CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 18694/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] L avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ujilto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpé ha concluso chiedendo .2 oui 1491,a - ufto il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarati colpevoli del reato di furto aggravato e di cui agli artt. 349 cod. pen. e 256 bis D. Lgs. 152/06, ha rideterminato, riducendola, la pena ad entrambi inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, chiedendo annullarsi la sentenza impugnata dichiarando gli imputati assolti dal reato di furto per difetto di querela, previa esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose. In particolare si lamenta che la Corte territoriale non ha risposto alla censura articolata - con la quale si era dedotta la mancata contestazione nel capo di imputazione dell'aggravante in argomento, che ciò nonostante era stata ravvisata in violazione del diritto di difesa - limitandosi ad evidenziare che, in fatto, era stata provata una violenza esercitata sulle cose mediante il taglio del materiale e la successiva bruciatura, sicché poteva dirsi integrata l'aggravante in parola. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore degli imputati nel riportarsi al ricorso ne ha chiesto l'accoglimento. 4.11 ricorso è inammissibile. Alla stregua del capo di imputazione risulta in maniera non equivoca contestata l'aggravante della violenza sulle cose attraverso la puntuale descrizione della complessiva condotta di furto posta in essere dagli imputati che ha avuto ad oggetto il materiale ferroso ricavato dalla bruciatura di rifiuti ferrosi. D'altronde, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati — come nel caso di specie - comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (cfr. tra tante, Sez. 2 n. 15999 del 18/12/2019 Ud. (dep. 27/05/2020 ) Rv. 279335). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/3/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente nata [OSCURATO:PERSONA] abeone [OSCURATO:PERSONA]