CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10561/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rivoli avverso la sentenza del 07/05/2025 emessa dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce, decidendo sull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 22/06/2023 con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 81, 494, 640, comma 2, n. 2bis) cod. pen. Si contesta all’imputatodi aver concorso nella truffa perpetrata in danno di [OSCURATO:PERSONA], il quale, interessato all'acquisto di un'autovettura fittiziamente pubblicizzato su un sito internet, era stato indotto da una donna, che nelle trattative telefoniche aveva assunto l'identità di [OSCURATO:PERSONA], a versare, a titolo di acconto per l'acquisto poi mai perfezionatosi stante l'irreperibilità del venditore, la somma di 200 euro su una poste pay poi risultata intestata al [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attribuzione all'imputato del reato di cui all'art. 640 cod. pen. Il difensore deduce che la Corte di appello, con motivazione illogica, aveva ritenuto sussistente il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella truffa per il solo fatto che lo stesso risultava il titolare della poste pay, affermando che la stessa era stata attivata con i suoi documenti (circostanza in realtà non emersa dall'istruttoria) e senza neppure accertare che l'imputato avesse la materiale disponibilità della suddetta carta all'epoca dei fatti. La Corte aveva inoltre omesso di valutare gli argomenti dedotti dalla difesa che inducevano a ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva il possesso della poste pay (vale a dire il fatto che i prelievi dal conto corrente su cui era stato accreditato dalla vittima il denaro,effettuati dopo la truffa,erano avvenuti a Bergamo mentre l'imputato vive a Torino). 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 494 cod. pen. nonché mancanza di motivazione in relazione all'attribuzione all'imputato del delitto previsto da tale norma. Il difensore evidenzia che, nei motivi di appello aveva dedotto che la motivazione della sentenza del G.u.p. in relazione alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. era assente (o meramente apparente), in quanto, essendo pacifico che la vittima aveva sempre dichiarato di aver parlato con una donna (spacciatasi per [OSCURATO:PERSONA]) e che non era dunque stato l'imputato a porre in essere la sostituzione di persona, nulla il giudice aveva detto in ordine alle ragioni per le quali del delitto di cui all'art. 494 cod. pen. dovesse rispondere anche l'imputato. La Corte territoriale aveva omesso di motivare su tale motivo di doglianza. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa aggravata, è inammissibile in quanto le censure della difesa – lungi dal prospettare specifiche violazioni di legge o dal criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 –01). Non è infatti deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 –01). La Corte di appello ha motivato adeguatamente in relazione al concorso dell'imputato nella truffa on line, evidenziando che il conto collegato alla poste pay sul quale colui che aveva interloquito a distanza con la vittima aveva indotto quest'ultima ad accreditare l'acconto era intestato al [OSCURATO:PERSONA] e risultava essere stato aperto con i suoi documenti di identità; documenti che peraltro non risultavano essere mai stati denunciati dall'imputato come smarriti o sottratti (il che induceva ad escludere che l'attivazione della poste pay e del conto fosse stata effettuata da terzi a sua insaputa ovvero mediante furto della sua identità). La Corte ha poi evidenziato che nel corso del processo l'imputato non aveva mai fornito una spiegazione alternativa dei fatti accertati né aveva dichiarato di aver perso il possesso della poste pay. Si doveva quindi logicamente ritenere che il [OSCURATO:PERSONA], quand'anche non si identificasse con l'autore materiale del raggiro, avesse agito di concerto con quest'ultimo, agevolando il reato, se non altro, mettendogli a disposizione il conto attraverso il quale portare a compimento la frode. Si tratta di motivazione adeguata, nella quale non è dato ravvisare alcun profilo di illogicità o contraddittorietà, nonché fondata su una ricostruzione dei fatti aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate. Del resto, la difesa contesta solo in maniera del tutto generica l'affermazione contenuta nella sentenza emessa dal G.u.p. all'esito del rito abbreviato, secondo la quale dagli accertamenti effettuati nel corso delle indagini era emerso che la poste pay era stata attivata con i documenti di identità del [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, anche prescindendo dalla considerazione che nell'atto di appello la difesa non aveva neppure contestato che il documento usato per attivare il conto fosse dell'imputato, va rilevato in tema di ricorso per cassazione trova applicazione il principio di autosufficienza dell’impugnazione; il ricorrente, ai fini della ammissibilità del ricorso, ha dunque l’onere di allegare gli atti processuali che si assumono travisati o quanto meno, ai sensi dell’art. 165 disp. att. cod. proc. pen. di indicarli in maniera specifica alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato che ne cura la materiale allegazione al fascicolo (ex plurimisSez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 – 01); onere che la difesa non ha in alcun modo assolto posto che non ha neppure indicato quali sarebbero stati gli atti travisati dal giudice di primo grado. Analoghe considerazioni valgono per l'argomento relativo al luogo di effettuazione dei prelievi. Anche prescindendo dalla scarsa consistenza di tale argomento (per ovvie ragioni intrinsecamente inidoneo a provare che la poste pay fosse nella disponibilità esclusiva di terzi e quindi implicitamente disatteso dai giudici di merito), va rilevato che in questa sede il difensore non ha neppure allegato o indicato gli atti processuali dai quali emergeva che i prelievi erano stati fatti a Bergamo, che l'imputato dimorasse stabilmente a Torino, nonché quelli che dimostravano che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto spostarsi da una città all'altra. 2. Il secondo motivo, con cui si denuncia difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di sostituzione di persona, è invece meritevole di accoglimento. Ed in effetti, la motivazione sul punto del primo giudice era apodittica e meramente assertiva, essendosi il giudice limitato laconicamente ad affermare che ricorrevano gli estremi del reato. La Corte territoriale, dal canto suo, non si è confrontata col motivo di appello (non manifestamente infondato) articolato dalla difesa sul punto, essendosi a sua volta limitata a motivare sul solo concorso dell'imputato nella truffa. Del resto, non si può neppure far ricorso, nel caso in esame, alla cd motivazione implicita, che ricorre quando, pur non motivando espressamente la sentenza su una specifica deduzione prospettata con il gravame, il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza stessa (cfr Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01). Nel caso in esame, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto concorrente nel reato solo per aver messo a disposizione il suo conto corrente e la sua poste pay, sicché tale condotta agevolatrice non consentiva di ritenere automatico e necessario anche il suo concorso nella sostituzione di persona, né dimostrava di per sé che l'imputato fosse consapevole che colei che aveva interloquito con la truffata avesseanche assunto una falsa identità. 3. Per le ragioni sin qui esposte si impone l'annullamento della sentenza limitatamente al delitto di cui all'art. 494 cod. pen. con rinvio alla Corte di appello affinché colmi le lacune motivazionali sopra indicate. Il ricorso deve essere per il resto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. va quindi dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in relazione al capo della decisione avente ad oggetto il reato di truffa aggravata. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 494 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio su detto reato ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichi