CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15094/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Amiterno 2; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, in persona del legale rappresentante p.t.; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 390/2021, pubblicata il 31 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali - la Procura di Palermo aveva aperto nei c onfronti suoi e di altri dipendenti un procedimento penale con l’accusa di avere attestato falsamente e reciprocamente in più occasioni la loro presenza in servizio con modalità fraudolente, ottenendo anche che fosse disposta a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari; - in seguito a tale vicenda, era stato aperto contro di lui un procedimento disciplinare, che si concludeva con un provvedimento di licenziamento senza preavviso. Il ricorrente ha proposto, quindi, in data 25 luglio 2019, ricorso davanti al Tribunale di Palermo che, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza n. 20012/2020, lo ha accolto. L’[OSCURATO:PERSONA] regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica ha proposto ricorso in opposizione che il Tribunale di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2971/2020, ha rigettato. L’[OSCURATO:PERSONA] regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica ha proposto reclamo che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 390/2021, ha accolto, dichiarando estinto il ricorso di primo grado perché notificato oltre il termine fissato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblicanon ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo il ricorrente lamenta l’omess a, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e la violazione ed errata applicazione dell’art. 291, u.c.,c.p.c. e dell’art. 153, comma 2, c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere che la ritardata notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, tentata per la seconda volta in seguito alla concessione di nuovo termine da parte del Tribunale di Palermo dovuto alla nullità della precedente notifica, fosse dovuta ad un impedimento assoluto, atteso che era da imputare all’avvenuta chiusura dell’Ufficio notifiche della Corte d’appello di Palermo. Peraltro, egli evidenzia di avere tentato di effettuare detta notifica tempestivamente, ma che in due occasioni l’Ufficiale giudiziario aveva rifiutato l’atto senza rilasciare la corrispondente attestazione. Inoltre, la prima notifica non eranulla, atteso che la P.A. era stata messa comunque in condizioni di costituirsi. La doglianza è infondata. Preliminarmente, si rileva l’inammissibilità delle doglianze concernenti l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, non essendo il relativo vizio più prospettabile in cassazione. Inoltre, non ricorre neppure il vizio di omessa motivazione, avendo la Corte d’appello di Palermo chiarito in maniera esauriente le ragioni della sua decisione. In ordine alle ulteriori contestazioni, si osserva che, come ricostruito dalla corte territoriale e non contestato nella presente sede, dopo il deposito del ricorso davanti al Tribunale di Palermo, avvenuto il 24 luglio 2019, la prima udienza era stata fissata per il 13 settembre 2019. In tale data, ilgiudice, rilevato che il ricorso era stato notificato direttamente alla P.A., che non si era costituita, e non all’Avvocatura dello Stato, come prescritto dalla vigente normativa, aveva autorizzato parte ricorrente a rinnovare la notificazione nel termine di legge, rinviando all’udienza dell’8 novembre 2019. Pertanto, atteso che il detto termine eradi 25 giorni, prima di detta udienza, ex art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012, quest’ultima notificazione sarebbe dovuta avvenire entro il 14 ottobre 2019 mentre, al contrario, il primo tentativo di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario eraavvenuto il 24 ottobre 2019. La corte territoriale ha, quindi, legittimamente dichiarato estinto il giudizio di primo grado, applicando l’art. 291 c.p.c. che,ai commi 1 e 2, prescrive che: “Se il convenuto non sicostituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazion e , fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. (…) Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina lacancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo307, comma terzo”. Sostiene il ricorrente che la corte territoriale avrebbe errato a riformare la decisione del primo giudice che, in realtà, dopo la seconda mancata notificazione, lo aveva rimesso in termini per tentare una terza notifica, questa volta andata a buon fine. Infatti, il ritardo della seconda notifica sarebbe stato da imputare alla chiusura, nel periodo rilevante, dell’Ufficio notifiche della Corte d’appello di Palermo. Il giudice di appello ha chiarito, però, che il menzionato Ufficio notifiche era comunque tornato ad essere operativo a partire dal 6 settembre 2019 e che [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto effettuare la modifica a mezzo PEC. In ordine a queste due considerazioni della corte territoriale il ricorrente non ha sostanzialmente preso posizione.La questione del rifiuto a prendersi carico della notifica in due occasioni da parte del l’Ufficiale giudiziario è, poi, rimasta indimostratae dedotta in maniera estremamente generica. Neppure è possibile dubitare della nullità della prima notificazione, poiché la notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocaturadistrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma -da nullità, ed è, quindi, suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l’Amministrazionesi costituisca (Cass., Sez. 2, n. 24032 del 30 ottobre 2020). Egualmente non è contestabile che questo principio si applichi alla Regione Sicilia e al suo rapporto con l’Avvocatura dello Stato (Cass., SU,n. 17207 del 14 novembre 2003). Ne consegue il rigetto del ricorso. 2)Il ricorso è rigettato. Nessuna statuizione deve essere emessa quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo parte intimata svolto difese. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l’obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n.228 del 2012, per affermare l’obbligo del ricorrente di corrispondere