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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 14 novembre 2019

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:966
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0599_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 novembre 2019 – [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑599/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Prova dell’infrazione – Presunzione d’innocenza – Snaturamento degli elementi di prova – Dissociazione pubblica – Percezione soggettiva degli altri partecipanti all’intesa – Infrazione commessa da varie imprese costituenti un’unica entità economica – Gravità dell’infrazione commessa da una di dette imprese – Determinazione – Attore “marginale” o “moderato” di un’intesa – Determinazione – Principio di parità di trattamento»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 38‑49, 80)

2. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Assenza di dissociazione dalle decisioni adottate – Necessità di prendere in considerazione altri elementi di prova (Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53) (v. punti 51‑56)

3. Concorrenza – Ammende – Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa – Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico – Insussistenza (Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53) (v. punti 74, 83) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] SAS e la [OSCURATO:PERSONA]. sono condannate alle spese. ( 1 ) GU C 436 del 3.12.2018 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0599_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 novembre 2019 – [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑599/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Prova dell’infrazione – Presunzione d’innocenza – Snaturamento degli elementi di prova – Dissociazione pubblica – Percezione soggettiva degli altri partecipanti all’intesa – Infrazione commessa da varie imprese costituenti un’unica entità economica – Gravità dell’infrazione commessa da una di dette imprese – Determinazione – Attore “marginale” o “moderato” di un’intesa – Determinazione – Principio di parità di trattamento» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 38‑49, 80) 2. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Assenza di dissociazione dalle decisioni adottate – Necessità di prendere in considerazione altri elementi di prova (Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53) (v. punti 51‑56) 3. Concorrenza – Ammende – Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa – Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico – Insussistenza (Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53) (v. punti 74, 83) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] SAS e la [OSCURATO:PERSONA]. sono condannate alle spese. ( 1 ) GU C 436 del 3.12.2018 .
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