CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cr/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo a misure cautelari a lui applicategli tra il 1° marzo 2013 e il 7 novembre 2013 per i reati di cui agli artt.644 e 629 cod. pen.. In relazione a tali addebiti il Pietrosanto era assolto con sentenza del Tribunale di Foggia. La Corte territoriale ha rilevato che il Pietrosanto, con la sua condotta, aveva ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Secondo il Giudice della riparazione, aveva espletato un'attività di erogazione di danaro al di fuori da ogni attività imprenditoriale nel settore del credito; in base alla sentenza assolutoria l'interesse non era di natura usuraria, ma nella sentenza impu- gnata si è osservato che tale affermazione non consentiva di ritenere il prestito di natura amichevole, perché comunque era stato previsto un interesse. Il giudice di merito, peraltro, non aveva negato la sussistenza di comportamenti minacciosi nei confronti della persona offesa, ma si era limitato a riqualificare il fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduce che non erano mai stati pattuiti interessi superiori a quelli legali, per cui essi non potevano essere considerati usurari (vedi sentenza della Corte di appello in veste di giudice del merito). La custodia cautelare era stata determinata esclusi- vamente sulla scorta di un'erronea valutazione del calcolo. L'accordo tra privati in ordine all'elargizione di una somma di danaro non poteva rappresentare un elemento di colpa. Il tasso di interesse era compreso tra il 16-18%. Al più la vicenda poteva essere riqualificata nel reato di esercizio arbitrario delle pro- prie ragioni, fattispecie che non consente l'arresto e che è punibile a querela della persona offesa. Peraltro, l'ordinanza impugnata non forniva nessuna precisazione in merito alla possibilità di configurare un'ipotesi di colpa lieve, che comunque avrebbe consentito un minimo ristoro. 3. Con memoria ritualmente depositata, il Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'autorità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della detenzione. [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficialità una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria. Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su censure generiche e manifestamente infondate. Va premesso che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi pro- batori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratteriz- zato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764). Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta deten- zione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiusti- zia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applica- zione; che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratte- rizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento; e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non in- terferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina norma- tiva che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima". Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo proces- suale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (Sez. 4, n. 17228 del 18/01/2019, Napoli, non massimata). 2. Orbene, la valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale si colloca nell'alveo dell'insegnamento ora richiamato. Il percorso argomentativo sviluppato dal giudice della riparazione, nella pars con- struens è logico e motivato e si basa sulla rivalutazione ex ante del materiale proces- suale. Sostiene la Corte territoriale, con argomentazioni logiche e coerenti sviluppate sulla base del compendio probatorio (vedi in particolare il contenuto delle conversa- zioni intercettate) che il Pietrosanto aveva posto in essere condotte idonee a giusti- ficare, ex ante, il legittimo intervento dell'Autorità giudiziaria, creando una situazione di apparenza di commissione dei reati di usura e di estorsione (Sez. 4, n. 5051 del 05/10/2018, dep. 2019, Capasso, non massimata). Così facendo il giudice della riparazione non ha affatto operato una rivalutazione dei fatti, sovrapponendo una propria valutazione a quella operata dal giudice del me- rito, stante che egli effettua un'autonoma valutazione del tutto consentita perché, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, kv, Maltese, Rv. 259082).La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano di- verso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale e, in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha ampia e piena libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che ne- gativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri). Il ricorrente, peraltro, non si confronta integralmente col contenuto dell'ordi- nanza impugnata, in cui era descritta condotta minacciosa posta in essere dal Pietro- santo nei confronti della vittima, vicenda che aveva contribuito ad ingenerare la falsa apparenza di una condotta illecita. Sia pur in modo sintetico, l'ordinanza impugnata ha valorizzato la pressione con- tinua sul debitore nel corso delle conversazioni telefoniche, con modalità tali da pro- spettare conseguenze gravemente nocive per il destinatario. Una simile condotta, al di là del calcolo degli interessi e del permanere dei medesimi sotto soglia o della riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, può indubbia- mente costituire quella condotta 'gravemente colposa' che osta al riconoscimento dell'indennizzo, posto che si tratta di comportamenti la cui sussistenza non è stata esclusa dal giudice del merito e che ha indubbiamente concorso ad ingenerare nell'au- torità giudiziaria la falsa apparenza delle accuse (vedi, in termini, Sez. 4, n. 14655 del 22/01/2021, D'Errico, non massimata, in fattispecie relativa ad analoga istanza di riparazione proposta dal correo). Inoltre, il giudice della riparazione, seppure stringatamente, ha dato conto delle ragioni per le quali la condotta tenuta non poteva essere qualificata come 'colpa lieve' non ostativa, perché, anche in sede di interrogatorio di garanzia non era stata fornita una diversa prospettazione dei fatti. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resi- stente che vanno liquidate in euro mille. 9t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non- ché al rimborso de