Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 15473/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \$ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione (dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) dei reati risulta manifestamente infondato tenuto conto che, sulla base dei rinvii, e tenuto conto che quello intervenuto ope legis per emergenza COVID49 è di 64 giorni, sussistono 394 giorni di sospensione con conseguente perenzione della prescrizione a far data dal 3 marzo 2024, a fronte di decisione in appello emessa il 22 settembre 2023; rilevato che il secondo motivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato( avendo la Corte territoriale condiviso il giudizio del primo giudice che, apprezzata complessivamente la congruità della pena per come determinata, ha ritenuto insussistenti elementi positivamente valorizzabili per giustificare la invocata richiesta; rilevato che all'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \$ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione (dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) dei reati risulta manifestamente infondato tenuto conto che, sulla base dei rinvii, e tenuto conto che quello intervenuto ope legis per emergenza COVID49 è di 64 giorni, sussistono 394 giorni di sospensione con conseguente perenzione della prescrizione a far data dal 3 marzo 2024, a fronte di decisione in appello emessa il 22 settembre 2023; rilevato che il secondo motivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato( avendo la Corte territoriale condiviso il giudizio del primo giudice che, apprezzata complessivamente la congruità della pena per come determinata, ha ritenuto insussistenti elementi positivamente valorizzabili per giustificare la invocata richiesta; rilevato che all'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 15473/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris