nel tempo con modalità sistematiche ed approfittando dello stato di grave fragilità dell'acquirente. 7. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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