CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2022
Cassazione n. 37914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 21 febbraio 2022 dal Tribunale del riesame di Nuoro, che ha rigettato l'appello proposto nell'interesse del terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 22 gennaio 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo eseguito su locali (e sulle attrezzature ivi allocate) di proprietà del Musina, ove aveva sede l'autocarrozzeria "[OSCURATO:PERSONA] e fili", nella quale si svolgeva l'attività dei figli del ricorrente. Tale autocarrozzeria era stata ritenuta dal Giudice per le indagini preliminari della cautela (personale e reale) la base logistica intorno alla quale si era sviluppata l'attività di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di riciclaggi di autovetture e truffe assicurative. Il sequestro è stato giustificato dal Giudice per le indagini preliminari sia in quanto era esistente un rapporto di pertinenzialità non occasionale tra il sito e la commissione dei reati, sia in quanto il bene immobile era suscettibile di confisca in quanto cosa che servì o fu destinata a commettere il reato. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il Musina, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, sviluppando i motivi di seguito riportati. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 321, comma 1 cod. proc. pen. e difetto di motivazione. I locali e le attrezzature in sequestro erano stati concessi in comodato a [OSCURATO:PERSONA] con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, il 6 aprile 2017, quindi in epoca precedente alla commissione dei reati per cui si procede; come argomentato nell'istanza di restituzione, tale contratto era stato risolto, donde la misura cautelare reale — che ora andava riguardata rispetto alla figura dell'odierno ricorrente — mancava dei presupposti della concretezza e dell'attualità. Ciò anche perché erano state applicate agli indagati misure cautelari personali che inibivano la prosecuzione dell'attività all'interno dell'autocarrozzeria. I difetti sopra evidenziati darebbero luogo ad un radicale vizio di motivazione. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 321, comma 1 cod. proc. pen. per carenza del rapporto di pertinenzialità e difetto di motivazione quanto ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità. La risoluzione contrattuale aveva reciso la possibilità di un ulteriore utilizzo dei locali e delle attrezzature in sequestro, mentre l'attività di autocarrozzeria di [OSCURATO:PERSONA] — vero fulcro delle attività illecite — potrebbe essere svolta in qualsiasi altro luogo. La misura cautelare sarebbe inutilmente vessatoria ed afflittiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché gli impedisce di utilizzare o di concedere in godimento a terzi il locale e le attrezzature. [OSCURATO:PERSONA] della cautela — prosegue il ricorrente — avrebbe dovuto verificare se lo scopo impeditivo del sequestro poteva essere perseguito aliunde. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e difetto di motivazione. Contrariamente a quanto opinato dal Tribunale del riesame, la misura reale era stata disposta solo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. perché non poteva essere attribuita una portata giustificativa alla scarna argomentazione che si legge nel provvedimento genetico, peraltro mancante della giustificazione circa il periculum in mora. 3. Nelle more della celebrazione dell'udienza odierna, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato telematicamente motivi aggiunti. 3.1. Il primo motivo di ricorso denunzia erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'attualità del periculum in mora. Sostiene la parte che il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Nuoro si soffermava per gran parte sull'illustrazione delle ragioni per cui il sequestro disposto con l'ordinanza genetica si fondasse tanto sui presupposti previsti dall'art. 321, comma 1 che su quelli di cui al comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen. Quanto al primo aspetto, il Giudice per le indagini preliminari si limitava, in sostanza, a supporre che, in considerazione del legame genitoriale tra il proprietario dell'immobile e gli imputati, un eventuale dissequestro avrebbe potuto consentire agli stessi imputati di dare nuovo impulso ad attività criminose. L'appello interposto avverso questa decisione evidenziava le modifiche intercorse, in concreto, tra la situazione in essere all'epoca dell'emissione dell'ordinanza genetica e quella attuale, che vede scemato il pericolo di recidiva anche in ragione delle misure cautelari applicate agli imputati. Ebbene, il Tribunale della Libertà ha omesso di confrontarsi compiutamente con queste doglianze. In particolare, non ha fornito risposta alla considerazione difensiva per cui gli imputati hanno visto attenuate o revocate le misure cautelari personali ad essi applicate inizialmente "perché hanno avuto effetti dissuasivi", stimando invece ancora attuale il pericolo che la restituzione del bene all'avente diritto potesse dare luogo al suo utilizzo per ulteriori attività illecite. Si tratterebbe, dunque, di un ragionamento tautologico che darebbe luogo ad una motivazione palesemente contraddittoria, anche tenuto conto del ristretto arco temporale in cui i fatti si sono snodati (secondo l'imputazione, dall'estate del 2018 alla primavera del 2019, ancorché la disponibilità dei locali avesse riguardato un periodo più ampio). Proprio quest'ultima circostanza consente di ravvisare quell'occasionalità che, secondo gli insegnamenti di legittimità, esclude la necessità di conservare il vincolo, soprattutto ove la res risulti di proprietà di un terzo. 3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla proporzionalità dell'apposizione del vincolo.Dopo alcune considerazioni sul nesso di pertinenzialità e sul dovere di proporzionalità, necessari presidi della misura cautelare reale, le censure si concentrano sul passaggio motivazionale del provvedimento impugnato secondo cui non si potrebbe «ragionevolmente ritenere che un'attività illecita capillarmente organizzata quale quella contestata possa ugualmente svolgersi in qualunque altro locale»; al contrario, tale necessaria correlazione non sussisterebbe in quanto l'attività illecita potrebbe essere nuovamente riavviata ovunque. 3.3. Il terzo motivo di ricorso deduce erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e difetto di motivazione quanto al periculum in mora. Nel ritenere giustificato il sequestro anche quale prodromo alla confisca, il Tribunale del riesame ha omesso di adeguarsi al principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 36959 del 11.10.2021, di cui il ricorrente riporta e compendia ampi passaggi) a proposito della necessità di valutare anche in questo caso il periculum in mora. 4. A seguito del deposito di una memoria da parte del Procuratore generale, con la quale questi anticipava le conclusioni che avrebbe reso in udienza — il rigetto del ricorso — l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con cui ha contrastato le argomentazioni sviluppate dalla parte pubblica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1. Prima di passare al vaglio concreto dell'impugnativa, va ricordato che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in tema di sequestro è circoscritto al vizio di «violazione di legge» ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nel quale rientrano quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o apparente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; esulano, invece, dal novero dei vizi deducibili l'illogicità manifesta e la contraddittorietà del costrutto argomentativo (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).E' poi appena il caso di osservare che, naturalmente, come in ogni delibazione affidata a questa Corte, giammai può essere richiesta in questa sede una rivalutazione che concerna il merito della regiudicanda, esulando tale scrutinio non solo dai limiti cognitivi della Corte di cassazione in materia di riesame reale, ma anche da ogni altra valutazione che sia rimessa al Giudice di legittimità. E', quindi, solo all'interno di detto ambito che potrà svolgersi il giudizio demandato al Collegio. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile A dispetto della denunzia di mancanza di motivazione del ricorrente, quest'ultima c'è ed è effettiva. In primo luogo, correttamente il Tribunale del riesame ha escluso che questioni attinenti al momento genetico della misura reale (ad esempio la pertinenzialità del locale e delle attrezzature rispetto ai reati commessi) potessero essere dedotte in sede di appello, trattandosi di temi che andavano affrontati con il riesame. Quanto alla concretezza ed attualità evocate nel ricorso, quest'ultimo si connota per mancanza di confronto con gli indicatori del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività illecite, essendo egli consapevole di quanto si svolgeva nel locale di sua proprietà (come emerso dagli interrogatori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), avendo spostato le telecamere installate dalla Polizia per evitare che venisse ripreso l'ingresso dell'autocarrozzeria, avendo patteggiato una violazione di sigilli attuata nell'immediatezza del sequestro ed essendo concorrente di uno dei reati di frode assicurativa, non procedibile per difetto di querela. A quest'ultimo proposito, se il ricorrente ha documentato che [OSCURATO:PERSONA] non è stato interessato dalla richiesta di rinvio a giudizio — lamentando, così, una svista del Tribunale — ha tuttavia accluso al ricorso anche il frontespizio, più alcune pagine, dell'ordinanza cautelare, nella quale, tra gli indagati, si legge anche il nome di [OSCURATO:PERSONA], il che può legittimare l'idea che il riferimento del Collegio della cautela fosse ad un reato poi archiviato per difetto di querela. Quanto alle misure cautelari personali in applicazione, l'ordinanza impugnata, nel rimarcare la spregiudicatezza di Lorenzo, Antonello e [OSCURATO:PERSONA] allorché avevano commesso i reati loro addebitati mentre erano sottoposti a misura di prevenzione personale ed alla detenzione domiciliare, ha implicitamente risposto circa il tema dell'ininfluenza del regime cautelare personale sulla concretezza e sull'attualità del pericolo legato alla disponibilità dei beni in sequestro; ciò a voler tacer del fatto che proprio dagli scritti difensivi si trae che le misure stesse sono state revocate o mitigate. Tali circostanze, in uno al rapporto di parentela con i soggetti tratti a giudizio, danno corpo ad una motivazione effettiva circa il pericolo attuale e concreto che l'autocarrozzeria possa essere nuovamente adoperata per la commissione di attività analoghe, a prescindere dal dato formale della risoluzione del contratto di comodato ed a prescindere dalla questione dell'appartenenza ad un terzo, sì da inibirne la liberazione dal vincolo. 3. Anche il secondo motivo di ricorso — che denunzia violazione dell'art.321, comma 1 cod. proc. pen. per carenza del rapporto di pertinenzialità e difetto di motivazione quanto ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità — è inammissibile. Mentre sulla pertinenzialità già si è detto a proposito del motivo precedente, il Collegio ricorda che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità invocati dal ricorrente, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche al sequestro preventivo ed impongono al giudice di motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha chiarito le ragioni per cui la "liberazione" dell'immobile comprometterebbe le esigenze di cautela specialpreventiva alla base del vincolo. La protezione del diritto di proprietà è recessiva rispetto all'esigenza di evitare che il ricorrente consenta nuovamente lo svolgimento di attività illecite, dati gli elementi di intima connessione che lo legano all'attività illecita di cui si è detto al motivo precedente e la considerazione che l'attività capillarmente organizzata non poteva svolgersi in qualunque altro locale. Di qui il rispetto del principio di proporzionalità, dato che il sequestro dell'intero immobile e delle sue attrezzature è essenziale per scongiurare il pericolo di reiterazione. 4. Quanto al terzo motivo di ricorso — che affronta il sequestro riguardandolo sotto il profilo della funzionalità alla confisca — se pure il provvedimento impugnato manca della motivazione in punto di periculum in mora (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848), tale mancanza non è essenziale, data la tenuta del provvedimento impugnato quanto alle esigenze innpeditive del sequestro. L'inammissibilità del ricorso principale implica, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quella dei motivi aggiunti. a. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara